Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8250 del 26/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 8250 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

SENTENZA
sul ricorso 23890-2010 proposto da:
PRINCIPI LUIGI C.E. PRNLGU361506H501E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA E. FAA’ DI BRUNO 79, presso
lo studio dell’avvocato MARCELLO ANTONIO GARGIULO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TIZIANA TURRENI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016
contro

683
I.N.P.S.
SOCIALE C.E.

ISTITUTO NAZIONALE
8007750587,

DELLA PREVIDENZA

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 26/04/2016

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA POLLI, GIUSEPPINA
GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;
– controricorrente

di ROMA, depositata il 16/10/2009 r.g.n. 2780/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA
DI PAOLANTONIO;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 571/2009 della CORTE D’APPELLO

RG 23890/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 16.10.2009, ha
confermato la pronuncia di prime cure ed ha ritenuto infondata la domanda
proposta da Luigi Principi, il quale aveva chiesto la condanna dell’INPS a
corrispondergli la pensione a carico del Fondo telefonici nella misura mensile di C
2.963,10 anziché di C 2.533,47.
2 – La Corte ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità
costituzionale del decreto legislativo n. 658 del 1996, con il quale il trattamento
pensionistico attribuito agli iscritti al fondo speciale era stato ridotto, al fine di
renderlo più omogeneo rispetto a quello generale. Ha rilevato al riguardo che il
legislatore, al fine di contenere la spesa previdenziale, può, nei limiti della
ragionevolezza, ridurre anche i trattamenti pensionistici in atto, con il solo limite
del necessario rispetto dei diritti quesiti.
Ha aggiunto che la domanda era stata disattesa dal Tribunale sulla base delle
conclusioni formulate dal consulente tecnico d’ufficio, non adeguatamente
censurate con l’atto di gravame. Ha precisato, in particolare, che l’ausiliare aveva
assunto a base di calcolo i dati indicati nel prospetto fornito dalla Telecom, non
oggetto di specifica contestazione.
3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Luigi Principi sulla base
di due motivi. L’INPS ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo di ricorso Luigi Principi denuncia “omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ed errata e/o
omessa valutazione delle risultanze processuali”. Rileva che la Corte territoriale
avrebbe errato nel ritenere non contestato il prospetto formato dalla Telecorn,
attestante la retribuzione corrisposta nell’ultimo anno di servizio, posto che il
ricorrente, sia con atti stragiudiziali, sia nel corso del giudizio di primo grado, ne
aveva eccepito la erroneità. Aggiunge che, in ogni caso, il prospetto in questione
non era stato correttamente valutato, giacché il datore di lavoro aveva indicato
una retribuzione effettiva superiore a quella “teorica”, in relazione alla quale la
pensione mensile era stata calcolata. Infine lamenta la incompletezza e la
erroneità della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto l’ausiliare aveva
innanzitutto omesso di calcolare la pensione sulla base della normativa

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RG 23890/2010

previgente (accertamento che era stato richiesto per dimostrare la eccepita
disparità di trattamento) ed aveva inserito nella base di calcolo il premio annuale
limitatamente a £. 592.000 quando, in realtà, il datore di lavoro aveva
corrisposto a detto titolo la maggiore somma di E. 5.870.000.
2- Il motivo è inammissibile in tutte le sue diverse articolazioni.
Qualora, con ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della
sentenza impugnata per l’asserito omesso o errato esame di un documento, è

del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente
precisi – mediante intearale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso – la
risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata,
dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è
precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della
risultanza stessa ( Cass. 4.3.2014 n. 4890 e Cass. 12.12.2014 n. 26174).
Parimenti è onere del ricorrente, ove sia in discussione la asserita contestazione
di un fatto o di una circostanza ritenuta pacifica dal giudice del merito, riportare
nel ricorso il contenuto dell’atto difensivo con il quale la contestazione sarebbe
stata effettuata.
Infine è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio alla stregua
del quale la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle
conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere
genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal
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considerazione del carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di
indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il
controllo di logicità, trascrivendo nei ricorso almeno i passaggi salienti e non
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sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto
di motivazione ( Cass. 17.7.2014 n. 16368).
2.1. – Nel caso di specie il ricorrente non ha formulato le censure nel rispetto
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c.p.c., poiché non ha trascritto il contenuto del prospetto formato dalla Teiecom;
non ha riportato, neppure per estratto, l’atto difensivo con il quale i dati indicati
nel prospetto in questione sarebbero stati contestati; ha lamentato l’erroneo
rioetto dei motivi di appello, con i quali la consulenza tecnica era stata censurata,

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necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività

RG 23890/2010
senza trascrivere nel ricorso il contenuto della relazione e delle censure alla
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3 – Con il secondo motivo Luigi Principi ripropone la questione di legittimità
costituzionale del d.lgs n. 658 del 1996 e deduce, sostanzialmente, che il
legislatore, modificando il regime pensionistico degli iscritti al Fondo telefonici,
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in quiescenza prima e dopo l’anno 1996.

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale “il diritto ad una pensione
legittimamente attribuita fin concreto e non potenzialmente) – se non può essere

eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita
l’erogazione della prestazione (sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) – ben
può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente
da leggi sopravvenute. Ed allora – se, salvo il controllo di ragionevolezza, è
conforme a Costituzione una norma peggiorativa di trattamenti pensionistici in
atto – a maggior ragione la conclusione vale per una norma che incida su
trattamenti pensionistici non ancora attivati al momento della sua entrata in
vigore” ( Corte Cost. 12.11.2002 n. 446).
Nel caso di specie il decreto legislativo è stato emanato al fine, non irragionevole,
di armonizzare i regimi pensionistici sostitutivi dell’assicurazione generale
obbligatoria operanti presso l’INPS ed ha anche previsto, in favore dell’assicurato,
una facoltà di opzione, sicché non si ravvisa l’eccepita illegittimità costituzionale
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3 – Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.

152 disp. att. c.p.c., nel testo antecedente alla modifica dettata dal d.l. n.
269/2003, 06r15applicabile alla fattispecie, in quanto il ricorso di primo grado
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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18 febbraio 2016
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4 – La questione è manifestamente infondata.

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