Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8256 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/03/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 22/03/2019), n.8256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19729/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 94/06/2017 della Commissione tributaria

regionale dell’ABRUZZO, Sezione staccata di PESCARA, depositata il

31/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un’intimazione di pagamento delle somme portate da una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’IVA dovuta da M.M. per gli anni d’imposta 1983, 1984 e 1985, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dall’agente della riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo che il credito IVA vantato dall’amministrazione finanziaria fosse soggetto a termine prescrizionale quinquennale, nel caso in esame irrimediabilmente decorso;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimato;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. per avere la CTR errato nel ritenere quinquennale il termine di prescrizione del credito IVA vantato dall’amministrazione finanziaria, male interpretando il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 2016;

– il motivo è fondato in quanto il Supremo consesso di questa Corte ha affermato, nella sopra citata sentenza (seguita da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 9906, n. 11800 e n. 12200 del 2018), che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”;

– secondo la citata pronuncia, quindi, la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irrettrattabili i crediti d’imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore; ne consegue che nel caso di specie la CTR ha male interpretato tale principio erroneamente ritenendo soggetto a prescrizione quinquennale il credito IVA, ancorchè per tale imposta (come anche per l’IRPEF e l’IRAP) non è previsto un diverso e minore termine prescrizionale (al riguardo, ancorchè in ipotesi di istanze di rimborso, cfr., con riferimento all’IVA, Cass. n. 4559 del 2017, n. 7223 del 2016, n. 4857 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011, n. 9794 del 2010, n. 17051 del 2004; con riferimento all’IRAP, Cass. n. 1543 del 2018);

– quanto detto comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR che riesaminerà la vicenda alla stregua dei suesposti principi e provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA