Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8250 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 28/04/2020), n.8250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 15843-2018 proposto da:

S.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

(OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INIERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIAI PER IL

RICONOSCINIENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – S.H., cittadino ghanese, ricorre per sette mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 19 aprile 2018 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso avverso l’opposizione al rigetto, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il primo motivo denuncia error in procedendo, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, nonchè dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 47 della Carta di Nizza, art. 6 della Cedu, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando il decreto impugnato per aver omesso la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio del richiedente.

Il secondo motivo denuncia error in indicando, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11″, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, c.p.c., nuovamente lamentando la mancata fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

Il terzo motivo denuncia error in indicando, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis e art. 737 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando il decreto impugnato per avere il giudice di merito mancato di ottemperare al proprio dovere di cooperazione istruttoria. Il quarto motivo denuncia error in indicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e relativo al rischio di danno grave rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria nell’ipotesi indicata al D.Lgs. n. 251 del 200l, art. 14, lett. a) e b).

Il quinto motivo denuncia error in indicando, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), artt. 3, 4, 5, e art. 14, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando ancora il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il sesto motivo denuncia error in indicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e relativo ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il settimo motivo denuncia error in indicando, violazione e falsa applicazione di legge, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art.8, comma 3, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando nuovamente il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Ritenuto che:

4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente fondato.

5.1. Vanno per quanto di ragione accolti il primo ed il secondo motivo laddove lamentano che il Tribunale non abbia fissato l’udienza di comparizione delle parti nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale.

Ed invero, sebbene nella fase amministrativa non fosse stata disposta la videoregistrazione del colloquio con il richiedente, il Tribunale ha omesso di provvedere alla fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

In tal modo, però, il giudice di merito ha violato il principio secondo cui: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass., 5 luglio 2018, n. 17717).

5.2. Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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