Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8250 del 24/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 03/06/2020, dep. 24/03/2021), n.8250
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13944-2019 proposto da:
P.G., P.E., R.R., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA AUBRY,1, presso lo studio dell’avvocato
BRUNO MOSCARELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO
ORLANDO;
– ricorrenti –
contro
R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa da se stessa;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. R.G. 11809/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 24/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA
GIANNACCARI.
Fatto
RILEVATO
che:
con ricorso del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14 e dell’art. 702 bis e ss. c.p.c., l’Avv. Luisa Rotondo, premettendo di aver svolto attività di assistenza legale in favore di P.G., R.R. e P.E. in una controversia definita con sentenza n. 13297/2011 e di non aver ricevuto alcun compenso per l’opera prestata, chiedeva la liquidazione delle proprie competenze professionali, pari a complessivi Euro 3.403,00;
l’Avv. Luisa R. deduceva di aver infruttuosamente sollecitato i convenuti, con nota del 12.06.2017, al pagamento in suo favore delle competenze maturate, ricevendo in risposta la contestazione del credito rivendicato per aver i clienti puntualmente corrisposto quanto originariamente dovuto a titolo di compenso professionale;
con comparsa di risposta del 10.10.2018, si costituivano ritualmente in giudizio P.G., R.R. e P.E., eccependo la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. del credito vantato dalla ricorrente per essere trascorsi più di tre anni dal momento in cui lo stesso poteva esser fatto valere, coincidente con la pubblicazione della sentenza nel procedimento in cui l’Avv. R. aveva svolto la sua attività professionale, ovvero nell’anno 2011, o, tutt’al più, con il suo passaggio in giudicato, nell’anno 2012;
con ordinanza depositata in data 24.10.2018, il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso proposto da parte attrice, ritenendo l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. sollevata dai resistenti una tacita ammissione di inadempimento all’obbligo di pagamento derivante dall’espletamento del mandato professionale da parte dell’Avv. R.;
per la cassazione dell’ordinanza hanno proposto ricorso P.G., R.R. e P.E. sulla base di un unico motivo;
l’Avv. Luisa R. ha resistito con controricorso;
il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;
in prossimità dell’udienza, la controricorrente ha depositato memorie illustrative.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2956,2957,2959,2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il Tribunale adito accolto il ricorso, erroneamente ritenendo che la mera proposizione di un’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. equivalga ad una tacita ammissione di inadempimento all’obbligo di pagamento derivante dall’espletamento di un incarico professionale. Alla luce di tali premesse, gli odierni ricorrenti chiedevano, la cassazione senza rinvio dell’ordinanza oggetto di impugnazione, non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto;
il motivo è fondato;
secondo il consolidato orientamento di questa o orientamento di questa Corte, la proposizione di un’eccezione di prescrizione presuntiva non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell’art. 2957 c.c. va inteso nel senso che l’ammissione giudiziale del mancato pagamento comporta il rigetto dell’eccezione, ma non anche che l’eccezione implichi l’ammissione del fatto costitutivo del debito; analogamente il principio va esteso anche al caso di eventuali ammissioni contenute negli atti difensivi ascrivibili al procuratore “ad litem”, non avendo le stesse natura confessoria (Cass. Civ., Sez. II, 10.12.2019 n. 32236; Cass. civ., sez. II del 30.06.2015 n. 13401):
nel caso di specie il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la mera proposizione, da parte dei resistenti, dell’eccezione presuntiva equivalesse all’ammissione del debito;
infatti, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria dalla controricorrente, il giudice territoriale, lungi dall’indicare alcuna dichiarazione degli odierni controricorrenti ammissiva del mancato pagamento, ha erroneamente ritenuto che detta ammissione discenderebbe dalla stessa sollevazione dell’eccezione di prescrizione presuntiva (si veda pag.2 dell’impugnata ordinanza, quinto capoverso ” i resistenti, limitandosi ad eccepire il decorso del triennio…hanno sostanzialmente ammesso di non aver pagato e, pertanto, il credito della ricorrente risulta provato”);
l’ordinanza va cassata e rinviata innanzi al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che applicherà il principio di diritto enunciato non essendo possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 3 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021