Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8254 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 07/04/2010), n.8254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27390/2006 proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14,

presso lo studio dell’avvocato GIGLIO ANTONELLA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FORLIN GRAZIANO, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.O., I.L., M.E., M.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo studio

dell’avvocato ANDREONI AMOS, che li rappresenta e difende, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza non definitiva n. 635/2006 dei TRIBUNALE di

VENEZIA, depositata il 01/08/2006 r.g.n. 398/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato GIGLIO ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. Con ricorso del 15.3.2005 al Tribunale di Venezia, gli attuali controricorrenti, dipendenti del Comune di (OMISSIS) addetti al servizio di biblioteca, hanno chiesto il pagamento della maggiorazione della retribuzione prevista dall’art. 22 del CCNL del comparto regioni ed enti locali 14.9.2000 per il lavoro articolato in turni, perchè, a decorrere dal 23.6.2003, l’orario di servizio della biblioteca era stato articolato in dieci ore per i giorni di martedì, mercoledì e giovedì, in undici ore per il giorno di venerdì e in cinque ore il lunedì e il sabato e, conseguentemente, l’orario di lavoro era distribuito secondo turni.

2. Con la sentenza di cui si chiede la cassazione il Tribunale adito ha deciso, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, la sola questione dell’interpretazione della clausola controversa, risolta nel senso che devono ritenersi istituiti turni giornalieri di lavoro per il caso in cui per ciascuna settimana i dipendenti si alternano per coprire l’orario antimeridiano e pomeridiano, indipendentemente dalla circostanza che l’orario di servizio non sia di almeno dieci ore per tutti i giorni della settimana.

3. Propone ricorso il Comune di (OMISSIS) per cinque motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., al quale resistono i lavoratori con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, concernendo l’unica questione dell’interpretazione della clausola, vanno esaminati unitariamente.

2. Il Comune censura la sentenza impugnata sotto i seguenti profili: violazione dell’art. 22 CCNL perchè, nel caso concreto, l’orario di servizio non era strutturato in almeno 10 ore per tutti i sei o sette giorni della settimana (primo motivo); violazione dell’art. 17 CCNL, che disciplina la fattispecie dell’orario plurisettimanale, cui doveva ricondursi l’articolazione oraria del servizio biblioteca perchè non si era in presenza di un servizio necessitante di continuità (chiusura nei giorni festivi e nell’intervallo in alcuni giorni) e i lavoratori osservavano lo stesso orario per due settimane al mese (secondo motivo); violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di valutare la nota inviata dall’Aran in risposta alla richiesta di interpretazione autentica cui non era stato possibile procedere (terzo motivo); omessa motivazione in relazione alla nozione di turno rispetto a quella di articolazione plurisettimanale dell’orario (quarto motivo); violazione degli art. 1362 e 1363 c.c., per avere il giudice del merito ricostruito l’intenzione delle parti in contrasto con il significato delle espressioni usate e del comportamento tenuto (quinto motivo). Ciascuno dei motivi si conclude con la formulazione di altrettanti quesiti di diritto.

3. La Corte rileva preliminarmente l’inammissibilità delle censure relative al vizio di motivazione nel l’interpretazione della clausola controversa, stante l’irrilevanza della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di legittimità di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5). Parimenti inammissibili, sono le denunzie di vizio di motivazione in relazione ad accertamenti di fatto rimasti del tutto non precisati nella loro inerenza a punti decisivi della controversia (non si dice quale sia il contenuto della documentazione che non sarebbe stata esaminata dal giudice del merito, nè sono specificati i comportamenti che sarebbero stati tenuti dalle parti stipulanti il contratto).

4. Non hanno fondamento le critiche mosse al Tribunale per non avere valutato la corrispondenza della fattispecie concreta all’istituto della “programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro” previsto dall’art. 17, comma 4, lett. b), del CCNL del 6.7.1995, in base al quale è possibile distribuire il tempo di lavoro ordinario (36 ore settimanali) in un arco di tempo mensile e plurimensile. Invero, con il ricorso a tale tipologia di orario si persegue l’obiettivo di ridurre le “ordinarie” prestazioni di lavoro nei periodi con minor carico di impegni, ed aumentarle in altri periodi, adattando così l’orario alle effettive e variabili esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività istituzionale e dei relativi servizi. Risulta perciò evidente l’estraneità dell’istituto alla fattispecie di articolazione dell’orario di un servizio in via permanente.

