Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8249 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/03/2017, (ud. 16/11/2016, dep.30/03/2017),  n. 8249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28934-2013 proposto da:

R.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO TAMBURRO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS P.I. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato MATTEO

FUSILLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SAVERIO SCHIAVONE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO TAMBURRO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 9539/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/12/2012 R.G.N. 765/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato GIUSTINI CHRISTIANO per delega Avvocato TAMBURRO

LUCIANO;

udito l’Avvocato FUSILLO MATTEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i

ricorsi per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 dicembre 2012, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, rideterminò l’importo che era stato riconosciuto ad R.A. per vari emolumenti (lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva del preavviso, TFR e danno da omissione contributiva) all’esito dell’accoglimento delle domande avanzate dal predetto nei confronti di Federazione Italiana Tennis, dirette all’accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 1/1/1972 al 31/12/2000 e al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.

2. La Corte territoriale qualificò il rapporto intercorso tra le parti come di lavoro a tempo indeterminato sulla scorta di molteplici indici propri della subordinazione, ritenuti prevalenti sul nomen iuris attribuito dalle parti; confermò che era ravvisabile la figura del distacco con riferimento all’attività svolta dal R. nel periodo estivo per l’Associazione O.; ritenne la continuità del rapporto in assenza di interruzioni; inquadrò le prestazioni svolte dal R., per quanto attiene al primo periodo (1972-1979), nel 3^ livello del CCNL dello sport e, per quanto attiene al secondo periodo (1980-1985), nel 1^ livello, proprio degli impiegati direttivi, escludendo le funzioni dirigenziali; escluse la sussistenza di prova in ordine alla prestazione di lavoro straordinario; riconobbe il mancato godimento del riposo domenicale nel periodo estivo; ritenne il licenziamento illegittimo, in assenza di giustificazione, quantificando il risarcimento del danno conseguente nella misura di otto mensilità.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il R. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Federazione Italiana Tennis, articolando a sua volta ricorso incidentale fondato su tre motivi, a sua volta resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va esaminata preliminarmente la questione posta da Federazione Italiana Tennis nel controricorso. In tale atto la controricorrente rileva che la domanda del R. ex art. 2116 c.c., comma 2, accolta per quanto di ragione in primo grado, in relazione alla quale doveva essere considerato esteso l’appello di Federazione Italiana Tennis, non era stata confermata dalla Corte d’appello, poichè la lettura del dispositivo della sentenza non contiene traccia alcuna di pronuncia sulla suddetta domanda, neanche sotto forma di conferma in parte qua della sentenza del Tribunale di Roma. Il suddetto mancato accoglimento, sia se interpretato come implicito rigetto, sia se interpretato come omessa pronuncia, richiedeva espressa impugnazione da parte del R., con la conseguenza che sul rigetto della domanda di cui all’art. 2116 c.c., comma 2 deve ritenersi ormai passata in giudicato la sentenza.

1.2. Il rilievo è privo di fondamento. Ed invero, a fronte dell’accoglimento in primo grado delle domande, tra le quali quella ex art. 2116 c.c., comma 2, la statuizione della Corte territoriale interviene “in parziale riforma”, nel senso di;imitare la portata delle precedenti statuizioni nei termini espressamente indicati nella parte finale della pagina 9 della sentenza. Ne consegue che le statuizioni non attinte dalla parziale riforma devono ritenersi pacificamente confermate. Ne consegue che, in mancanza di soccombenza, nessun interesse processuale era ravvisabile in capo al R., tanto da rendere necessaria l’impugnazione, nè sul punto è stata proposta impugnazione da Federazione Italiana Tennis.

2. Con il ricorso il R. deduce, al primo motivo, violazione dell’art. 36 Cost., nn. 2 e 3, art. 2087 c.c. e art. 32 Cost., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte romana erroneamente affermato che la penosità del lavoro non si configurerebbe in relazione alle prestazioni “sportive svolte all’aria aperta” ed eccedenti la ragionevolezza dell’orario, nel periodo 1980/2000, in violazione dei principi costantemente affermati dalla S.C. in punto di penosità della prestazione di lavoro. Rileva che, secondo il ragionamento della Corte, la penosità delle prestazioni lavorative protrattesi per 20 anni non si configurerebbe sulla base dei rilievi secondo i quali si sarebbe trattato di attività sportiva all’aria aperta, salutare per il fisico e la psiche. Osserva che i suddetti elementi non integrano parametri funzionali ad escludere la penosità della prestazione. Denuncia, pertanto, la violazione delle nozioni legali di retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e di tutela della salute e della integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro, ai sensi degli artt. 24 e 36 Cost., art. 2087 c.c. e art. 32Cost..

