Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 825 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 10/05/2016, dep.16/01/2017),  n. 825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2771/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.A., D.S.G., D.S.R.,

DE.SI.AN., C.V., DE.SI.AL., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MANFREDI AZZARITA, 41, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO LOSITO, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANGELO FALCO, POMPEO FALCO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 60809/2010

R.V.G., depositato il 14/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. Relatore FALASCHI;

udito l’Avvocato Angelo Falco difensore del controricorrente che si

riporta al controricorso ed insiste per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15 novembre 2010 presso la Corte di appello di Roma DE.SI.Al., D.S.A., C.V., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore D.S.G., D.S.R., DE.SI.An. tutti costituiti in proprio e nella qualità di eredi di D.M., deceduta il (OMISSIS), proponevano, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non sofferto a causa della non ragionevole durata del processo introdotto dinnanzi al Tribunale di Benevento, con atto di citazione notificato il 1 giugno 1979, volto ad ottenere la divisione dei beni ricadenti nell’eredità di D.A. e R.A., cui la loro dante causa era intervenuta con comparsa depositata il 31.10.1979, giudizio concluso con sentenza depositata l’11.11.2002, avverso la quale veniva proposto appello con atto di gravame notificato il 9.12.2003, definito con sentenza pubblicata il 14.7.2009.

La Corte di appello di Roma, con decreto in data 14 novembre 2014, in accoglimento del ricorso, condannava l’Amministrazione al pagamento di Euro 6.250,00, pro quota, fino alla data di decesso della loro dante causa, ed Euro 12.350,00 per ciascun ricorrente per il periodo successivo, oltre interessi, per avere il giudizio presupposto avuto una durata eccedente il termine ragionevole di diciotto anni e otto mesi (durata complessiva di ventotto anni ed otto mesi, detratto il tempo ragionevole di sette anni per il primo grado in considerazione della complessità del giudizio vertente in materia di divisione ereditaria, caratterizzato da pluralità di eredi, taluni residenti all’estero, e di tre anni quanto al secondo grado).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero della giustizia, affidato ad un unico complessivo motivo.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’Amministrazione denuncia violazione c/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 75 c.p.c., per avere la corte territoriale liquidato l’indennizzo in favore di ciascuno dei ricorrenti con una mera operazione di scomputo dalla durata complessiva residua rispetto al decesso della dante causa della durata ritenuta ragionevole e senza tenere conto della data di intervento degli stessi nel giudizio presupposto avvenuto in data 5.4.2000 e dello scomputo per gli stessi del periodo ragionevole.

La doglianza – che deduce due profili di censura – è parzialmente fondata nei termini che vengono di seguito illustrati.

Riguardo al primo profilo, occorre premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di diritto all’equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, per la valutazione della ragionevole durata del processo deve tenersi conto dei criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, alle cui sentenze, riguardanti l’interpretazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, richiamato dalla norma interna, deve riconoscersi soltanto il valore di precedente, non sussistendo nel quadro delle fonti meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice italiano. Anche in tale prospettiva, l’accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda di equa riparazione – ovvero, la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell’autorità – così come la misura del segmento, all’interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all’apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, appartiene alla sovranità del giudice di merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo per vizi attinenti alla motivazione” (Cass. n. 24399 del 2009).

Nella specie, la Corte d’appello ha motivato il proprio convincimento circa la particolare complessità della causa, facendo riferimento all’oggetto della controversia e alle esigenze di integrazione del contraddittorio, oltre che istruttorie, e poi provvedendo a detrarre segmenti imputabili al comportamento delle parti o comunque alle concrete vicende verificatesi nello svolgimento di quel giudizio, sicchè la pretesa del Ministero di una diversa determinazione della durata irragionevole indennizzabile si risolve nella sollecitazione di un nuovo e diverso apprezzamento di elementi di fatto, il che non è consentito in sede di legittimità.

