Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8253 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 28/04/2020), n.8253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8094-2018 proposto da:

CONSORZIO DI VALLERANO CONSORZIO DI MIGLIORIA FONDIARIA, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LUCA MORANI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S., S.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO

BRASCA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 16672/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 07/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – C.S. e S.A. convenivano in giudizio il Consorzio Vallerano proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma con la quale era stata rigettata la loro opposizione al decreto ingiuntivo: tale decreto era stato emesso a fronte del mancato pagamento di oneri consortili non corrisposti per l’importo di Euro 1.340,32.

Il Tribunale di Roma, nella resistenza del Consorzio, riformava la sentenza di primo grado e revocava il decreto ingiuntivo opposto. Dopo aver disatteso le eccezioni preliminari sollevate dall’appellato, vertenti sull’inammissibilità dell’appello e sul giudicato che sarebbe caduto sulla sentenza di primo grado, il giudice del gravame rilevava come, venendo in questione un consorzio di urbanizzazione, doveva attribuirsi portata applicativa residuale alla disciplina in tema di condominio degli edifici e a quelle norme che connotano organizzazioni o soggetti nei quali rilevano profili di realità; dovendosi perciò fare anzitutto riferimento allo statuto, andava considerato, ad avviso del Tribunale, l’art. 4 dello stesso, il quale prevedeva che potessero far parte del Consorzio i soli proprietari che ne facessero richiesta al consiglio di amministrazione dell’ente: ne discendeva che la partecipazione alle spese consortili andasse posta a carico, oltre che degli originari consorziati, dei soli aventi causa dei medesimi che avessero espresso, nelle forme previste dallo statuto, un consenso esplicito al riguardo. Precisava poi il Tribunale che, sebbene l’assemblea del consorzio avesse modificato, con delibera del 30 maggio 2006, la clausola statutaria che conteneva la prescrizione sopra indicata, stabilendo che fossero da considerare consorziati i proprietari di aree ed immobili ricadenti nel comprensorio e gli aventi causa da soggetti già consorziati, tale intervento era stato dichiarato nullo in forza di una sentenza del Tribunale di Roma: e tale pronuncia – osservava il giudice di appello – spiegava efficacia al di fuori dal processo nel quale era stata resa.

2. – Ricorre per cassazione il Consorzio Vallerano con una impugnazione articolata in tre motivi; C. e S. resistono con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la nullità del giudizio di appello della sentenza del Tribunale per violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.. Deduce l’istante che gli odierni controricorrenti si erano limitati, in appello, a riproporre le difese svolte in primo grado senza spiegare in quali punti e per quali motivi essi ritenessero non condivisibile il ragionamento posto a fondamento della pronuncia impugnata; a suo avviso il gravame saebbe quindi carente di qualsiasi correlazione tra motivazione e censure svolte e le doglianze degli appellanti si risolverebbero in una mera ripetizione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo fatti valere in primo grado.

Il motivo non ha fondamento.

Insegnano le Sezioni. Unite di questa Corte che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio priori- instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199).

La proposizione dell’impugnazione risulta rispettosa dell’indicata prescrizione: ha rilevato infatti il Tribunale che la citazione di appello opponeva alla sentenza di primo grado una specifica censura vertente sul fatto che la volontà espressa all’atto dell’acquisto dell’immobile era stata assimilata all’intendimento del consorziato di aderire al Consorzio; lo stesso Tribunale ha inoltre spiegato come nell’atto di gravame risultasse dedotto che la decisione del Giudice di pace avrebbe dovuto assumere un diverso contenuto in ragione dell’accertata nullità della delibera vertente sulla modificazione dell’art. 4 dello statuto.

2. – Col secondo mezzo è denunciata la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, ed è lamentata la motivazione apparente quanto al riconoscimento dell’autorità della sentenza n. 21066/2010 del Tribunale di Roma. La censura investe l’affermazione del giudice di secondo grado circa il rilievo che assumeva, nel presente giudizio, la pronuncia appena menzionata. Secondo il Consorzio ricorrente l’esercizio del potere conferito dall’art. 337 c.p.c., comma 2, in quanto facoltativo e discrezionale, postula l’indicazione delle ragioni che giustificano la decisione in concreto adottata, onde il giudice della causa pregiudicata risulterebbe destinatario di un preciso dovere di motivazione: dovere che nella fattispecie non era stato osservato. Rileva il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto pure spiegare la ragione per cui la sentenza da esso invocata potesse spiegare effetti immediati nell’ambito di un processo di cui C. e S. non erano parti.

Il motivo va disatteso.

