Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8251 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 28/04/2020), n.8251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15855-2018 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

NIINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TIRRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – I.C., cittadino nigeriano, ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 26 aprile 2018 con cui il Tribunale di Brescia ha respinto l’opposizione, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

3. – La proposta del relatore non è stata contrastata da memoria di parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. – Il primo motivo denuncia illegittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017 per violazione del requisito di straordinaria necessità ed urgenza.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e del testo unico immigrazione, art. 5, comma 6, censurando il decreto impugnato) giacchè “le conclusioni alle quali è giunta l’autorità amministrativa sono il frutto di un’istruttoria svolta in assenza di una effettiva valutazione delle argomentazioni e della documentazione fornita dal ricorrente”.

Il terzo motivo denuncia motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisive ai fini del giudizio.

Il quarto motivo denuncia: “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 1997, art. 3, comma 3, lett. B) della dichiarazione e la documentazione pertinente prodotta dal richiedente”.

RITENUTO CHE:

5. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

6. – Il ricorso è inammissibile.

6.1. La questione di costituzionalità è già stata giudicata non rilevante e manifestamente infondata (Cass., 5 luglio 2018, n. 17717) con argomenti ai quali è sufficiente rinviare.

6.2. Il secondo motivo è inammissibile poichè censura il provvedimento della Commissione territoriale, senza prendere neppure in considerazione le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento impugnato.

6.3. Il terzo motivo, oltre a richiamare una formulazione non più vigente del numero 5 dell’art. 360 c.p.c.” il quale non consente alcun sindacato in ordine alla generica sufficienza della motivazione, è totalmente versato in fatto, giacchè volto a ribaltare il giudizio di merito adottato dal Tribunale, il quale ha per un verso ritenuto che dal racconto del ricorrente non si potesse evincere la sussistenza di alcun presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale nelle ipotesi considerate del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), e per altro verso ha affermato, sulla base delle c.o.i. debitamente richiamate, l’insussistenza, nel paese di origine, di una situazione riconducibile alla lettera c) della medesima norma.

6.4. – Anche il quarto motivo è inammissibile per la sua genericità, giacchè, in disparte la incomprensibilità, già sul piano sintattico, della rubrica, neppure prende in considerazione, e tanto meno contrasta, gli argomenti posti dal giudice di merito a sostegno della decisione adottata, indirizzandosi piuttosto, ancora una volta, contro il provvedimento della Commissione territoriale.

7. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto;

Depositato in cancelleria il 28 aprile 2020

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