Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8256 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. I, 11/04/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17185-2006 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato LANA ANTON GIULIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADI MARCO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 405/05 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di TORINO

del 14/02/06, depositato il 15/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito l’Avvocato Lana Anton Giulio, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e solleva la questione di costit. rispetto

all’art. 117 Legge Pinto;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto P.A., con ricorso del 25 maggio 2 006, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura illustrati con memorie -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Torino depositato in data 15 febbraio 2006, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del P. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso -, ha respinto la domanda di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale e patrimoniale – richiesto, rispettivamente, nella misura di Euro 55.047,27 e di Euro 5.000,00, per l’irragionevole durata del processo presupposto proposta con ricorso del 4 agosto 2005, era fondata sui seguenti fatti: a) il P., con citazione del 10 maggio 1984, aveva adito il Tribunale ordinario di La Spezia, in un giudizio avente ad oggetto la rimessione in pristino di un terreno ed il risarcimento dei danni; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 29 dicembre 1993, in senso favorevole all’attore; c) il giudizio di appello si era concluso con sentenza della Corte d’Appello di Genova del 15 marzo 1997, sempre in senso favorevole all’attore; d) sulla base di tale sentenza passata in giudicato, il P. aveva iniziato procedimento esecutivo per obblighi di fare, conclusosi con provvedimento del giudice dell’esecuzione del Tribunale di La Spezia in data 18 gennaio 2005;

che la Corte d’Appello di Torino, con il suddetto decreto impugnato, nel respingere la domanda ha affermato che: a) la durata del processo di cognizione e quella del processo esecutivo non possono essere sommate, in ragione della diversità e della rispettiva autonomia dei relativi giudizi, con la conseguenza che la domanda di equa riparazione concernente il processo di cognizione, conclusosi il 15 marzo 1997, è tardiva; b) la medesima tardività è predicabile anche per il processo esecutivo, conclusosi con il provvedimento del giudice dell’esecuzione del Tribunale di La Spezia in data 18 gennaio 2005, con il quale è stata dichiarata chiusa la procedura esecutiva per obblighi di fare ai sensi dell’art. 614 cod. proc. civ.;

che il Procuratore generale ha concluso per la fissazione della pubblica udienza.

Considerato che, con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni, vengono denunciati come illegittimi: a) l’affermazione della non cumulabilità – ai fini della determinazione della durata complessiva del processo presupposto – della durata del processo di cognizione e di quella del processo di esecuzione; b) l’affermata intempestività della domanda per equa riparazione concernente il solo processo esecutivo, che avrebbe dovuto considerarsi chiuso alla data non già del 18 gennaio 2005, bensì del 14 marzo 2005 – data nella quale il P. aveva ottenuto il rimborso delle spese ai sensi dell’art. 614 cod. proc. civ. -, con conseguente tempestività della domanda di equa riparazione, proposta con ricorso depositato in data 4 agosto 2005;

che il ricorso non merita accoglimento;

che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente infondata, perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, questo va identificato, in base all’art. 6 della CEDU, sulla base delle situazioni soggettive controverse ed azionate su cui il giudice adito deve decidere, situazioni che, per effetto della suddetta norma sovranazionale, sono “diritti e obblighi” ai quali, avuto riguardo agli artt. 24, 111 e 113 Cost., devono aggiungersi gli interessi legittimi di cui sia chiesta tutela ai giudici amministrativi, con la conseguenza che, in rapporto a tale criterio distintivo, il processo di cognizione e quello di esecuzione, regolati dal codice di procedura civile, e quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione appunto alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi, con le ulteriori conseguenze che, in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi (di cognizione, da un canto, e di esecuzione o di ottemperanza, dall’altro) e che, perciò, solo dal momento delle decisioni definitive di ciascuno degli stessi processi, è possibile, per ognuno di essi, domandare, nel termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 l’equa riparazione per violazione del citato art. 6 della CEDU, con conseguente inammissibilità delle relative istanze in caso di sua inosservanza (cfr., da ultima, la sentenza n. 27348 del 2009, pronunciata a sezioni unite);

che, nella specie, i Giudici a quibus si sono conformati a tale “diritto vivente”, senza che peraltro i ricorrenti abbiano specificamente contestato lo stesso orientamento;

che, in particolare, non è esatto il rilievo del ricorrente secondo il quale l’orientamento medesimo collide con l’indirizzo giurisprudenziale sul punto della Corte europea dei diritti dell’uomo;

