Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8252 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 15/07/2020, dep. 24/03/2021), n.8252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 23858/2019

R.G., sollevato dal Giudice di pace di Lodi con ordinanza

dell’1/08/2019 nel procedimento vertente tra P.L., da

una parte, e PREFETTURA DI LODI, PREFETTURA DI MILANO, dall’altra, e

iscritto al n. 133/2019 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, ritenga fondata

l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio e dichiari

competente per territorio il Giudice di pace di Milano, con le

conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con provvedimento depositato 11 agosto 2019 il Giudice di pace di Lodi ha richiesto d’ufficio a questa Corte, ex art. 45 c.p.c., il regolamento in ordine alla competenza a decidere la causa introdotta da Leonard Predescu nei confronti della Prefettura di Lodi. La causa – di opposizione avverso il verbale di accertamento con cui si ingiungeva a Predescu il pagamento di 81 Euro per violazione del codice della strada (a causa del mancato utilizzo delle cinture sicurezza) – era stata introdotta di fronte al Giudice di pace di Milano che si è dichiarato incompetente per territorio (in quanto il verbale era stato emesso dalla polizia stradale di Lodi) e rispetto alla quale anche il Giudice di pace di Lodi, innanzi al quale la causa è stata riassunta, si è ritenuto parimenti incompetente (perchè la violazione era stata accertata in San Donato).

Diritto

CONSIDERATO

Che:

L’istanza di regolamento è fondata. Come ha sottolineato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, in materia di sanzioni amministrative la competenza per territorio – e si tratta di competenza inderogabile ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S. (cfr., ex multis, Cass. 15382/2012) – va individuata nel “luogo in cui è stata commessa l’infrazione”. Nel caso in esame, l’infrazione contestata è stata posta in essere nel “territorio del Comune di San Donato Milanese” (così il verbale di accertamento), in provincia di Milano, con conseguente competenza per territorio del Giudice di pace di Milano.

Conseguentemente, va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Milano.

Trattandosi di regolamento sollevato d’ufficio, nulla viene disposto in punto spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Milano, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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