Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8249 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/03/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 22/03/2019), n.8249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25336/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1429/19/2017 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 31/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 29/01/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento di un maggior reddito non dichiarato ai fini IRPEF’ emesso con riferimento all’anno d’imposta 2008 sulla scorta delle risultanze di indagini bancarie, affermando che “le numerose ed ingenti operazioni finanziarie e bancarie accertate nel corso delle indagini”, trovavano giustificazione nell’appartenenza del contribuente ad un sodalizio criminale dedito all’organizzazione dell’evasione fiscale di numerose società, accertato con sentenza penale irrevocabile;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l’intimato;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2, art. 36, comma 2, e artt. 53 e 61, è incentrato sul difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, sub specie di motivazione apparente.

2. Con il secondo motivo di ricorso vengono dedotti plurimi errores in iudicando della sentenza impugnata, in violazione e falsa applicazione degli artt. 3,23,53,97 e 111 Cost., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e degli artt. 7,38, 41-bis e 43, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 4, e art. 34-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006, dell’art. 654 c.p.p. e del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20.

3. Con il terzo motivo è dedotto un vizio motivazionale, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, costituiti dalle risultanze della verifica delle movimentazioni bancarie, dalla (inesistenza di documentazione idonea ad escludere in modo specifico la rilevanza reddituale di tali movimentazioni e dalla (irrilevanza della sentenza penale di assoluzione del contribuente dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4.

4. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza perchè corredata da motivazione apparente, è fondato e va accolto, restando assorbiti gli altri.

5. Va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata).

5.1. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

5.2. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

5.3. Va altresì ricordato che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

6. La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di “motivazione apparente” e comunque “perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, si pone sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”.

6.1. La CTR lombarda, infatti, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che “le numerose ed ingenti operazioni finanziarie e bancarie accertate nel corso delle indagini”, trovavano giustificazione nell’appartenenza del contribuente ad un sodalizio criminale dedito all’organizzazione dell’evasione fiscale di numerose società, accertato con sentenza penale irrevocabile. Orbene, tali considerazioni/affermazioni non estrinsecano il percorso argomentativo che ha indotto i giudici di appello a tale convincimento e pertanto nel loro – limitato – ordito realizzano un tipico esempio di “motivazione apparente”, così come denunciato nella censura de qua, oltre che di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, posto che non è dato comprendere perchè l’accertata appartenenza del M. ad un sodalizio criminale dedito all’evasione fiscale – che contrasta con quanto affermato dalla ricorrente circa l’intervenuta assoluzione del medesimo dal reato di dichiarazione infedele, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4 – escluderebbe la riconducibilità al predetto contribuente dei flussi delle movimentazioni bancarie risultanti dai conti correnti bancari intestati e riconducibili al medesimo, e neppure è dato comprendere perchè “le numerose ed ingenti operazioni finanziarie e bancarie accertate nel corso delle indagini” e contestate al M. “trova(va)no giustificazione” “nell’ambito di tale sodalizio”.

7. Conclusivamente, quindi, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla competente CTR perchè riesamini la vicenda processuale fornendo congrua motivazione, e regolamenti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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