La sentenza di primo grado di cui venga invocata l’autorità in un altro giudizio gode di una presunzione di conformità al diritto e tanto esclude che il giudice della causa pregiudicata debba dar conto delle ragioni che lo inducono a prestarvi adesione. Va tenuto fermo, al riguardo, l’insegnamento di Cass. Sez. U. 19 giugno 2012, n. 10027: la duplice connessa circostanza che la decisione del primo giudice giustifichi il passaggio alla sua esecuzione coattiva, se pur provvisoria, e il correlativo progressivo restringersi degli elementi di novità suscettibili di essere introdotti nel giudizio di impugnazione consente di ritenere che l’ordinamento si appaghi in linea generale del risparmio di attività istruttoria e preferisca all’attesa del giudicato la possibilità che il processo sulla causa dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorchè suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perchè essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformità a diritto. E’ con riferimento alla scelta di sospendere la causa pregiudicata che si impone, piuttosto, l’obbligo di rendere una specifica motivazione: e ciò ben si intende, giacchè la sospensione ex art. 337 c.p.c., comma 2, trova fondamento nel superamento dell’indicata presunzione. Di qui il principio, fermo nella giurisprudenza di questa S.C., per cui ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337 c.p.c., comma 2, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta: sicchè la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass. 29 maggio 2019, n. 14738; Cass. 12 novembre 2014, n. 24046).

Quanto ai rilievi svolti sul punto della contestata inidoneità della sentenza n. 21066/2010 a “spiegare effetti immediati al di fuori del processo in cui era stata pronunciata, pur non essendo stati i sig.ri C. e S. parti di esso e pur non essendo la sentenza stessa dotata di esecutorietà”, deve evidenziarsi come, sul punto, il motivo risulti carente di autosufficienza. Il ricorrente non trascrive, difatti, nelle parti che qui interessano, il nominato provvedimento, nè indica la localizzazione di esso all’interno dei fascicoli di causa (e nemmeno precisa quando e come il provvedimento in questione venne acquisito al giudizio). Va rammentato, in proposito, che chi ricorre per cassazione ha l’onere di indicare i documenti su cui il ricorso è fondato, mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione (Cass. 27 luglio 2017, n. 18679; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784; in tema, cfr. pure Cass. 7 marzo 2018, n. 5478). Tale profilo è evidentemente assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione si possa svolgere con riguardo agli effetti astrattamente riconducibili, sul piano soggettivo, alla pronuncia resa in tema di invalidità della delibera consortile di cui si dibatte (tema che è stato peraltro specificamente affrontato in materia condominiale, affermandosi che il giudicato avente ad oggetto l’annullamento della delibera assembleare si estende a tutti i condomini: Cass. 26 gennaio 2000, n. 852).

3. Il terzo mezzo censura la sentenza impugnata per violazione

o falsa applicazione degli artt. 1322 e 1411 c.c.. Secondo il ricorrente il giudice di appello avrebbe violato le suddette norme escludendo che integrasse una valida manifestazione di volontà, ai fini dell’assunzione della qualità di consorziati, l’affermazione contenuta nel contratto di acquisto dell’immobile con cui C. e S. dichiaravano di aderire al Consorzio Vallerano, accettandone il regolamento e lo statuto, e “subentrando agli effetti attivi e passivi (…) nella posizione della parte venditrice in proporzione ai millesimi della proprietà acquistata”.

Il motivo è inammissibile.

Esso di risolve nella perorazione di una lettura del materiale probatorio diretta a valorizzare la clausola del contratto di compravendita concluso dagli odierni controricorrenti, e riprodotta a pag. 24 del ricorso per cassazione. Il Tribunale ha di contro ritenuto che la partecipazione alle spese consortili si giustificasse solo in ipotesi di “esplicito consenso manifestato nelle forme previste dallo statuto, da ritenersi previste per valutare previamente i requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti che intendono partecipare” e ha escluso che quanto dichiarato nel nominato contratto di compravendita costituisse espressione di tale consenso, ritenendo necessaria, a tal fine, una “esplicita domanda avanzata al consiglio di amministrazione”. In detta prospettiva, le deduzioni svolte dall’istante circa l’ammissibilità, nel nostro ordinamento, del contratto a favore del terzo sono fuori bersaglio, giacchè non è qui in questione il principio per cui il terzo che non sia parte in senso sostanziale e in senso formale di un contratto possa ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante tra altri soggetti, quanto l’interpretazione dell’art. 4 dello statuto consortile: ed è noto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e ss. (per tutte: Cass. 16 gennaio 2019, n. 873; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168); ebbene, il Consorzio ricorrente non ha svolto censure in tal senso.

4. – Il ricorso è dunque respinto.

5. – Le spese di giudizio sono governate dalla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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