Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8251 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/03/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 22/03/2019), n.8251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27626/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

E.S.I. Società Cooperativa in liquidazione, in persona del

liquidatore, P.G., rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al controricorso, dall’avv. PERONACE Asa, presso

il cui studio legale sito in Milano, alla via Filippo Corridoni, n.

11, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1726/09/2017 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 13/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 29/01/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRES a carico della società contribuente con riferimento all’anno di imposta 2009, che l’Agenzia delle entrate aveva emesso sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale da cui era emersa l’indebita deduzione di costi riferiti ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, la CFR accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente grado rilevando il difetto di motivazione della sentenza di primo grado.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con i motivi di ricorso proposti dalla difesa erariale, con il primo dei quali viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, e art. 59, commi 1 e 2, mentre con il secondo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., viene censurata la sentenza impugnata perchè, negando l’effetto devolutivo dell’appello, aveva omesso di pronunciare sui motivi di impugnazione proposti dalla società contribuente ritenendoli erroneamente assorbiti dalla statuizione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, pur non ricorrendo un’ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, nonchè per avere pronunciato ultrapetita, avendo annullato interamente l’atto impositivo invece impugnato solo parzialmente.

2. Ritiene il Collego fondato il primo motivo di impugnazione là dove la ricorrente censura la statuizione impugnata per avere sostanzialmente negato l’effetto devolutivo

2.1. E’ insegnamento di questa Corte quello secondo cui “L’appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell’organo che ha emesso l’atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del “devolutum”, conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell’art. 112 c.p.c., che è già stato compiuto dal precedente giudice e il cui esercizio è sindacabile in sede di legittimità solo se non se ne sia dato conto con motivazione adeguata ed esauriente” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/04/2005, Rv. 584601 – 01).

2.2. Peraltro “costituisce principio cardine in tema di impugnazione che la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado: il che significa che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, con la conseguenza che, salva l’ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, egli può non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo giudice aveva trascurato e cosi sostituire totalmente la propria motivazione a quella della sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio (Cass. n. 1583/1970); è stato anche chiarito che la congruità della motivazione della sentenza del giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni che sono state sottoposte al medesimo, e dallo stesso risolte per decidere la controversia (Cass. n. 2078/1998); a tali principi si associa quello che le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1323 del 19/01/2018, in motivazione).

3. A tali principi non si è attenuta la CTR lombarda che, dopo aver rilevato il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto assorbite le questioni di merito poste dalle parti, sulle quali, invece, avrebbe dovuto pronunciarsi.

4. All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice d’appello per esame del merito della vicenda processuale e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA