Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8252 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 28/04/2020), n.8252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15964-2018 proposto da:

K.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – K.Y., cittadino senegalese, ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 4 aprile 2018, con cui il Tribunale di Brescia ha respinto l’opposizione avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata resiste con. controricorso.

3. – La proposta del relatore non è stata contrastata da memoria di parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. – Il primo motivo solleva questione di costituzionalità del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, come convertito in L. n. 46 del 2017, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza.

Il secondo motivo solleva questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, per aver stabilito che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni e decorre dalla comunicazione di cancelleria del decreto del Tribunale.

Il terzo motivo solleva questione di costituzionalità dello stesso art. 35 bis nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito con decreto non reclamabile, sopprimendo il grado di appello.

Il quarto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, per avere il Tribunale negato la protezione umanitaria senza procedere al necessario giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto in Italia la condizione di provenienza.

Ritenuto che:

5. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

6. – Il ricorso è inammissibile.

6.1. – Le questioni di costituzionalità ripropongono argomenti già disattesi da questa Corte e sui quali non v’è ragione di ritornare (sull’abolizione dell’appello da ultimo Cass. 7 ottobre 2019, n. 25016; sulle altre questioni di costituzionalità Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

6.2. – Il quarto motivo è palesemente inammissibile.

Il giudice di merito ha osservato che il richiedente non aveva allegato l’esistenza di un qualsiasi reale fattore di soggettiva vulnerabilità: a fronte di ciò, lungi dall’indicare quali specifici fattori di vulnerabilità egli avesse se non altro allegato, quantunque la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria debba essere per l’appunto ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza (p. es. Cass. 3 aprile 2019, n. 9304), K.Y. si è limitato ad asserire che il Tribunale non avrebbe considerato “il grado di inserimento sociale raggiunto nella condizione di provenienza”, senza tuttavia neppure accennare a quale sarebbe detto grado di inserimento, e come e dove esso sarebbe stato eventualmente se non altro allegato in giudizio nella fase di merito: ciò senza considerare che l’inserimento sociale non è di per sè ragione di accoglimento della domanda di protezione umanitaria (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29460).

7. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2100,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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