Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8251 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 11/04/2011), n.8251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8539-2007 proposto da:

A.A., già elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA IPPOLITO NIEVO 62, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLI

ANDREA, rappresentata e difesa dagli avvocati VENTURA GIOVANNI,

STRADELLA FURIO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

COLONNA, 355, presso lo studio dell’avvocato UFFICIO DISTACCATO DELLA

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

DELNERI MICHELA, giusta delega in atti; ARCHITETTO R.R.,

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FUSCO

RENATO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 129/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 15/11/2006 r.g.n. 405/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato, FUSCO RENATO e DELNERI MICHELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Trieste, l’ing. A.A. esponeva di essere dipendente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dal 10 gennaio 1988 con la qualifica di funzionario e di aver svolto nel periodo 15 aprile 1994-22 aprile 1996 le funzioni di sostituto facente funzioni del Direttore del servizio tecnico della gestione degli immobili della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

Rimasto nuovamente vacante il citato posto di Direttore, all’ing. A. in data 21 luglio 1999 era stato revocato l’incarico di sostituto, che venne affidato all’arch. R.. L’arch. R., già sostituto facente funzioni presso altra struttura, era stato assegnato al servizio tecnico della gestione immobili dal marzo 1999 solo virtualmente, secondo la ricorrente, posto che l’organigramma della Direzione degli affari finanziari e del patrimonio lo comprendeva ivi solo con decorrenza 26 luglio 1999.

La ricorrente aveva richiesto di essere inquadrata nella qualifica di dirigente del ruolo unico regionale in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 10 del 2002, ma l’amministrazione regionale non l’aveva ammessa al colloquio-esame in quanto, pur avendo esercitato funzioni di sostituto di dirigente a fronte di un’effettiva vacanza, non svolgeva tali funzioni al momento di entrata in vigore della legge. Tutti coloro che erano stati ammessi all’esame colloquio, proseguiva la ricorrente, avevano conseguito la qualifica di dirigente.

La A. lamentava l’illegittimità del provvedimento di nomina dell’arch. R. a sostituto del Direttore del servizio tecnico della gestione degli immobili, in quanto adottato in violazione della L.R. n. 18 del 1996, art. 49, comma 3; tale norma imponeva di individuare il sostituto del Direttore del servizio tra i funzionari della medesima struttura, nel caso di specie da intendersi quale servizio, mentre il R. apparteneva ad altra struttura della stessa Direzione regionale. Lamentava che il provvedimento di nomina dell’arch. R. risultava privo di una valida motivazione e viziato anche da eccesso di potere e sviamento.

Dalla denunciata violazione di legge era derivato alla ricorrente un grave danno economico, stante la mancata attribuzione dell’indennità prevista dalla L.R. n. 18 del 1996;

la ricorrente era poi stata privata della possibilità di essere inquadrata come dirigente ai sensi della L.R. n. 10 del 2002, art. 10.

Quest’ultima disposizione doveva peraltro ritenersi costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost..

Chiedeva pertanto condannarsi la Regione F.V.G. al pagamento di detta indennità e alla regolarizzazione della sua posizione; sollevarsi la questione di illegittimità della L.R. n. 10 del 2002, laddove imponeva quale requisito per la partecipazione all’esame-colloquio per l’inquadramento nella qualifica di dirigente lo svolgimento di tali funzioni al momento dell’entrata in vigore della legge;

accertare che ella aveva tutti i requisiti per partecipare all’esame colloquio e condannare la Regione a collocare la ricorrente nella qualifica dirigenziale, anche in soprannumero.

Si costituiva la Regione Friuli Venezia Giulia resistendo alla domanda.

Il Tribunale di Trieste respingeva le domande.

Avverso tale sentenza proponeva appello la A.;

resisteva la Regione.

Con sentenza del 1 dicembre 2006, la Corte di appello di Trieste respingeva il gravame.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la dipendente, affidato a quattro motivi.

Resistono la Regione ed il R. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 49, anche in relazione alla L.R. Friuli Venezia Giulia n. 18 del 1996, artt. 56 e 57 lamentando che la corte territoriale, a fronte del chiaro dettato normativo (secondo cui “i sostituti dei dirigenti di cui all’art. 47 sono individuati tra il personale con qualifica di funzionario in servizio presso la medesima struttura, ovvero, ove ciò non sia possibile, in sevizio presso altre strutture”), aveva ritenuto che quello della presenza nella struttura era solo un elemento di valutazione tra gli altri, evincibili dall’art. 48, per cui ove pure vi fosse personale con qualifica di funzionario presso la medesima struttura ma lo stesso non fosse ritenuto idoneo, la Regione ben poteva attingere al personale in servizio presso altre strutture.

