Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8250 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 07/04/2010), n.8250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO,

FABIANI GIUSEPPE giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 192, presso lo studio dell’avvocato ALFIERI ARTURO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FREDDI ROMOLO,

giusta mandato a margine del controricorso e da ultimo domiciliata

d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/04/2006 r.g.n. 623/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 18/06.1999, B.S. esponeva di aver lavorato per la ditta Confezioni Moana di Rossetti G. dal (OMISSIS) al (OMISSIS), e di aver chiesto all’INPS il pagamento dei crediti rimasti insoluti per le mensilità di giugno, luglio e agosto 1994, dopo aver esperito un infruttuoso pignoramento e aver presentato istanza di fallimento respinta dal Tribunale competente in data 5.09.95.

Osservava la ricorrente che tali atti prodromici alla presentazione della domanda all’INPS avevano interrotto la prescrizione annuale di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art 2, comma 5; insisteva pertanto per l’accoglimento della domanda di condanna dell’INPS al pagamento del dovuto.

Si costituiva e resisteva in giudizio l’INPS, il quale eccepiva la prescrizione del diritto, essendo stata presentata la domanda amministrativa oltre l’anno dall’esperimento dell’esecuzione forzata.

Nè poteva condividersi la tesi di parte ricorrente, per la quale l’anno andava calcolato dalla data di presentazione dell’istanza di fallimento, in quanto la dimensione della datrice di lavoro rendeva del tutto evidente la non assoggettabilità alle procedure concorsuali. Contestava in via subordinata l’an e il quantum della pretesa, in quanto potevano essere indennizzate unicamente le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro rientranti nelle dodici antecedenti l’apertura della procedura concorsuale, precisando, quanto al quantum, che l’importo da erogare doveva essere contenuto nella somma massima del triplo del trattamento CIGS e non era cumulabile con il trattamento CIGS e con l’indennità di mobilità e le retribuzioni corrisposte nel periodo da indennizzare al lavoratore.

Con successiva memoria autorizzata l’INPS rilevava che la domanda giudiziale era stata presentata oltre il termine dell’anno di decadenza di cui alla L. n. 438 del 1992, art. 4, rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.

Con sentenza del 21-4-2004 il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava l’INPS al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 1.820,72 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, così determinata la somma dovuta nei limiti del massimale di legge. Riteneva il Giudice che la decadenza, rilevabile d’ufficio, decorresse, nella fattispecie, dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo intervenuto a seguito di ricorso gerarchico,’ anche se tale provvedimento era stato adottato oltre il termine di 90 giorni, prescritto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, comma 6, dalla presentazione del ricorso suddetto; che pertanto la decadenza annuale non fosse maturata, in quanto il provvedimento amministrativo in questione (di rigetto del ricorso presentato il 30-7-1997, avverso il rigetto in data 19-5-1997 della domanda amministrativa del 27-61996) era intervenuto il 22-6-1998, mentre la domanda giudiziale era stata proposta il 18-6-1999.

Quanto alla eccezione di prescrizione, riteneva che l’istanza di fallimento proposta dalla lavoratrice contro il datore di lavoro avesse avuto valore interruttivo della prescrizione, anche nei confronti del Fondo di garanzia, in ragione della solidarietà delle obbligazioni e rilevava che l’istanza stessa era stata respinta non perchè la ditta non fosse assoggettabile a fallimento a causa delle sue caratteristiche dimensionali, ma per avvenuta cessazione dell’attività d’impresa da oltre un anno.

2. Avverso la sentenza proponeva appello l’INPS con ricorso depositato il 3-11-2004 e ne chiedeva la riforma; censurava la decisione nella parte in cui aveva ritenuto che il termine decadenziale decorresse dalla comunicazione del provvedimento amministrativo di decisione del ricorso gerarchico, anche se intervenuto oltre il termine di 90 giorni stabilito dalla legge per la decisione del ricorso, quando cioè si era già formato il silenzio rigetto; sosteneva che, secondo la giurisprudenza prevalente (opposta a quella citata dal primo giudice) tale termine doveva decorrere dalla scadenza dei predetti novanta giorni, cioè dal momento di formazione del silenzio rigetto che comportava la definizione del procedimento amministrativo iniziato con domanda amministrativa, proseguito con ricorso amministrativo tempestivo avverso il rigetto di tale domanda e terminato con la scadenza del termine prescritto per la decisione del ricorso. Insisteva per il rigetto della domanda dell’assicurata.

Si costituiva la B. e resisteva al gravame.

Con sentenza n 107/2006 la Corte di Appello di Ancona ha respinto l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza de Tribunale di Ancona del 21-4-2004 che confermava e ha condannato l’Istituto al pagamento delle spese processuali.

3. Avverso detta sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’INPS. Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene l’INPS che la mancanza di un provvedimento esplicito da parte sulla domanda di prestazione ovvero l’omissione nel provvedimento delle indicazioni prescritte dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 5 (precisazione dei gravami esperibili e dei termini dell’azione giudiziaria) non impediscono il decorso del termine di decadenza dalla scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1, introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, l’INPS ha formulato il seguente quesito di diritto: “voglia codesta Corte dichiarare se il silenzio serbato dall’INPS, comportante l’inosservanza delle informazioni previste dal D.P.R. 30 aprile 1970, n 639, art. 47, comma 5, sulla domanda amministrativa della lavoratrice di pagamento del trattamento di fine rapporto, incida sul normale decorso dei termini legali della decadenza dall’azione giudiziaria, escludendone l’operatività”.

2. Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., ss.uu., 29 maggio 2009, n. 12720), risolvendo il contrasto di giurisprudenza segnalato anche dalla difesa dell’INPS, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a qua” per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47.

Non è corretta quindi l’affermazione della Corte d’appello che, aderendo all’orientamento di giurisprudenza contrario, contrastato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, ha ritenuto che la decadenza non operasse nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato come in quello di omissione delle indicazioni di cui al medesimo art. 47, comma 5.

3. Il ricorso va quindi accolto e, potendo la causa essere dedica nel merito, va rigettata l’originaria domanda essendo maturata la decadenza ex art. 47 cit… Non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di B.S..

Nulla sulle spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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