Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8253 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.30/03/2017),  n. 8253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30309-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato STUDIO TRIFIRO’

& PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato TRIFIRO’

SALVATORE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 705/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/11/2009 r.g.n. 290/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SOTTILE per delega verbale Avvocato

SALVATORE TRIFIRO’;

udito l’Avvocato COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 705/2009, depositata il 22 dicembre 2009, la Corte dì appello di Venezia respingeva il gravame di Poste Italiane S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva dichiarato la nullità dei termine apposto al contratto stipulato B.C., per il periodo dall’11 giugno al 30 settembre 2001, “ai sensi della vigente disciplina legale ed a norma dell’art. 8 CCNL 26/11/1994, come novellato dall’art. 25 CCNL 11/1/2001, per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sui territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè a fronte della necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nei periodo giugno-settembre”.

La Corte di appello, escluso che il contratto potesse ritenersi risolto per mutuo consenso, osservava che non era stata provata l’incidenza del processo di ristrutturazione nella assunzione a termine con specifico riferimento all’ufficio e alle mansioni attribuite alla lavoratrice; osservava inoltre che il contratto era stato stipulato in epoca posteriore al 30 aprile 1998 e, pertanto, dopo la scadenza della data di validità della clausola collettiva richiamata nella lettera di assunzione.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società con otto motivi; la B. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 2, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale considerato che la risoluzione per mutuo consenso si configura anche in presenza non di dichiarazioni ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti, che manifestino il loro disinteresse alla prosecuzione del rapporto, e che, nella specie, erano da ritenersi tali l’instaurazione del giudizio a distanza di tempo considerevole (circa tre anni) dalla cessazione dell’ultimo rapporto e lo svolgimento medio tempore di attività lavorativa presso altro datore in forza di diversi contratti a termine.

Il motivo è infondato, posto che il giudice di appello, diversamente da quanto dedotto, si è uniformato proprio all’orientamento di questa Corte, che, ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto per mutuo consenso, richiede che sia accertata “una chiara e certa comune volontà” delle parti “di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” e ciò – oltre che “sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine” – anche sulla base “del comportamento tenuto dalle parti” stesse “e di eventuali circostanze significative” (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 13535/2015); mentre la ricostruzione del comportamento delle parti e l’individuazione di ogni altra circostanza “significativa” ai fini in oggetto costituiscono accertamento di fatto, come tale estraneo al vizio denunciato.

Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 8 CCNL 26/11/1994 e art. 25 CCNL 11/1/2001, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., la società ricorrente si duole che la sentenza impugnata, richiedendo, a carico del datore, “la prova dell’incidenza del processo di ristrutturazione nella assunzione a termine del lavoratore con riguardo all’ufficio e alle mansioni attribuite”, abbia integrato la fattispecie pattizia con un elemento aggiuntivo, non concordato dalle parti sociali, così di fatto negando quella libertà di determinazione delle ipotesi, legittimanti la stipula di contratti a tempo determinato, che, invece, è stata riconosciuta alle stesse parti dall’art. 23 cit. (c.d. “delega in bianco”, o piena, conferita dalla legge all’autonomia collettiva).

Con il terzo motivo, denunciando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente censura la sentenza per essere incorsa in una motivazione contraddittoria, laddove, da un lato, ha riconosciuto che la L. n. 56 del 1987, art. 23 consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi in cui è consentita l’assunzione a termine e però, dall’altro, ha ritenuto che la validità del contratto dedotto in giudizio fosse subordinata all’esistenza di un limite temporale di efficacia dell’ipotesi pattizia (30 aprile 1998), pur in assenza di limiti normativi in tal senso e a fronte, invece, di perduranti esigenze di natura strutturale.

I motivi secondo e terzo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Si osserva preliminarmente che deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità per mancata produzione del testo integrale dei CCNL del 1994 e del 2001, in quanto la chiara e circoscritta specificazione delle questioni prospettate consente la loro disamina nella presente sede di legittimità (cfr., in tal senso, Cass. n. 4761/2015).

Ciò posto, i motivi in esame risultano fondati.

Ed invero, come ribadito di recente da Cass. n. 16677/2015, con riferimento ai contratti conclusi ai sensi dell’art. 25 CCNL 2001, nel regime anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001, questa Corte ha più volte, decidendo in casi analoghi (v., fra le altre, Cass. n. 20162/2007; Cass. n. 20608/2007), cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della disposizione contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. n. 56 del 1987, nel demandare alla contrattazione collettiva (art. 23) la possibilità di individuare – oltre alle fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche, art. 1 nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che, in forza della sopra citata delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del CCNL 11 gennaio 2001. In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti. Peraltro, nel quadro delineato, è stato precisato che non era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v., fra le altre, Cass. n. 6988/2008)

Parimenti, poi, nello stesso quadro, con riferimento alla seconda causale della “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, stante l’autonomia di tale ipotesi legittimante ex art. 23 cit., questa Corte ha affermato non essere necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva, e neppure è necessario che siano allegate e provate circostanze ulteriori (v., fra le altre, Cass. n. 6052/2008).

Nell’accoglimento dei motivi in esame restano assorbiti i motivi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, con i quali la ricorrente ha, rispettivamente, dedotto: – violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 e L. n. 56 del 1987, art. 23 (erronea affermazione dell’esistenza di limiti temporali, nonostante la delega piena conferita alla contrattazione collettiva); – violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 CCNL 2004 e art. 25 CCNL 2001, nonchè dell’Accodo sindacale del 25/9/1997 e successivi, in connessione con gli artt. 1362 e ss. c.c. (prevalenza assegnata ai verbali di incontro in sede sindacale, che avevano fissato successivi limiti temporali, fino al 30/4/1998, per la stipula di contratti a tempo determinato, pur non avendo gli stessi valore di contratti collettivi); – insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (rapporto tra il CCNL e i successivi accordi in relazione al supposto limite temporale); – insufficiente e contraddittoria motivazione (mancata ammissione di mezzi di prova decisivi, in quanto diretti alla dimostrazione di una temporanea carenza di organico nell’ufficio di assegnazione della lavoratrice al momento dell’assunzione); violazione e falsa applicazione delle norme sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni (artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c.: decorrenza del diritto alle retribuzioni solo dal momento dell’effettiva ripresa del servizio).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con riferimento al secondo e terzo motivo, rigettato il primo e assorbiti gli altri, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, la quale, statuendo anche sulle spese di legittimità, si atterrà ai principi di diritto sopra ribaditi.

PQM

la Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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