Lamentava la ricorrente che l’art. 49 non prevedeva alcun ulteriore adempimento, trattandosi, per i funzionari in servizio presso la medesima struttura, di conseguenza diretta dell’assenza, impedimento o vacanza del posto dirigenziale. Anche perchè era sostanzialmente impossibile che vi potessero essere funzionari presso altre strutture più competenti di quelli operanti nella struttura ove doveva procedersi alla nomina del sostituto.

Evidenziava che la nota 26 marzo 1999, con cui venne nominato sostituto del direttore l’arch. R. in base alla notevolmente superiore anzianità di servizio nella qualifica di funzionario, risultava motivata in modo apodittico, essendovi presso la struttura altri funzionari e che ella, in particolare era già stata nominata sostituto del direttore del servizio tecnico della gestione degli immobili (periodo 1992-96).

Lamentava poi la mancata valutazione della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, con cui venne irrogata tempo addietro una sanzione disciplinare irrogatale, circostanza quest’ultima che aveva certamente influito nella decisione in questione.

Si duoleva inoltre della rilevanza attribuita dalla corte triestina alla circostanza che con L.R. n. 20 del 2002 era stato abolito l’inciso “qualora ciò non sia possibile”, ciò avvalorando, in tesi, la discrezionalità dell’amministrazione nella scelta.

Formulava il prescritto quesito di diritto.

3. -Il motivo è infondato.

Deve preliminarmente osservarsi che le questioni inerenti l’interpretazione della L.R. n. 18 del 1996, artt 56 e 57 sono inammissibili per non essere state agitate nei precedenti gradi di giudizio, come si legge nella sentenza impugnata ed in difetto di diverse allegazioni, rispettose del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, da parte della ricorrente.

Quanto ai criteri di scelta di cui all’art. 49 L.R. cit., ritiene la Corte correttamente motivata la sentenza impugnata. L’art. 49 citato stabilisce che “Il consiglio di amministrazione del personale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all’art. 48, comma 1, alla nomina dei sostituti dei dirigenti di cui all’art. 47, comma 2, in caso di assenza, impedimento o vacanza …;

3. I sostituti dei dirigenti di cui all’art. 47, comma 2, lett. B) sono individuati tra il personale con qualifica di funzionario in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, in servizio presso altre strutture”. Come osserva la corte territoriale i criteri per il conferimento degli incarichi di svolgimento di funzioni vicarie, in caso di vacanza del posto di dirigente, sono inderogabilmente quelli previsti dall’art. 48, mentre la presenza in servizio presso la medesima struttura è criterio derogabile.

La L.R. cit., art. 48 stabilisce che “Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti al personale appartenete alla qualifica funzionale di dirigente, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite dalla L.R. n. 7 del 1988 alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all’attività svolta in precedenza nell’ambito dell’amministrazione regionale”.

Tali requisiti risultano adeguatamente motivati nella nota 26 marzo 1999, di conferimento dell’incarico di sostituto al R., per la comprovata capacità tecnica e gestionale dimostrata nella direzione, in qualità di Direttore sostituto, del Servizio della Consulenza Tecnica, supportata da ottima capacità di relazione sia interna che esterna e da precedenti molteplici esperienze in diversi settori dell’Amministrazione Regionale, che hanno contribuito all’arricchimento della conoscenza professionale, proficuamente utilizzata con indubbie capacità di sintesi e forte senso di responsabilità. Oltre a tali requisiti veniva evidenziato che l’arch. R. godeva di anzianità notevolmente superiore rispetto agli altri funzionari nella qualifica.

A tali motivazioni la ricorrente oppone sostanzialmente solo che ella doveva essere preferita in quanto interna alla struttura (servizio tecnico della gestione degli immobili), mentre affida al secondo motivo le doglianze circa la ritenuta (dall’amministrazione) presenza del R. presso la medesima struttura al momento del conferimento dell’incarico.

