Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8251 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 15/07/2020, dep. 24/03/2021), n.8251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel.Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15685-2019 proposto da:

L&S LOGISTICA E SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FALACE GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

TRAFILERIE E ZINCHERIE DI C. SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2124/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La società L&S Logistica e Servizi s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza 16 novembre 2018, n. 2124 della Corte d’appello dell’Aquila, che ha rigettato il gravame da essa proposto contro la pronuncia del Tribunale di Avezzano. Il Tribunale aveva respinto la domanda della ricorrente di condanna della società Trafilerie e Zincherie di C. s.r.l. al pagamento di 58.035,25 Euro, somma corrispondente al valore della merce realizzata per la convenuta (scatole di cartone) in forza di un contratto c.d. just in time e poi non ritirata e alle spese di magazzino e stoccaggio della medesima.

L’intimata Trafilerie e Zincherie di C. s.r.l. non ha proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in un motivo, che lamenta “erronea valutazione delle prove rispetto alla particolarità, alle peculiarità della convenzione just in time ripassata tra le parti”: la Corte d’appello, nel fare “riferimento alla mancata allegazione sia di specifiche pattuizioni, che di elementi da cui desumere il tasso di assorbimento del cliente”, non avrebbe considerato “la prova positiva, chiaramente rappresentata dalle dichiarazioni dell’allora direttore commerciale e amministrativo della resistente”.

Il motivo è inammissibile. Il giudice d’appello ha infatti affermato che in ogni caso, a prescindere dal difetto di allegazione sottolineato dal giudice di primo grado, non è stata raggiunta la prova positiva “delle circostanze sommariamente poste dall’appellante – oggi ricorrente – a fondamento della propria domanda”, non essendo stato prodotto alcun documento contrattuale ed essendo le dichiarazioni testimoniali raccolte generiche o tra loro contrastanti (in particolare generiche e comunque smentite da quelle di un altro testimone erano da considerarsi le dichiarazioni del direttore dello stabilimento), con una argomentata valutazione del materiale probatorio che, come tale, si sottrae al giudizio di questa Corte di legittimità.

II. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla viene disposto in punto spese, non avendo l’intimata proposto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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