Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8253 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 07/04/2010), n.8253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28023-2006 proposto da:

R.F., in qualità di genitore e tutore di R.

R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI

STROZZI 26, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO BAUZULLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati SANSONETTI PAOLO, TROSO

ANTONIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati BIONDI GIOVANNA,

VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1163/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/06/2006 R.G.N. 2469/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.F., in qualità di tutore del minore R. R., chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 20 giugno 2006, che ha respinto l’appello contro la decisione con la quale il tribunale di Lecce aveva rigettato la sua domanda, nei confronti dell’INPS, volta ad ottenere il pagamento della indennità di frequenza per il minore, anche per il mese di luglio di ciascun anno di fruizione. L’INPS si è limitato a depositare delega.

Il ricorso si basa su di un unico motivo: si denunzia la violazione della L. n. 289 del 1990, art. 2, comma 3, in quanto la Corte avrebbe errato nel ritenere che la norma vada interpretata nel senso di escludere il pagamento della indennità per il mese di luglio. Il motivo è corredato di quesito di diritto. Il ricorso non può essere accolto.

I fatti sono pacifici. Il ricorrente ha percepito l’indennità di frequenza dall’INPS sino al compimento del diciottesimo anno del minore, in relazione alla frequenza scolastica, per nove mesi all’anno, dall’ottobre al giugno di ogni anno. La richiesta è di percepirla anche per il mese di luglio.

L’indennità di frequenza è disciplinata dalla L. 11 ottobre 1990, n. 289 (modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi). Ne beneficiano i mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute … “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”, nonchè “i minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz”.

E’ concessa, fra l’altro, ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonchè centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

L’art. 2 regola le modalità di concessione, stabilendo che è concessa sulla base si certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.

La norma più rilevante, ai fini della controversia, è quella dettata dall’art. 2, comma 3 che così si esprime: “la concessione della indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza”.

Da tale norma si desume che l’indennità non è computata a giorni di frequenza, ma è “mensile”. E si desume che essa spetta solo per i periodi di frequenza dei corsi (“è limitata alla reale durata” del corso).

Questi caratteri si riverberano sul termine, iniziale e finale, del diritto.

Il termine iniziale viene indicato con il primo giorno del mese successivo all’inizio del corso. Pertanto, se il corso scolastico inizia, ad esempio, il 20 settembre, l’indennità spetta dal mese di ottobre.

Il problema interpretativo nasce per il termine finale. Come si è visto, la legge sancisce che l’indennità “ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenzà”.

Se il corso finisce ad esempio il 14 di giugno, l’indennità spetta sicuramente per tutto giugno. Il ricorrente sostiene che essa spetterebbe anche per il mese di luglio.

Invero, la norma offre un elemento di ambiguità sul piano letterale, perchè non dice che ha termine con l’inizio del mese successivo a quello di cessazione della frequenza, ma si limita a dire “con il mese successivo …”.

Tuttavia, pur mancando tale precisazione, deve ritenersi che essa sia implicita nella espressione utilizzata.

La stessa norma ha infatti poco prima precisato che l’indennità “è limitata alla reale durata” del corso. Con tale criterio è compatibile il fatto che sia pagato tutto il mese finale, anche se il corso termina all’inizio di tale mese (quindi tutto giugno, quale che sia il giorno di giugno in cui il corso è terminato). Ciò non solo è compatibile, ma è in piena simmetria con il fatto che la prima mensilità decorre solo dal primo giorno del mese successivo all’inizio del corso.

Al contrario, non rispetterebbe tale criterio guida una lettura che interpretasse l’espressione “termina con il mese successivo”, come se fosse scritto con la fine del mese successivo. Tale lettura altererebbe la simmetria con la previsione del termine iniziale e contrasterebbe con la regola per cui l’indennità spetta solo per la reale durata del corso.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto. Nulla sulle spese, considerata la materia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA