Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8254 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/03/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 22/03/2019), n.8254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12121/2017 R.G. proposto da:

D.P.L., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. GIGLIO Maurizio, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio legale del predetto difensore, sito in

Latina, al viale XVIII Dicembre, n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6836/18/2016 della Commissione tributaria

regionale del LIZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata il

11/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

– in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di maggiori imposte ai fini IVA, IRAP ed IRPEF dovute per l’anno 2009, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando la regolarità della notifica della predetta cartella, il cui contenuto riteneva chiaro in quanto “scaturente da un controllo dei dati forniti dall’appellante”;

– avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando l’omesso esame del primo motivo di appello, concernente l’omessa notifica della cartella di pagamento.

2. Il motivo è inammissibile per diversi convergenti motivi. Il primo da ravvisarsi nell’erronea sussunzione del vizio dedotto (cfr., ex multis, Cass. n. 21165 del 2013 e n. 1615 del 2015), facendosi riferimento all’omesso esame di un fatto decisivo (costituente vizio motivazionale nella formulazione vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) individuato, questo, in un motivo di impugnazione della sentenza di primo grado, che costituisce all’evidenza error in procedendo denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, che è vizio che deve escludersi, alla stregua delle argomentazioni svolte nel mezzo in esame, che il ricorrente abbia voluto dedurre, avendo esplicitamente affermato che “La circostana determina, senza alcun dubbio, ipotesi di omessa motivazione da far valere ex art. 360 c.p.c., n. 5” (ricorso, pag. 3) e che “In primis si verte dunque nella ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5” (ricorso, pag. 4), peraltro senza mai far riferimento nell’esposizione del motivo alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Ma anche a voler ritenere utilmente dedotto un vizio processuale, il mezzo di cassazione in esame non si sottrae al vizio di inammissibilità derivante dal principio giurisprudenziale secondo cui “il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (qual è, nella specie, la notificazione della cartella di pagamento) non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte” (cfr., ex multis, Cass. n. 321 del 2016; in senso analogo già Cass. 13649 del 2005 e n. 7406 del 2014, nonchè Cass. n. 958 del 2018, p. 6, e Cass. n. 6174 del 2018).

2.1. La deduzione del vizio motivazionale è in ogni caso inammissibile per violazione della regola della pronuncia c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 321 del 2016; in senso analogo già Cass. 13649 del 2005 e n. 7406 del 2014, nonchè Cass. n. 958 del 2018, 5 6, e Cass. n. 6174 del 2018).

3. Con il secondo morivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. sostenendo che “la locazione minimale “respinge”” utilizzata dalla CTR nel dispositivo “deve intendersi come necessariamente riferibile alla sola parte motiva della sentenza, che, appunto è del tutto priva di qualsiasi riferimento alla eccezione di inesistenza della notifica” (ricorso, pag. 4).

3.1. Il motivo è manifestamente infondato essendovi perfetta correlazione tra le domande avanzate nel giudizio di merito di secondo grado (di “inesistenza giuridica della notifica dell’atto per mancanza della relata in calce”, che determinava una “carenza di motivazione sul contenuto della cartella”, così a pag. 2 della sentenza impugnata) e la statuizione di rigetto adottata dalla CTR.

4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (…) in relazione alla notifica degli atti”, sostenendo che nel caso di specie l’apposizione della relata di notifica sulla prima pagina della cartella di pagamento, in violazione del disposto di cui all’art. 148 c.p.c., non gli aveva consentito di conoscere il contenuto dell’atto, non essendo certo il numero dei fogli che lo componevano oltre al primo, con conseguente inoperatività sub specie della sanatoria ex art. 156 c.p.c., precisando, altresì, che “da quanto a lui notificato, non era comprensibile la motivazione dell’imposizione”.

4.1. L’apposizione della relata di notifica sul primo foglio dell’atto piuttosto che sull’ultimo, come prescrive l’art. 148 c.p.c., non costituisce ipotesi di inesistenza della notifica, che, alla stregua di quanto affermato da Cass., Sez. U., Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, “è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”). Ne consegue il prodursi sub specie degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c..

4.2. Questa Corte in fattispecie analoga, seppur con riferimento ad un avviso di accertamento, ha affermato che “La notifica dell’avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest’ultimo anzichè in calce ad esso, non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell’atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l’indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all’interessato l’integrità dell’atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23175 del 14/11/2016, Rv. 642020). In tale pronuncia si è, altresì, precisato che “la relata di notifica attesta l’eseguita consegna della copia dell’atto, dovendosi intendere estesa tale affermazione alla conformità della copia all’originale, nella sua interezza. L’attestazione fa pubblica fede, salvo querela di falso (Cfr. Cass. n. 15199/2004; Cass. n. 11489/9009)”, nella specie non proposta.

4.1. A’ quanto detto deve aggiungersi che il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando in esso trascritte le parti essenziali del contenuto della cartella di pagamento che il ricorrente assume essergli stato notificato e le parti non corrispondenti a quello emesso dall’agente della riscossione, con conseguente impossibilità per questa Corte – che non ha accesso agli atti del fascicolo di merito in ragione del tipo di vizio denunciato (error in indicando) -, di verificare la fondatezza della censura di non comprensibilità della pretesa fiscale incardinata nell’atto notificato al contribuente, tale da escludere l’operatività degli effetti sananti di cui al citato art. 156 c.p.c.. Invero, come già chiarito da questa Corte (Cass. 13965/2016), “quando la completezza e conformità dell’atto notificato non sia oggetto di specifica contestazione, sussistono comunque, al di là della “violazione” del precetto formale, i requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo”. E la circostanza del disconoscimento specifico da parte del contribuente della conformità della cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione con l’originale notificatogli, non risulta in alcun modo dagli atti esaminabili da questa Corte.

6. Conclusivamente, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente, rimasto soccombente, condannato al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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