Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8252 del 30/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 30/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.30/03/2017),  n. 8252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30290-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.R.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA

BITTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA

LUCIANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 691/2009 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

SASSARI, depositata il 31/12/2009 r.g.n. 135/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato GAETANO GIANNI’ per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA;

udito l’Avvocato DANIELE MANCA BITTI per delega verbale Avvocato

GIOVANNI BATTISTA LUCIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 691/2009, depositata il 31 dicembre 2009, la Corte di appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari accoglieva il gravame di S.R.E. e in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, dichiarava la illegittimità del termine apposto al primo contratto di lavoro stipulato dallo stesso con la S.p.A. poste Italiane, per il periodo dal 3/7/1997 al 30/9/1997, “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per terre estive nei periodo giugno-settembre 1997”, con le pronunce conseguenti e la condanna della società al pagamento delle retribuzioni dal 29/5/2007, data dei tentativo di conciliazione.

La Corte, diversamente dal giudice di primo grado, escludeva che il rapporto potesse ritenersi estinto per mutuo consenso, non potendo ricollegarsi tale effetto ad un’inerzia pur prolungata (nella specie, per nove anni) in difetto di altri elementi da cui potersi desumere una chiara volontà di risoluzione; osservava, quindi, come la società, pur a ciò tenuta, non avesse provato, nè dedotto, e neppure offerto di provare con le proprie istanze istruttorie, l’avvenuto rispetto della c.d. clausola di contingentamento, anche in relazione al secondo contratto a termine stipulato ai sensi dell’art. 8 CCNL 26/11/1994 e dei successivi accordi integrativi; rilevava comunque, con riguardo al primo contratto, che non poteva considerarsi assolto neanche l’onere della prova relativo alla necessità di espletamento del servizio a motivo dell’assenza di personale stabilmente assunto per ferie, dovendosi esigere, se non l’indicazione nominativa del lavoratore sostituito, quanto meno una correlazione quantitativa fra assenze per ferie e assunzioni a tempo determinato.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste Italiane con sette motivi, illustrati da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 434, 342 e 346 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione del requisito della specificità dei motivi di appello, il generico assunto della erroneità della decisione del giudice di primo grado.

Con il secondo, deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente si duole che la Corte abbia, senza alcuna motivazione, rigettato le istanze istruttorie (articolate nella memoria difensiva di primo grado e reiterate in appello) volte all’accertamento di fatti rilevanti ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso ed inoltre, con motivazione contraddittoria, abbia ritenuto, a fronte di tale ampia offerta di prova, che Poste Italiane non avesse allegato altre e diverse circostanze in aggiunta al decorso di un periodo di tempo obiettivamente rilevante.

Con il terzo, deducendo ancora il vizio di cui all’art. 360, n. 5, la ricorrente, oltre a ribadire le censure già formulate con il precedente motivo, si duole che la Corte territoriale, pur affermando che al silenzio e all’inerzia del lavoratore debba accompagnarsi una condotta concludente che denoti chiaramente una volontà di risoluzione, abbia omesso qualsiasi motivazione sui fatto che il S., una volta concluso il rapporto a termine, avesse pacificamente e senza alcuna riserva accettato e percepito il trattamento di fine rapporto P avesse prestato attività presso altri datori di lavoro.

Con il quarto, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 2697 c.c. e dell’art. 24 Cost., la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato che il rapporto di lavoro a tempo determinato può risolversi per mutuo consenso anche per fatti concludenti e che il conferire rilievo all’interno volere del lavoratore, e cioè alla sua consapevolezza circa la illegittimità del termine apposto al contratto, integra una probatio diabolica a carico del datore di lavoro, inconciliabile con i principi in tema di onere della prova.

Con il quinto, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962 e vizio di interpretazione dell’art. 8 CCNL 26/11/1994, la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento al primo dei due contratti a termine stipulati dalle parti, ha ritenuto non assolto l’onere della prova circa la necessità di espletamento del servizio per concomitante assenza di personale stabilmente assunto per ferie estive, pur in presenza di un orientamento di legittimità, per il quale la richiamata disposizione collettiva deve essere interpretata nel senso che è sufficiente, ai fini di una legittima apposizione del termine, che l’assunzione avvenga nel periodo contrattualmente indicato (giugno-settembre) in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Con il sesto, la ricorrente, deducendo vizio di motivazione nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 8 CCNL 26/11/1994, censura la sentenza per avere omesso di valutare come del tutto generiche le contestazioni del lavoratore in merito al superamento dei limiti fissati dalla c.d. clausola di contingentamento e, di conseguenza, inidonee a smentire i dati contenuti nella memoria difensiva della società, dati che, pertanto, dovevano essere considerati pacifici.