5. Per il resto il ricorso è fondato.

6. Dispone l’art. 22 CCNL del 14/9/2000 – Turnazioni -:

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente.

3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.

5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

– turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c);

– turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c);

– turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c).

6. L’indennità di cui al comma 5, è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.

7. Le condizioni per l’erogazione dell’indennità di turno sono dunque tre e devono sussistere contemporaneamente: a) un orario di servizio di almeno 10 ore; b) l’orario di servizio deve essere continuativo e non può prevedere interruzioni; c) distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell’arco del mese.

Emerge infatti dalla regolamentazione negoziale che lo scopo delle turnazionì è quello di assicurare la continuità del servizio in una determinata fascia oraria di almeno 10 ore, restando esclusa l’istituzione allorchè il servizio possa essere assicurato mediante particolari e diverse articolazioni dell’orario di lavoro. Del resto, si è in presenza di ima delle indennità maggiormente remunerati ve sul piano retributivo, essendo direttamente collegata al trattamento economico fondamentale nella misura della maggiorazione del 10% per i turni diurni antimeridiani e pomeridiani, cosicchè si impone una lettura rigorosamente rispettosa dell’intento espresso dalle parti stipulanti con le parole usate.

8. Nel caso concreto, risulta accertato in fatto la non continuità del servizio biblioteca: chiusura domenicale e nei giorni festivi; orario ridotto il sabato e il lunedì; orario di servizio “spezzato” dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19, Non risultano perciò soddisfatte le condizioni stabilite dall’art. 22 per la corresponsione dell’indennità di turno.

Non può essere condivisa la lettura della clausola fatta dal Tribunale, secondo cui il diritto all’indennità sarebbe subordinata esclusivamente alla rotazione del personale in diverse fasce orarie, tale da corrispondere alla definizione di turno recata dall’art. 22, primi due commi, e risultante indipendente dai limiti stabiliti dal comma 3, con disposizione che assume a destinataria esclusivamente l’amministrazione, senza incidere sul diritto all’indennità una volta che la turnazione sia stata istituita. In altri termini, secondo il giudice del merito la previsione del comma 3, opererebbe esclusivamente sul piano delle scelte organizzative, imponendo all’amministrazione di non istituire turnazioni fuori dell’ipotesi dell’orario di servizio continuativo di almeno dieci ore giornaliere giorni, ma non su quello dei rapporti di lavoro, scaturendo comunque il diritto all’indennità dal lavoro distribuito secondo turni.

Per confutare tale risultato interpretativo deve rilevarsi, innanzi tutto, il contrasto insanabile in cui verrebbe a porsi con la norma imperativa recata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, (anche nel testo sostituito dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 57), secondo cui il trattamento economico è definito esclusivamente dalla contrattazione collettiva, restando sottratto alle amministrazioni il potere di praticare ai dipendenti condizioni di maggior favore. Ma la clausola contrattuale non giustifica comunque la lettura che ne ha dato il Tribunale: la regolamentazione dell’istituto delle turnazioni è unitaria e l’indennità è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste; l’art. 22, comma 3, è esplicito nell’escludere che possano configurarsi “turnazioni”, ai sensi della disciplina da esso dettata, fuori dalle ipotesi previste; altre, diverse, turnazioni non sono quelle di cui all’art. 22.

9. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con enunciazione dell’interpretazione della clausola contenuta nell’art. 22, del contratto collettivo nazione di lavoro del comparto regione ed enti locali del 14 settembre 2000 nei termini seguenti: “Il diritto all’indennità spettante al personale turnista, ai sensi della disciplina contenuta nell’art. 22, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali del 14 settembre 2000 è subordinato all’istituzione di turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero continuativo di almeno 10 ore, restando escluso in assenza di tali condizioni”.

10. La causa è rimessa allo stesso Tribunale di Venezia. Si compensano per l’intero le spese e gli onorari del giudizio di cassazione per giusti motivi, individuati nella peculiare articolazione dell’orario di lavoro dei resistenti e delle oggettive difficoltà interpretative della clausola contrattuale.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, accoglie il ricorso ed enuncia l’interpretazione della clausola controversa nei sensi precisati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Venezia, compensa per l’intero le spese e gli onorari del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA