Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8254 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 15/07/2020, dep. 24/03/2021), n.8254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza avverso il decreto del

TRIBUNALE di ROMA, depositato il 15/05/2019, iscritto al n.

24683-2019 R.G. e proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BENZONI MARTINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che chiede

alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Trieste.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

K.M. propone regolamento di competenza avverso il decreto 5 maggio 2019, n. 14200, con il quale il Tribunale di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, ha dichiarato la propria incompetenza, essendo competente la sezione specializzata presso il Tribunale di Trieste rispetto alla domanda fatta valere dal ricorrente, domanda di impugnazione del provvedimento con il quale il Ministero dell’interno-Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo-unità Dublino aveva disposto il suo trasferimento in Austria, ritenuto il paese avente giurisdizione sulla sua domanda di protezione internazionale.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che non è da considerare territorialmente competente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, ma quella in cui ha appunto sede la struttura o il centro ove il ricorrente è ospitato, così che, essendo il ricorrente ospitato presso un centro di accoglienza straordinaria di Gorizia, difetta la competenza territoriale della sezione specializzata del Tribunale di Roma.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-ter, comma 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorrente contesta la declaratoria di incompetenza resa dal Tribunale: il Ministero dell’interno-Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo-unità Dublino, a differenza delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ha sede unica presso il Ministero stesso in Roma; trova quindi applicazione il criterio generale disegnato dall’art. 25 c.p.c. che attribuisce la competenza a decidere esclusivamente al Tribunale di Roma nella sua veste di sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, tranne l’ipotesi in cui il richiedente sia accolto presso strutture governative (ovvero i centri di accoglienza del sistema Sprar o i centri di trattenimento ai fini dell’espulsione), ipotesi che non ricorre nel caso di specie.

Il motivo non può essere accolto. E’ vero che inizialmente questa Corte (cfr. le pronunzie n. 18755/2019, n. 18756/2019 e n. 18757/2019 citate dal ricorrente) aveva affermato la competenza esclusiva del Tribunale di Roma. Tuttavia, la posizione è stata superata. Con orientamento che il Collegio condivide, si è rilevato che “l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, coordinato con il comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo ad ogni persona, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente” (così Cass. 31127/2019, in tal senso v. da ultimo Cass. 24964/2020).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla si dispone circa le spese del presente giudizio, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Trieste.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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