Quanto al secondo profilo, lo stesso decreto impugnato riconosce che nel caso di specie vi è la necessità di distinguere l’azione esercitata dai D.S. quali eredi di D.M., da quella relativa alla durata non ragionevole del processo vantata dagli stessi iure proprio.

Ciò precisato, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che in tema di equa riparazione ai sensi della L,. n. 89 del 2001, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, iure proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatasi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (Cass. n. 23416 del 2009; Cass. n. 2983 del 2008). In altri termini, non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l’intera durata del procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, senza, tuttavia, escludere la possibilità di un cumulo tra il danno morale sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi nel frattempo intervenuti nel processo, non ravvisandosi incompatibilità tra il pregiudizio patito iure proprio e quello che lo stesso soggetto può far valere pro quota e iure successionis, ove già entrato a far parte del patrimonio del proprio dante causa (in termini, Cass. n. 21646 del 2011; nello stesso senso: Cass. n. 10517 del 2013; Cass. n. 995 del 2012; Cass. n. 1309 del 2011; Cass. n. 13803 del 2011).

In proposito, giova ricordare che di recente (Cass. n. 4004 del 2014) questa Corte, nel ribadire il principio di cui sopra, ha chiarito che a diverse conclusioni in merito alla computabilità del periodo tra il decesso dell’originaria parte nel giudizio presupposto e la costituzione dei suoi eredi non può neanche pervenirsi, traendo spunto dalla recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 585 del 2014, che, dirimendo un contrasto tra sezioni semplici in merito alla possibilità che il contumace nel processo presupposto possa far valere il diritto all’equa riparazione per la non congrua durata dello stesso, ha statuito la equiparazione – ai fini della possibile insorgenza del diritto al ristoro del danno non patrimoniale – tra parti costituite e parti chiamate a partecipare a quel giudizio, ma in esso non intervenute, proprio alla luce dei postulati predetti.

Non può neanche sottacersi che nella recente sentenza – di irricevibilità – della Seconda Sezione della CEDU del 18 giugno 2013, in causa Fazio e altri c. Italia, la cui applicazione è stata invocata da parte controricorrente, si è affermato che la qualità di erede di una parte nel procedimento presupposto non conferisce, di per sè, il diritto a considerarsi vittima della, eventualmente maturata, durata eccessiva del medesimo e che l’interesse dell’erede alla conclusione rapida della causa difficilmente è conciliabile con la sua mancata costituzione nello stesso, dato che solo attraverso l’intervento nel procedimento l’avente diritto ha l’opportunità di partecipare e di influire sull’esito dello stesso.

Nella specie risulta, quindi, illogico e incoerente il computo della durata irragionevole determinato dalla corte di merito quanto alla determinazione del diritto iure hereditatis, dal momento che nella quantificazione non ha tenuto alcun conto del decesso di D.M.. Inoltre la Corte di appello di Roma ha errato anche nel considerare, ai fini del computo della durata complessiva del giudizio quanto alla posizione vantata iure proprio, quale riferimento temporale di determinazione del danno l’intera durata del procedimento, senza valutare che l’erede assume la qualità di parte (cfr., in tema di impugnazione, Cass., 17 aprile 2012, n. 5992) ed ha diritto a una definizione del giudizio in tempi ragionevoli solo dalla sua costituzione nel giudizio presupposto, per cui essendo decorso solo un anno fra la loro costituzione nel giudizio in prosecuzione e la sua definizione, nessun ritardo risulta maturato.

Conclusivamente, il ricorso va accolto per quanto di ragione ed il decreto cassato nei limiti sopra esposti, dovendo la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio e in diversa composizione, provvedere a nuovo esame della domanda e alla liquidazione di un indennizzo ragguagliato tenendo conto del diverso diritto vantato iure hereditatis e iure proprio dai ricorrenti alla luce dei principi sopra illustrati.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;

cassa il decreto impugnato in relazione al profilo di censura accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese dal giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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