Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8253 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/03/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 22/03/2019), n.8253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11876/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, CF. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2891/03/2016 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, depositata in data 08/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/12/2018 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non replica l’intimato, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR, rilevato l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello, dichiarava, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dall’Ufficio finanziario avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, aveva annullato l’avviso di accertamento di operazioni inesistenti emesso nei confronti del medesimo ai fini IVA, IRAP ed IRPEF per l’anno d’imposta 2006.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, in quanto, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, la CTR non aveva tenuto conto della distinta/elenco di spedizione dell’atto a mezzo posta, recante il timbro dell’ufficio postale di spedizione, depositata unitamente al ricorso d’appello.

2. Al riguardo deve ricordarsi che in tema di notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie), il Supremo consesso di questa Corte nelle sentenze n. 13452 e n. 13453 del 2017 ha affermato che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

3. Tale ultima affermazione è espressione della c.d. “prova di resistenza” evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle citate pronunce con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata “se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario” (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495 del 2017).

4. Ciò precisato, osserva il Collegio che, oltre al fatto che la tempestività dell’impugnazione non può essere desunta, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, dalla distinta/elenco delle raccomandate presentate all’ufficio postale per la spedizione (comunque utile a quel fine – cfr. Cass. n. 22878 del 2017, Cass. n. 7312 del 2016 e n. 24568 del 2014) in quanto il timbro dell’ufficio postale accettante è illeggibile e l’elenco neppure comprendente quella oggetto del presente giudizio, non essendo in esso rinvenibile il nominativo del contribuente appellato, nella specie è decisiva la circostanza che negli atti del giudizio di merito non è rinvenibile l’avviso di ricevimento della raccomandata postale (di cui non vi è indicazione di deposito neppure nell’attestazione rilasciata dalla segreteria della CTR prodotta dalla ricorrente), cosicchè, in mancanza della prova dell’avvenuta regolare notifica del ricorso in appello non può neppure effettuarsi la c.d. prova di resistenza.

5. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c. in quanto, a cagione della rilevata inammissibilità dell’appello, il processo in quel grado non poteva essere proseguito ed il giudizio deve ritenersi definito con la sentenza di primo grado (v. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20672 del 14/10/2015, Rv. 636647).

6. La mancata costituzione in giudizio dell’intimato esonera dal pronunciare sulle spese. Inoltre, poichè la ricorrente è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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