Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8255 del 24/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 15/07/2020, dep. 24/03/2021), n.8255
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 26488/2019
R.G., sollevato dal Tribunale di Ancona con ordinanza
dell’11/09/2019, nel procedimento vertente tra W.M., da
una parte, e MINISTERO DELL’INTERNO, dall’altra, ed iscritto al n.
5430/2019 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO
MARCHEIS CHIARA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGANZIO, che chiede
alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Ancona.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. Il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, adito con atto di riassunzione del giudizio di impugnazione avverso la decisione di trasferimento emesso dall’unità Dublino del Ministero dell’interno nei confronti di W.M. – giudizio rispetto al quale la sezione specializzata del Tribunale di Roma si era dichiarata incompetente – ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, ritenendosi a sua volta incompetente.
W.M. si è costituito, precisando di non voler proporre scritti difensivi o depositare documenti, “avendo esclusivamente interesse a conoscere l’esito del procedimento di competenza, nonchè a ricevere le necessarie comunicazioni al fine di poter riassumere la procedura dinanzi all’organo giudicate che verrà dichiarato competente”.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Il Tribunale di Ancona, nel sollevare il regolamento, osserva che con le pronunzie n. 18755/2019, n. 18756/2019 e n. 18757/2019 questa Corte ha affermato la competenza esclusiva del Tribunale di Roma, evidenziando che non è applicabile alle controversie relative alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale il criterio correttivo c.d. di prossimità contenuto nel D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3.
La posizione, tuttavia, è stata superata. Con orientamento che il Collegio condivide, si è rilevato che “l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, coordinato con il comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo ad ogni persona, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente” (così Cass. 31127/2019, in tal senso pure Cass. 24964/2020).
Va pertanto affermata la competenza del Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
Nulla deve essere stabilito in materia di spese, trattandosi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Ancona davanti al quale rimette le parti nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 15 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021