Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8255 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. I, 11/04/2011, (ud. 06/10/2010, dep. 11/04/2011), n.8255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, via G. Marcora

18/20, presso l’avv. Guido Faggiani presso Servizio Legale Centrale

Patronato ACLI, rappresentato e difeso dall’avv. De Castro Roberta,

del Foro di Brindisi, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BARI e PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

DI LECCE;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 18 marzo 2009, nel

procedimento iscritto al n. 1684/2008 V.G.;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. SGROI Carmelo che nulla ha osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

ottobre 2010 dal relatore, cons. Stefano Schirò.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. T.A.,, nativo del (OMISSIS), ha proposto, sulla base di un unico motivo, regolamento di competenza nei confronti del Ministero dell’Interno avverso la sentenza in data 18 marzo 2009, con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ravvisando la competenza del Tribunale di Bari ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 come modificato dal D.Lgs. n. 159 del 2008, art. 1 in ordine al ricorso proposto dal medesimo T. A., in data 12 dicembre 2008 avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Bari in data 11 novembre 2008, con il quale è stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale;

1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese;

Osserva:

2. il Tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, quale tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto in cui si trova il centro di accoglienza presso cui è ospitato il ricorrente, ed ha ravvisato la competenza territoriale del Tribunale di Bari, quale tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto dove ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ritenendo che la eccezionale competenza del tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto in cui si trova il centro di accoglienza e la altrettanto eccezionale riduzione a quindici giorni del termine per impugnare la decisione della Commissione territoriale operano soltanto se e quando il ricorso giudiziario sia stato proposto nel ristretto arco temporale previsto dal citato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 20, comma 3, ovvero nell’ambito del periodo di accoglienza inteso in senso stretto e finalizzato all’espletamento degli adempimenti indicati nell’art. 20, comma 2; ad avviso del Tribunale di Lecce, inoltre, se in concreto l’iter complessivo relativo alla domanda di protezione internazionale non vede intervenire la decisione della Commissione territoriale entro 33 giorni dalla presentazione della domanda stessa e si articola in tempi più lunghi, il richiedente è tutelato dal rilascio del permesso di soggiorno temporaneo e, se anche rimane nella medesima struttura in condizioni di accoglienza, non è più soggetto alla limitazione del termine per impugnare, ma beneficia dell’ordinario termine di trenta giorni e deve rivolgersi al giudice ordinariamente competente;

2.1. il ricorrente censura la sentenza impugnata, deducendo che l’interpretazione del Tribunale di Lecce non trova riscontro nel testo della legge, che non fa riferimento a profili temporali, ma tende a individuare determinate categorie di richiedenti la protezione internazionale, per i quali, stante la loro peculiarità (l’essere entrati in Italia senza documenti, oppure l’avere eluso le frontiere), il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere una procedura di impugnazione differente;

3. il ricorso per regolamento di competenza appare fondato, in quanto:

a) è pacifico in atti, risultando le relative circostanze dalla sentenza impugnata, che il ricorrente, fin dal 5 luglio 2008 e comunque alla data di proposizione del ricorso, si trovava nel centro di accoglienza di (OMISSIS) (sito in provincia di (OMISSIS), nel distretto della Corte di appello di Lecce) per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 20, lett. a), non risultando in atti l’esistenza di provvedimento alcuno che abbia modificato tale situazione;

b) Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 159 del 2008, nel prevedere, in ordine al ricorso proposto avverso la decisione della Commissione territoriale, la competenza del tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d’appello in cui ha sede il centro di accoglienza, fa esclusivo riferimento ai casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21, e quindi, per quel che rileva nella specie, al provvedimento che ha disposto l’accoglienza ed ai presupposti di fatto che hanno determinato tale provvedimento, senza alcun riferimento, nè letterale nè logico, alla vicenda esecutiva del provvedimento medesimo, in particolare per quanto riguarda il rispetto del relativo termine di durata; sembra pertanto doversi aver riguardo, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a pronunciarsi sul ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale, al dato oggettivo della permanenza del ricorrente, alla data di presentazione del ricorso, presso il centro di accoglienza in ragione dell’esistenza di uno dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 20, in mancanza di provvedimenti successivi che abbiano modificato tale situazione e, in particolare, in mancanza del rilascio del previsto permesso di soggiorno, permanendo anche in tale situazione l’esigenza, posta a base della previsione derogatoria della competenza, di assicurare al richiedente la protezione internazionale una tutela giurisdizionale più agevole, che gli consenta di adire l’ufficio giudiziario più vicino al centro di accoglienza; 4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il proposto regolamento per competenza merita accoglimento, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e con dichiarazione della competenza del Tribunale di Lecce, e che le spese del giudizio per regolamento di competenza, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza. Annulla la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Lecce. Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio per regolamento di competenza, che si liquidano in Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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