Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8254 del 30/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 30/03/2017, (ud. 13/12/2016, dep.30/03/2017),  n. 8254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26832/2015 proposto da:

SIELTE S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELI OTTAVI 9,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA LANDI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

O.M., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO PERRIA, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2015 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ.

DIST. DI SASSARI, depositata il 22/09/2015 R.G.N. 54/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato NICOLA LANDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 28.9.2015 veniva accolta, in riforma della sentenza di prime cure, la domanda proposta da O.M. diretta alla dichiarazione di illegittimità del recesso, per licenziamento collettivo intimato dalla Silte spa il 27.12.2002 con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie di cui alla sentenza.

2. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale osservava che la prova espletata aveva dimostrato che l’attribuzione delle mansioni di addetto /scavo/posa in sede di individuazione dei lavoratori da licenziare anche all’appellante non era corretta in relazione alle mansioni svolte prima della procedura di mobilità che erano diverse. Pertanto le mansioni svolte dall’ O. erano fungibili con altri lavoratori addetti alle mansioni non in esubero e, quindi, la procedura avrebbe dovuto prendere in considerazione tutti gli appartenenti al terzo livello appartenenti all’unità produttiva di (OMISSIS) che svolgevano in concreto le stesse mansioni (dell’appellante) e non erano stati interessati dalla comparazione con l’ O.. L’aver tenuto conto di mansioni non corrispondenti a quelle effettivamente esercitate aveva portato ad un’ erronea attribuzione di punteggio in relazione alle esigenze tecnico-organizzative falsando così una corretta valutazione dei tre criteri di scelta in concorso tra loro.

3. Per la cassazione propone ricorso la Sielte spa con due motivi; resiste la controparte con controricorso. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1 e segg.. L’ O. risultava tra gli addetti al C.O. di Sassari colui che aveva il più basso punteggio anche in comparazione con il personale che svolgeva mansioni comparabili a quelle svolte dall’ O..

2. Il motivo appare infondato posto l’accertamento operato dalla Corte di appello, sulla base della prova testimoniale effettuata, per cui all’ O. erano state attribuite mansioni effettivamente non corrispondenti a quelle svolte e quindi era stato attribuito un punteggio non corretto (pag. 9 della sentenza impugnata) e non era stata operata una corretta comparazione con altro personale che svolgeva mansioni analoghe e fungibili rispetto a quelle effettivamente assolte dall’appellante. Tale ricostruzione non viene affatto criticata in quanto il motivo non affronta la questione alla base della decisione impugnata e cioè se le mansioni attribuite all’ O. fossero davvero quelle corrette con le conseguenze prima ricordate in ordine all’applicazione in concreto dei criteri di scelta.

3. Con il secondo motivo si allega l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Non si era considerato che tutte le posizioni fungibili erano comunque interessate alla mobilità come profili in esubero e l’ O. aveva ottenuto il profilo più basso. I punteggi attribuiti ai colleghi ed allo stesso O. non erano stati contestati.

4. Il motivo va dichiarato inammissibile in quanto il “fatto” di cui si discute è già stato esaminato nella sentenza impugnata che ha valutato come erronea l’attribuzione del punteggio all’ O. in quanto non corrispondente alle sue effettive mansioni, il che a catena ha portato ad una non corretta applicazione dei criteri di scelta. Le censure in realtà sono di merito e non sono coerenti con la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, alla stregua delle precisazioni offerte dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. civ. 7.4.2014, n. 8053, i cui principi sono stati nel tempo confermati da innumerevoli altre decisioni).

5. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso: le spese del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.500,00 per onorari oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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