2.2. La censura è infondata. In realtà l’esclusione della corresponsione dello straordinario per il periodo successivo al 1980 non trova nell’argomentazione indicata dal ricorrente la sua unica ragione fondante. La motivazione, infatti, si regge su altri presupposti, e, specificamente, sul rilievo che “il lavoratore, in considerazione delle mansioni direttive, aveva una certa libertà di movimento sia in sede, sia recandosi spesso in trasferta”. Conseguentemente il ragionamento dei giudici di merito, non sindacato sotto il profilo del vizio motivazionale, risulta conforme al principio, ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3038 del 08/02/2011, Rv. 616044; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7201 del 15/04/2004, Rv. 572092), secondo cui i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la prestazione, per la sua durata, superi – secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. ed all’art. 132 c.p.c. – asserito difetto di prova convincente sullo svolgimento di orario di lavoro straordinario nel periodo 1972/1979 violazione dell’art. 36 Cost. e art. 2108 c.c. – art. 360 c.p.c., comma 3, n. 1 – violazione e falsa applicazione di norme di diritto – contestuale violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Rileva che la Corte ha accolto la censura di Federazione Italiana Tennis in punto di prestazioni eccedenti l’orario ordinario, ritenendo le prove offerte non convincenti. Ripropone l’esame di alcune risultanze istruttorie.

3.2. Il motivo di ricorso deve essere respinto. La ricorrente, infatti, si è limitata a proporre una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella offerta in sentenza, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335). Nè vale il rilievo in ordine alla omessa considerazione di alcune risultanze istruttorie, poichè “al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8767 del 15/04/2011, Rv. 617976).

4. Con ricorso incidentale la Federazione Italiana Tennis deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2104 e 2106 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. Rileva che i giudici di merito avevano riqualificato il rapporto sulla base dei soli indici presuntivi della subordinazione, senza tenere in adeguato conto il nomen iuris assegnato dalle parti. Osserva che, se i giudici del merito avevano sentito la necessità di precisare l’irrilevanza del requisito dell’eterodirezione, ciò significava che non era stato riscontrato in entrambi i giudizi di merito l’assoggettamento del R. al potere direttivo della Federazione. Osserva, inoltre, che non erano stati adeguatamente valutati i rapporti del predetto con l’associazione L.O..

4.2. Il motivo è infondato. Esso investe sostanzialmente la valutazione degli elementi istruttori compiuta dalla Corte di legittimità ai fini della verifica riguardo alla sussistenza dei presupposti della subordinazione, valutazione riservata all’apprezzamento dei giudici di merito se assistita da congrua motivazione, peraltro in assenza di specifica censura in punto di sussistenza di vizi motivazionali. Giova richiamare in proposito quanto già espresso sub 2.2. Per quanto concerne poi, specificamente, i rilievi attinenti al rapporto del R. con l’associazione L.O., si rinvia a quanto ampiamente illustrato di seguito con riferimento alle carenze in ordine all’allegazione e riproduzione dei documenti dai quali dovrebbe desumersi che il rapporto tra i predetti si sia sviluppato in termini diversi da quelli prospettati in sentenza.

5. Con il secondo motivo la Federazione deduce, altresì, violazione e falsa applicazione dei principi che governano il distacco dei lavoratori, da ultimo recepiti nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, nonchè dell’art. 2948 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè comma 1, n. 5, per avere la Corte d’appello ritenuto che le prestazioni eseguite dal R. per l’Associazione Sportiva L.O. siano riconducibili all’istituto del distacco e conseguentemente per aver confermato l’esistenza di un unico rapporto di lavoro tra Fit e R. a far data dal 1972 al 2000 e disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata dal FIT. Rileva che, in contrasto con quanto affermato in sentenza riguardo alla remunerazione su base annuale del R. da parte della Federazione anche in relazione alle prestazioni eseguite presso l’associazione O., a sostegno della tesi circa la sussistenza del distacco, dalla documentazione prodotta nel fascicolo di primo grado risultava, al contrario, la remunerazione diretta del predetto da parte della menzionata associazione.

5.2.La censura si appunta sul contenuto di alcuni documenti ritenuti dimostrativi della remunerazione del R. da parte dell’associazione L.O., documenti che non sono stati riprodotti in ricorso, nè degli stessi è stato specificato, se pure in maniera sommaria, il contenuto, essendosi limitato il ricorrente a indicare la sede della produzione e la relativa numerazione. Il motivo, di conseguenza, è inammissibile. E’ imposto, infatti, al ricorrente dall’art. 369 c.p.c., n. 4 e dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il rituale adempimento dell’onere di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui esso si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura (cfr. Cass. Sez. 3, n. 8569 del 09/04/2013, Rv. 625839 – 01, Cass. Sez. 5, n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120 – 01). L’esposta censura non risulta rispettosa delle indicate norme.

6. Con il terzo motivo la Federazione deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello omesso ogni provvedimento in favore della FIT in relazione alla domanda restitutoria esperita in sede d’appello.

6.2. Il motivo difetta della necessaria specificità. Ed invero lo stesso non risulta corredato da adeguato supporto in termini di allegazione documentale a mente dell’art. 369 c.p.c., n. 4 e specifica indicazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non risultando prodotto l’atto d’appello dal quale evincere che la domanda restitutoria sia stata proposta nei termini indicati, nè di tale atto è specificata la collocazione nel fascicolo processuale, mediante puntuale indicazione della sua ubicazione. Va richiamato sul punto il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale in tema di ricorso per cassazione, ai fini della ammissibilità del motivo con il quale si lamenta un vizio del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per erronea individuazione del “chiesto” ex art. 112 cod. proc. civ. è necessario che il ricorrente indichi le espressioni con cui detta deduzione è stata formulata nel giudizio di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10605 del 30/04/2010, Rv. 612776).

7. Sulla base delle svolte argomentazioni devono essere rigettati il ricorso principale e quello incidentale. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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