Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8251 del 26/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 8251 Anno 2016
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: CAVALLARO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 15058-2014 proposto da:
I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLAn C.F.
02430700589, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato
2016
757

PRUNO DEL VECCHIO, che lo
s Cc

,;.11 ,

rappresenta e

difende

3 in etti;

– ricorrente contro
GOALLARS S.R.L. C.E. 01433651005, in persona del

Data pubblicazione: 26/04/2016

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE G. MAllINI 126, presso lo
studio dell’avvocato MARIA CRISTINA PUJATTI CERVENCA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALESSANDRA PIANA, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 3959/2013 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2013 r.g.n.
7719/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO;
udito l’Avvocato DEL VECCHIO BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

– controricorrente

FATTO
Con sentenza depositata il 14.6.2013, la Corte d’appello di Roma
confermava la statuizione di primo grado che aveva accolto l’opposizione
a decreto ingiuntivo proposta da Goallars s.r.l. e dichiarato
l’insussistenza del credito vantato dall’INPGI per contributi

dell’opponente addetto alla ricerca in rete di notizie relative a eventi
calcistici e alla loro divulgazione tramite inserimento nel sito welD della
società e invio di sms ai clienti del servizio da essa offerto.
Per la cassazione di questa pronuncia ricorre l’INPGI, affidandosi a
quattro motivi illustrati con memoria. Resiste Goallars s.r.l. con
controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione dell’art.
132, comma 2°, n. 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso con
motivazione asseritamente contraddittoria la sussistenza dell’apporto
creativo nell’attività di rielaborazione delle notizie svolta dal
collaboratore a beneficio della società controricorrente.
Il motivo è infondato. Questa Corte di legittimità ha infatti chiarito che la
sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c., solo
quando risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la
decisione si fonda ovvero quando la motivazione sia solo apparente,
estrinsecandosi in argomentazioni non idonee, anche per intima
contraddittorietà, a rivelarne la ratio decidendi (Cass. nn. 161 e 20112
del 2009). E nel caso di specie, nessuna contraddittorietà di tal fatta può
ravvisarsi nella motivazione della Corte territoriale, la quale ha escluso
che la rielaborazione (peraltro solo eventuale) delle notizie compiuta dal
collaboratore potesse implicare alcun apporto creativo sul rilievo che si
esauriva “nella mera aggiunta di altre notizie, da altri segnalate e
predisposte” (cfr. sentenza impugnata, pag. 6).
Con il secondo ed il terzo motivo, che possono esaminarsi
congiuntamente in considerazione dell’intima connessione delle censure
svolte, l’Istituto ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non
aver la Corte di merito attribuito rilievo probatorio al verbale redatto dai

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asseritannente omessi in danno di Adriano Stabile, collaboratore

funzionari INPGI durante la visita ispettiva in esito alla quale era
maturata la contestazione ai danni della società controricorrente.
Entrambi i motivi sono infondati. La Corte infatti ha valorizzato ai fini
del decidere le risultanze della prova orale e ha escluso che elementi
probatori di segno contrario potessero derivarsi dal verbale ispettivo cit.

smentite nel corso della successiva istruttoria testimoniale e che non si
trattava di fatti o circostanze che il verbalizzante aveva constatato
direttamente (cfr. sentenza impugnata, pag. 5). E poiché l’attività di
valutazione delle prove valutazione pertiene essenzialmente al giudice di
merito, al quale solo spetta di individuare le fonti del proprio
convincimento tra le varie risultanze probatorie, e non è censurabile in
sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto
decisivo, anche sotto tale profilo la sentenza impugnata resiste alle
censure mossele.
Con il quarto motivo, infine, l’Istituto ricorrente lamenta omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale ritenuto
superflua l’indagine concernente il carattere subordinato o meno
dell’attività lavorativa svolta dal collaboratore della società
contro ricorrente.
Il motivo è inammissibile per difetto d’interesse a proporlo, dal momento
che l’art. 76,1. n. 388/2000, stabilisce che l’INPGI “gestisce in regime di
sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei
giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga
gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all’articolo 1,
commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di
un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica”, onde, esclusa
la natura giornalistica dell’attività svolta dal collaboratore della società
controricorrente, l’INPGI non avrebbe alcun titolo per richiederle
eventuali contributi in considerazione della (sola) attività lavorativa di
carattere subordinato.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono
inoltre i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso.

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sul duplice rilievo che le dichiarazioni raccolte in quella sede erano state

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle
spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in C 100,00 per esborsi
e C 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e
accessori di legge.

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.2.2016.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

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