Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8251 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.30/03/2017),  n. 8251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30272-2010 proposto da:

T.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE

EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5734/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/12/2009 r.g.n. 7499/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato ILARIA FARES per delega verbale Avvocato SERGIO

GALLEANO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato LUIGI

FIORILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 5734/2009, depositata il 21 dicembre 2009, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame di T.V. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne aveva rigettato la domanda volta alla dichiarazione di nullità del termine apposto a contratto dalla medesima stipulato con la S.p.A. Poste Italiane in data 7/2/2001 “ai sensi della vigente disciplina legale ed a norma dell’art. 25 CCNL 11/1/2001 per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la T. con due motivi; la società ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, deducendo violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e art. 25 CCNL 11 gennaio 2001, nonchè vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi in merito alle procedure di confronto sindacale previste (a livello nazionale e regionale) dall’art. 25 CCNL 11 gennaio 2001, nonostante che l’effettuazione dei relativi incontri fosse condizione essenziale per la validità del termine apposto ai contratti stipulati ai sensi della richiamata disposizione di fonte collettiva.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte ritenuto che incombesse alla lavoratrice provare il superamento del limite dei contratti a termine fissato dalla contrattazione collettiva (c.d. clausola di contingentamento), avendo la stessa dedotto la illegittimità del contratto per violazione del requisito numerico, e comunque per avere ritenuto, peraltro sulla scorta di risalente e inidonea produzione documentale, che tale superamento non si fosse verificato.

Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.

Le questioni poste con il motivo in esame risultano, infatti, già esaminate da questa Corte con la sentenza n. 1655/2008, la quale in relazione al preliminare confronto sindacale, previsto dall’art. 25 CCNL 11/1/2001, ha precisato che l’Accordo 18 gennaio 2001 “costituisce l’espletamento dell’indicata procedura”. (v. anche già Cass. 10608/2007).

Deve invece essere accolto il secondo motivo di ricorso.

E’, infatti, consolidato il principio, per il quale “in tema di clausola di contingentamento dei contratti di lavoro a termine di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23l’onere della prova dell’osservanza del rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine previsto dalla contrattazione collettiva, da verificarsi necessariamente sulla base dell’indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, è a carico del datore di lavoro, sul quale incombe la dimostrazione, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 3 dell’oggettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro”: Cass. 4764/2015; conforme Cass. n. 14284/2011.

La sentenza n. 5734/2009 della Corte di appello di Roma deve, pertanto, essere cassata in relazione al secondo motivo e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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