Con il settimo motivo, infine, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 8 CCNL 26/11/1994 e art. 2697 c.c., censura la sentenza impugnata per avere la Corte attribuito al datore di lavoro l’onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti stabiliti dalla clausola di contingentamento, essendo, il superamento di tali limiti, fatto costitutivo della domanda di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra le parti e, come tale, oggetto di prova a carico del lavoratore. Ciò premesso, è da ritenere fondato il secondo motivo di ricorso.

La Corte di appello ha, infatti, ritenuto che Poste Italiane S.p.A. non avesse allegato, relativamente all’eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, altra circostanza “oltre al passaggio di un tempo obiettivamente rilevante”, pur a fronte di una pluralità di istanze istruttorie formulate dalla società con la memoria difensiva di primo grado (e riproposte in sede di appello: cfr. ricorso, p. 9), dirette ad accertare che il S., già a partire dal mese di giugno 1998, e quindi subito dopo la cessazione del secondo rapporto di lavoro a termine con Poste Italiane, aveva preso a svolgere attività lavorativa retribuita, e pur nell’esplicito richiamo a quella giurisprudenza che reputa necessario, perchè sia configurabile una risoluzione per mutuo consenso, l’accertamento di una chiara e certa comune volontà delle parti di porre fine in modo definitivo ad ogni rapporto lavorativo, desumibile non solo dal lasso di tempo trascorso dopo la cessazione dell’ultimo rapporto a termine ma anche dal comportamento tenuto dalle parti stesse e da eventuali circostanze significative ai fini dello specifico accertamento richiesto (Cass. n. 13535/2015). In tale modo la Corte di merito è incorsa nel vizio di motivazione documenti.

Nell’accoglimento del secondo motivo restano assorbiti il terzo e il quarto.

Risulta fondato, inoltre, il quinto motivo di ricorso.

Ed invero la Corte territoriale, ritenendo (con riferimento al primo contratto) che non fosse stato adempiuto dalla società l’onere della prova, quanto meno nei termini di una corrispondenza di ordine quantitativo tra assunzioni a tempo determinato e assenze per ferie di personale stabilmente assunto, non si è attenuta all’orientamento, per il quale, ai fini della legittimità del contratto a termine con causale “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, deve ritenersi “sufficiente il rispetto della clausola di c.d. contingentamento, ossia della percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in adempimento della L. n. 56 del 1987, art. 23” (Cass. n. 22009/2011).

Gli altri motivi di ricorso sono infondati e devono essere respinti.

Quanto al primo motivo, si osserva che l’onere di specificità previsto dall’art. 434 c.p.c. ben poteva dirsi assolto, nella formulazione della norma precedente la novella del 2012, mediante una chiara individuazione dei capi della sentenza impugnati e degli essenziali passaggi argomentativi posti a sostegno del decisum, accompagnata dalla specifica formulazione di ragioni di dissenso rispetto al percorso seguito dal primo giudice: ciò che il giudice di appello ha, nella specie, mostrato di condividere, come emerge, pur nel difetto di una pronuncia esplicita, dalla diffusa esposizione delle ragioni di doglianza formulate dall’appellante con riguardo alla risoluzione del rapporto per mutuo consenso ritenuta in primo grado dal Tribunale di Tempio Pausania e ai rilievi su cui la decisione adottata aveva trovato sostanziale fondamento.

I motivi sesto e settimo possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi. Anche i motivi in esame sono infondati.

E’, infatti, consolidato il principio, per il quale “in tema di clausola di contingentamento dei contratti di lavoro a termine di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23l’onere della prova dell’osservanza del rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine previsto dalla contrattazione collettiva, da verificarsi necessariamente sulla base dell’indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, è a carico del datore di lavoro, sul quale incombe la dimostrazione, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 3 dell’oggettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro”: Cass. n. 4764/2015; conforme: Cass. n. 14284/2011.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al secondo e al quinto motivo e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà ai principi di diritto indicati.

PQM

la Corte accoglie il secondo e il quinto motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, i9l 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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