che, infatti, la menzionata sentenza delle sezioni unite n. 27348 del 2009 ha testualmente osservato quanto segue: “Non può ritenersi corretto neppure … che la Corte di Strasburgo, nell’interpretare la C.E.D.U., avrebbe elaborato un concetto di giusto processo, nel quale devono necessariamente considerarsi unitari o come due fasi del medesimo processo (L. n. 89 del 2001, art. 4), sui diritti e obblighi di natura civile (art. 6 Conv.), il giudizio di cognizione e quello solo eventuale di esecuzione, per considerare unica la loro complessiva durata con la conseguente ammissibilità della domanda di equa riparazione proposta in pendenza del giudizio esecutivo ovvero entro sei mesi dal primo atto satisfattivo adottato dal giudice dell’esecuzione da qualificare come decisione che conclude il procedimento, ai sensi dell’art. 4 citato ovvero come decisione interna definitiva di cui all’art. 3 5 della Convenzione. Ove si fosse consolidato un siffatto principio ermeneutico in sede sovranazionale, per il necessario conformarsi della giurisprudenza agli obblighi internazionali, cui sono vincolati il legislatore (art. 117 Cost.) e ogni giudice degli Stati aderenti, questa Corte avrebbe dovuto solo attenersi al diritto vivente, come elaborato dai giudici sovranazionali (così le citate S.U. n. 1338, 1339 del 2004); tale ultimo principio non si applica solo qualora il diritto giurisprudenziale sovranazionale contrasti con principi o norme della Costituzione (C. Cost. 24 ottobre 2007 nn. 348 e 349) . Nessuna necessità vi è di qualificare come unico processo i due procedimenti, cognitorio e di esecuzione, nel caso esistiti e posti a base della domanda di equa riparazione, fondata sulla durata complessiva di essi, perchè la Corte europea non ha in realtà mai enunciato quanto dedotto in ricorso. Invero, il principio di effettività di cui all’art. 13 della Convenzione, che impone agli Stati aderenti di prevedere rimedi interni per garantire il ripristino dei diritti violati riconosciuti in essa, con azioni giurisdizionali indennitarie davanti ai giudici nazionali, la cui durata va computata dalla data della domanda fino all’adempimento di quanto disposto dall’adito giudice, principio valido anche quando la violazione di detti diritti sia commessa “da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali” (così la norma ora citata), non comporta la necessaria considerazione non separata di ogni processo cognitorio con quello successivo di esecuzione. La Corte sovranazionale, in ordine a ricorsi nei quali è stata adita da cittadini degli Stati contraenti che hanno lamentato la non effettività dei rimedi interni di cui sopra, per il ritardo o la mancanza del tempestivo ripristino per equivalente dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e violati, considera insieme i tempi del processo di cognizione che decide la controversia sul diritto alla riparazione che si svolge dinanzi alla Corte d’appello e di quello successivo di esecuzione o di ottemperanza determinato dall’inadempimento della P.A. tenuta a pagare l’indennizzo, concluso con il pagamento almeno parziale di questo come determinato in sede cognitiva, da considerare dies a quo del termine decadenziale per iniziare l’azione da violazione dei diritti di cui alle norme sovranazzonali (cfr. C.E.D.U. Grande Chambre 31 marzo 2009, Smaldone c. Italie req. n. 22644/03, Scordino c. Italie, 29 marzo 2006, req.

36813/97 – esaminato con altri 9 ricorsi, in rapporto al rimedio interno di cui alla L. n. 89 del 2001, il nostro paese e per altri Stati, cfr. Burdov c. Russia, 7 maggio 2002, req. n. 59498/95, per l’azione indennitaria di vittime di un grave disastro nucleare). Le sentenze citate della Corte sovranazionale, con altre in esse richiamate, affermano che, per il principio di effettività, l’esecuzione della sentenza deve essere considerata parte integrante del processo “affinchè la lentezza eccessiva del ricorso indennitario non ne comprometta il carattere adeguato”, (sentenza Scordino cit., & 195), con palese considerazione dei giudizi interni di ripristino dei danni da lesione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione; il principio è quindi privo di rilievo generale, tanto che, nella seconda parte della sentenza Smaldone c. Italia, si afferma che il ritardo nella soddisfazione della “vittima” di un processo di equa riparazione per il tempo irragionevole di durata lede pure il diritto “al rispetto dei beni”, in ragione del danaro che gli spetterebbe, di sua proprietà, diritto quest’ultimo tutelato dall’art. 1, comma 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione. La esigenza prescritta normativamente, della cd.