4. -Circa la prima questione questa Corte non ritiene, a fronte della disciplina legale invocata, che l’essere interno alla struttura possa assurgere, in contrasto col tenore dell’art. 49, a criterio dirimente. Tale norma stabilisce infatti, come notato, che il consiglio di amministrazione del personale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all’art. 48, comma 1 alla nomina dei sostituti dei dirigenti. La motivazione adottata per la nomina del R. risulta soddisfare tali criteri. Che i sostituti debbano essere individuati, in via generale, tra i funzionari in servizio presso la struttura, è invece criterio derogabile, stabilendo la medesima norma, in sostanza, che ciò avviene ove sia possibile in base ai criteri di cui all’art. 48. Non può dunque ritenersi che sussista un diritto per il funzionario in forza presso la struttura a ricevere il menzionato incarico anche in violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 48, per i quali l’art. 49 non stabilisce alcuna deroga.

5. – Con secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), ravvisato nella presenza o meno dell’arch. R. presso il Servizio tecnico della gestione degli immobili nel marzo 1999, lamentando nella specie che le prove, in particolare testimoniali, richieste non erano state illegittimamente ammesse.

Lamentava peraltro che dalla documentazione prodotta nel giudizio di appello risultava che il R., dal marzo al luglio 1999, risultava in forza presso il servizio consulenza tecnica in qualità di direttore del servizio, sicchè non poteva risultare presso il Servizio tecnico della gestione degli immobili.

6. -Il motivo è inammissibile per non avere la ricorrente riprodotto, neppure in sintesi, i capitoli di prova richiesti. Come più volte osservato da questa Corte, il ricorso per cassazione -in ragione del principio di “autosufficienza” – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto, il ricorrente per cassazione, il quale deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata ammissione di una prova orale, ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la prova non ammessa dal giudice, riportando i capitoli della prova per testi non ammessa, dato che, per il citato principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. n. 4849 del 2009, Cass. n. 15952 del 2007, Cass. n. 14751 del 2007, Cass. n. 12362 del 2006, Cass. n. 1113 del 2006).

La doglianza risulta comunque assorbita dalle considerazioni svolte in ordine al primo motivo.

7. – Con terzo motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ravvisato nel “rigetto dell’ammissibilità della domanda di inquadramento formulata dall’ing. A., anche in posizione soprannumeraria nella qualifica dirigenziale”, che invece trovava fondamento nella circostanza che se ad essa non fosse stata revocata la nomina a sostituto del Direttore di Servizio, con contestuale sua nomina a “secondo sostituto”, avrebbe potuto partecipare alla procedura concorsuale di cui alla L.R. 10 del 2002 e, al pari di tutti i colleghi che vi avevano partecipato, “avrebbe ottenuto la qualifica di dirigente”.

La corte territoriale, secondo la ricorrente, con motivazione del tutto insufficiente e contraddittoria negava tale richiesta a causa dell’assenza dell’attualità dello svolgimento delle funzioni vicarie (“sull’errato presupposto dell’indimostrata illegittimità dell’affidamento delle funzioni vicarie in data 22 aprile 1996”, pag.

23 attuale ricorso).

Il motivo è inammissibile non essendo individuato alcun fatto decisivo per il giudizio. Esso infatti si basa su di una ulteriore e diversa circostanza: la legittimità o meno della revoca delle funzioni vicarie adottata nei suoi confronti con provvedimento del 21 luglio 1999 (pag. 4 attuale ricorso), per la valutazione della quale non risultano forniti adeguati elementi di giudizio, salvo quelli, esaminati e respinti, di cui al primo motivo.

8. – Con ultimo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale della L.R. n. 10 del 2002, art. 10 ritenuta manifestamente infondata dalla corte di merito. Lamentava al riguardo che la prevalenza dell’attualità di esercizio delle funzioni dirigenziali non poteva essere ragionevolmente utilizzata come criterio per discriminare il personale che, per i più vari motivi, al momento in cui veniva indetto il concorso non svolgeva più le funzioni di sostituto.

Risultando inammissibile la doglianza sub 3), la questione di legittimità costituzionale proposta difetta di rilevanza. La Corte può aggiungere comunque che ben può la legge prevedere discrimini temporali, a condizione che essi non risultino irragionevoli (cfr. C. Cost. n. 214 del 2009), condizione che può verificarsi solo ove l’efficacia della norma dipenda da circostanze meramente casuali, e ciò non può dirsi con riferimento al caso in cui il dipendente, da molti anni, non si trovi nelle condizioni previste dalla norma, che peraltro prevede, come incontestatamente osservato dalla corte territoriale, lo svolgimento di funzioni vicarie per almeno due anni.

9. – Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese processuali che liquida in Euro 44,00 per spese, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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