Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8252 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/03/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 22/03/2019), n.8252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29159/2017 R.G. proposto da:

G.E., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. AGOSTINO Monica, ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Conca D’Oro, n. 206;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4373/11/2017 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 12/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 29/01/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania ha rigettato l’appello proposto da G.E. avverso la statuizione di compensazione delle spese adottata dalla CTP di Benevento nella sentenza con cui aveva accolto nel merito il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso l’avviso di intimazione di pagamento delle somme dovute per IVA, IRPEF ed IRAP con riferimento all’anno d’imposta 2009.

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente denuncia, con una prima censura, un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendo “l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, sostenendo che la CTR non aveva esaminato la documentazione prodotta nel corso del giudizio, le eccezioni in fatto ed in diritto sollevate nel corso del giudizio, non avevano rilevato l’inammissibilità delle controdeduzioni dell’Ufficio ed erroneamente percepito i fatti di causa.

Deduce, altresì, con un secondo profilo, la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, anche in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 167 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, sostenendo che i giudici di appello non avevano posto a fondamento della decisione le prove documentali prodotte dal contribuente, non specificamente contestate dall’amministrazione finanziaria.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, per avere i giudici di appello ritenuto corretta la compensazione delle spese processuali effettuata dai giudici di primo grado in relazione a “recentissima giurisprudenza di legittimità”, nonostante questa si riferisse a fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio.

La prima censura dedotta con il primo mezzo di cassazione, con cui è dedotto un vizio motivazionale, è palesemente inammissibile.

“In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828). Al riguardo si è precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014). Ciò posto è ben evidente che non possono rientrare nella nozione di fatto storico le deduzioni difensive di una parte (nella specie, quelle svolte dall’Agenzia delle entrate nelle controdeduzioni), mentre con riferimento alla documentazione probatoria, che pure la ricorrente assume essere stata pretermessa dai giudici di appello, il motivo incorre nel vizio di autosufficienza non essendo stati specificamente indicati in ricorso i documenti non esaminati, così da non consentire neppure di verificarne la decisività, viepiù necessaria nella specie se si considera che l’appello aveva ad oggetto esclusivamente il regolamento delle spese processuali.

E’, invece, fondata la seconda censura del primo mezzo di cassazione, con cui viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione, sub specie di motivazione apparente.

Tale censura, stante la stretta connessione logico-giuridica con il terzo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione della disposizione dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in tema di spese processuali, va esaminata congiuntamente a quest’ultimo.

In proposito va osservato che la disciplina della condanna alle spese di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 riposa, come la norma generale di cui all’art. 91 c.p.c., sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell’introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte.

Va quindi precisato che nella specie, in cui la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 03/02/2016 e pubblicata il successivo 08/04/2016, deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, con decorrenza dal 01/01/2016, che prevede che le spese processuali possono essere compensate in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

Peraltro, già nel vigore della formulazione ancora anteriore dell’art. 92 c.p.c. le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 30 luglio 2008, n. 20598), componendo un contrasto di giurisprudenza, avevano chiarito che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi doveva trovare un adeguato supporto motivazionale, in modo che le ragioni giustificatrici di detto provvedimento risultassero “chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito”.

Nella fattispecie in esame la CTR ha ritenuto, nel rigettare l’appello della contribuente, che la pronuncia di primo grado, che si era limitata a ritenere la sussistenza di “recentissima giurisprudenza di legittimità” idonea a giustificare la disposta compensazione delle spese di lite, meritasse comunque di essere al riguardo confermata.

Sennonchè, il riferimento a “recentissima giurisprudenza di legittimità”, neppure specificamente indicata, risulta assolutamente inidoneo a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, con la conseguenza che l’immotivata compensazione delle stesse finisce col pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. (si vedano, tra le molte, Cass. sez. 6-2, ord. 24 aprile 2013, n. 10026; Cass. sez. 2, 10 aprile 2012, n. 5696).

Trattasi, all’evidenza, di argomentazione affatto appagante del precetto legislativo e che si risolve in una motivazione – sulla gravità ed eccezionalità delle ragioni di compensazione delle spese processuali -assolutamente inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare la ragione della decisione assunta, così da determinarne un’anomalia talmente grave da tradursi, come chiarito da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054, in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante (v. anche Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, Rv. 641526, nonchè in fattispecie analoga, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018, Rv. 650982), tale da imporre, anche in relazione a tale profilo, la cassazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo, al cui esame deve quindi passarsi, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 167 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 sostenendo che i giudici di appello non avevano posto a fondamento della decisione le prove documentali proposte dal contribuente, non specificamente contestate dall’amministrazione finanziaria.

Il motivo è manifestamente inammissibile non tanto perchè la ricorrente ha omesso, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, di indicare le prove documentali prodotte in giudizio che non erano state valutate nei gradi di merito, quanto perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata esclusivamente sulla regolamentazione delle spese processuali.

Conclusivamente, quindi, vanno accolti la seconda censura del primo motivo ed il terzo motivo, vanno invece dichiarati inammissibili la prima censura del primo motivo ed il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che rivaluterà la vicenda processuale alla stregua dei suesposti principi e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie la seconda censura del primo motivo ed il terzo motivo, dichiara inammissibili la prima censura del primo motivo ed il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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