effettività del rimedio interno predisposto per la reintegrazione per equivalente delle violazioni dei diritti di cui alla Convenzione anche ai sensi dell’art. 35 di questa, comporta il rispetto della esigenza di effettività di cui all’art. 13, norma comunque relativa solo a tale tipo di azioni volte a reintegrare le vittime delle violazioni dei diritti riconosciuti da norme convenzionali, ma che non esprime un principio generale per il quale debba ritenersi, sempre e in ogni vicenda processuale, unico il tempo del processo di cognizione e di quello eventuale del giudizio di esecuzione o di ottemperanza, ad ogni fine, in rapporto all’applicazione delle dette norme. Il diritto dell’art. 6 della Convenzione è riconosciuto alle vittime della violazione di esso, anche in caso di esito negativo del processo presupposto e di rigetto della domanda introduttiva, allorchè quindi non vi è alcunchè da adempiere e manca un qualsiasi processo di esecuzione o di ottemperanza, per cui il giudizio deve esaurirsi necessariamente con la decisione di rigetto in sede cognitoria, divenuta definitiva. Se la diversità oggettiva di tale processo con esito negativo per il ricorrente, rispetto a quello in cui la domanda è accolta ai fini del computo della durata di esso, potrebbe giustificare in astratto il complessivo calcolo dei tempi nei due casi, la stessa non può invece rendere coerente al sistema lo spostamento del momento di definitività della decisione del processo cognitorio, che invece coincide con la immodificabilità della pronuncia che lo conclude ai sensi dell’art. 324 c.p.c., per la formazione del cd. giudicato formale, da cui decorre il termine semestrale di decadenza per proporre il ricorso di equo indennizzo (Cass., ord. 30 ottobre 2008 n. 25510, Cass. 23 novembre 2007 n. 24440, 30 novembre 2006 n. 25529, 29 settembre 2004 n. 19526, tra altre). (…). Non vi sono dunque principi vincolanti enunciati dalla giurisprudenza internazionale sulla questione della considerazione unitaria o separata dei due processi, di cognizione ed esecuzione, ai fini del computo della durata e della data della cd. decisione definitiva, da cui far decorrere il termine per l’azione di equa riparazione la quale, se si sommano le durate dei due processi, potrebbe ammettersi sempre in pendenza dei procedimenti per l’esecuzione o l’ottemperanza, pure oltre il termine di legge dalla definitività della pronuncia emessa in sede cognitoria” (cfr. nn. 2.2. e 2.3. dei Motivi della decisione);

che la censura sub b) è del pari manifestamente infondata;

che, infatti, il procedimento di esecuzione forzata di obblighi di fare – come nella specie, in cui l’odierno ricorrente aveva richiesto in via esecutiva la realizzazione del diritto alla rimessione in pristino di un terreno di sua proprietà – si conclude con il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale questi da atto, esplicitamente od implicitamente, che il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione, come nel caso in cui – quale quello di specie – lo stesso giudice abbia espressamente dichiarato chiuso il procedimento esecutivo, dando così atto, in modo implicito, che lo stesso procedimento ha raggiunto lo scopo – l’esecuzione coattiva del facere appunto – per il quale è stato promosso;

che, invece, il rimborso delle spese anticipate dal soggetto che ha richiesto l’esecuzione forzata dell’obbligo di fare – di cui all’art. 614 cod. proc. civ. – forma l’oggetto di un diverso, eventuale ed ulteriore procedimento che inizia con “domanda di decreto di ingiunzione” al giudice dell’esecuzione “al termine dell’esecuzione o nel corso di essa” e segue le vicende processuali del procedimento monitorio di cui all’art. 633 e segg. cod. proc. civ.;

che, nella specie, i Giudici a quibus si sono conformati a tali principi, individuando il dies a quo del termine semestrale di decadenza dal diritto di chiedere l’equa riparazione nella data del 18 gennaio 2005 – data del provvedimento con il quale è stata dichiarata la chiusura del procedimento esecutivo promosso dall’odierno ricorrente – e ritenendo conseguentemente intempestivo il ricorso per equa riparazione proposto in data 4 agosto 2005;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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