Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8250 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.30/03/2017),  n. 8250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Gugllielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27662-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VICOLO DE’ BURRO’ 165, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

PELAGGI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 287/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/05/2011 R.G.N. 1363/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato CHIODETTI GUIDO per delega orale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito l’Avvocato PELAGGI LUIGI per delega Avvocato PELAGGI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 287/2011, depositata l’11 maggio 2011, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, accertava la nullità del termine apposto al secondo (periodo 2/11/2006 – 31/1/2007) di tre contratti a tempo determinato stipulati da M.A.F. e dalla S.p.A. Poste Italiane, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis con la condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate a far tempo dall’atto di costituzione in mora del 7 maggio 2009.

La Corte rilevava a sostegno della propria decisione la necessità che i contratti successivi al primo recassero l’indicazione delle ragioni giustificatrici del termine, solo in tal modo potendosi escludere la sussistenza di un contrasto con la normativa comunitaria in caso di successione di contratti; escludeva, d’altra parte, la possibilità di un’applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis e ciò sulla base di una lettura congiunta delle previsioni di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 43, lett. a) e b).

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società Poste Italiane S.p.A. con sei motivi, illustrati da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

La società ricorrente censura la sentenza impugnata: 1) con il primo motivo, deducendo contraddittoria motivazione, per avere ritenuto illegittimi il secondo e il terzo contratto, pur avendo riconosciuto che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, costituisce una disciplina ad hoc, introdotta in ragione delle particolarità del settore dei servizi postali e, quindi, autosufficiente, la cui legittimità è stata accertata una volta per tutte, a priori e in astratto, dal legislatore italiano in aderenza ai principi del diritto comunitario; 2) con il secondo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, nonchè degli artt. 10 e 117 Cost., per avere erroneamente ritenuto illegittimi i termini apposti ai contratti successivi al primo, con specifico riferimento all’ipotesi di “successione” di contratti stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, sul rilievo che tale successione avrebbe comportato la violazione della clausola n. 5, punto 1, dell’Accordo Quadro recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE; 3) con il terzo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis, nonchè della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 43, lett. b) per avere ritenuto la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti stipulati successivamente al primo sull’erroneo presupposto che non sarebbe nella specie applicabile il limite complessivo di durata di trentasei mesi, quando invece il legislatore, prevedendo il computo anche dei contratti a termine stipulati prima dell’1 gennaio 2008, ha di fatto reso retroattiva la norma, “controbilanciando” nel contempo tale previsione con l’applicazione della “sanzione” della conversione solo nel caso in cui il superamento del limite avvenga dopo 15 mesi dall’entrata in vigore della norma; 4) con il quarto, per non avere adeguatamente motivato circa la ragione per la quale la disciplina transitoria, di cui alla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 43, lett. b) rendesse inapplicabile ai contratti conclusi dalle parti il limite dei trentasei mesi; 5) con il quinto, per avere omesso qualunque motivazione sull’eccezione, proposta in via subordinata, di nullità del contratto a termine per violazione dell’art. 1419 c.c.; 6) con il sesto motivo, infine, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2697, 2094 e 2099 c.c., per avere la sentenza disposto il pagamento delle retribuzioni dalla data del 7 maggio 2009, coincidente con quella della ritenuta costituzione in mora, anzichè dal momento dell’effettiva ripresa del servizio.

Il ricorso deve essere accolto.

Risultano invero fondati il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo.

Come, infatti, recentemente precisato da questa Corte a Sezioni Unite, “le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del comma 1 dell’art. 1, medesimo D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata ex ante direttamente dal legislatore” (n. 11374/2016). Con la medesima sentenza, le Sezioni Unite hanno altresì precisato che “in tema di rapporti di lavoro nel settore delle poste, la stipula in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, e successive integrazioni, applicabile ratione temporis, è legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE, atteso che l’ordinamento italiano e, in ispecie, il D.Lgs. n. 368 cit., art. 5 come integrato dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 40 e 43, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima (36 mesi), la cui violazione comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto”.

La sentenza della Corte di appello di Milano n. 287/2011 deve conseguentemente essere cassata.

Sussistendo le condizioni previste dall’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto delle domande della ricorrente.

L’obiettiva complessità delle questioni di diritto implicate nella fattispecie e il formarsi su di esse di orientamenti difformi nelle corti di merito giustifica la compensazione per intero delle spese del primo del secondo grado.

Sono invece a carico della controricorrente, liquidate come in dispositivo, le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge le domande proposte da M.A.F.; compensa per intero fra le parti le spese dei due gradi di merito; pone a carico della controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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