Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8249 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 03/06/2020, dep. 24/03/2021), n.8249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9721-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO FALCONE;

– ricorrente –

contro

A.A., AN.MA.PI., A.P.,

AN.AN., M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 323/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata l’08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dalla domanda, proposta innanzi al Tribunale di Foggia, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., da A.A. e An.Ma.Pi., avente ad oggetto la dichiarazione di simulazione assoluta dell’atto per notar C. di San Severo del (OMISSIS), con il quale An.An., A.P. e A.M. avevano trasferito un immobile ed un terreno a M.M., già promesso in vendita alle ricorrenti con contratto preliminare del (OMISSIS);

– le ricorrenti chiesero anche emettersi sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento coattivo dei beni oggetto dell’atto simulato;

– con ordinanza del 28.12.2012, il Tribunale di Foggia dichiarò la simulazione assoluta dell’atto di compravendita del 2.4.2010 e trasferì la proprietà dei beni oggetto dell’atto di compravendita ad A.A. e An.Ma.Pi.;

– la Corte d’appello di Bari, con sentenza dell’8.2.2019, confermò la sentenza di primo grado;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.M. sulla base di quattro motivi;

– gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO

che:

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte d’appello rigettato le richieste istruttorie proposte in sede di gravame sulla base della disciplina prevista per il rito ordinario, qualora la parte dimostri di non averle potute richiedere per causa non imputabile; diversamente, nel rito sommario non sarebbe necessario provare che le prove fossero state richieste in primo grado ma sarebbe sufficiente verificarne la loro indispensabilità;

– con il quarto motivo di ricorso, si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine alla richiesta di nuove prove in appello, consistente nella prova testimoniale e nell’interrogatorio formale;

– i motivi, che per la loro connessione, meritano una trattazione congiunta, non sono fondati;

– l’art. 702 quater c.p.c. prevede testualmente che in appello “sono ammessi nuovi mezzi di prova quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostra di non aver potuto produrli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile”;

– le Sezioni Unite, con sentenza del 04/05/2017, n. 10790 hanno affermato che la “prova nuova indispensabile”, ai fini del superamento dello sbarramento in appello, è quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado;

– le Sezioni Unite hanno quindi precisato che il concetto di “prova nuova indispensabile”, prevista dall’345 c.p.c., comma 3, nella versione precedente la modifica apportata dal D.L. n. 83 del 2012, è applicabile al giudizio d’appello previsto dall’art. 437, comma 2 ed al rito sommario, di cui all’art. 702-quater c.p.c.;

– la corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dei principi regolatori della nuova prova in appello, escludendo l’indispensabilità delle prove orali chieste in secondo grado, qualificate in sentenza come “irrilevanti ai fini della decisione, alla luce delle emergenze documentali in atti” (pag. 13, quartultimo capoverso);

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 702 ter c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere il giudice di primo grado trasformato il rito da sommario ad ordinario sol perchè non erano stati articolati mezzi istruttori;

– il motivo è infondato;

– la mancata conversione del rito sommario in rito ordinario coinvolge un’attività discrezionale del giudice, dalla quale non può derivare alcun motivo di nullità del giudizio di primo grado per violazione dei diritti processuali e di difesa (Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, n. 22158; Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, n. 24538);

– con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di CTU e sulla richiesta di nuove prove:

– il motivo è inammissibile:

– il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riferimento alla mancata ammissione delle richieste istruttorie ma con riferimento alle domande od eccezioni proposte dalle parti, nè è configurabile il vizio motivazionale, previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che va ravvisato nell’ipotesi di mancato esame di un fatto storico decisivo per il giudizio e non in relazione alle istanze istruttorie, la cui rilevanza probatoria è rimessa al giudice di merito (Cassazione civile, sez. I, 20/06/2017, n. 15190; Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n. 8053);

– il ricorso va, pertanto, rigettato;

– non deve provvedersi sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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