Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8249 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 11/04/2011), n.8249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14916-2009 proposto da:

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e ROMEO LUCIANA,

che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.A., P.V., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato

MARGHERITA VALENTINI, rappresentati e difesi dall’avvocato DEL

VECCHIO MASSIMILIANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2008 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

TARANTO, depositata il 15/10/2008, r.g.n. 126/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato RITA RASPANTI per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27.5 – 15.10.2008 la Corte d’Appello di Lecce rigettò l’impugnazione proposta dall’Inail nei confronti di P.V. e T.A. avverso la sentenza di prime cure che aveva riconosciuto il diritto alla percezione della rendita ai superstiti con decorrenza dal 17.12.1991, giorno successivo alla morte del dante causa T.V..

A fondamento del decisum, per quanto ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale osservò che il giorno di decorrenza della rendita era stato esattamente individuato dalla sentenza di prime cure alla luce del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 105, comma 2, rispondendo tale previsione normativa all’esigenza di evitare soluzione di continuità nel sostentamento degli stretti congiunti viventi a carico dell’assicurato deceduto.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inail ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. Gli intimati P.V. e T.A. hanno resistito con controricorso eccependo altresì il difetto di valida procura in capo ai difensori dell’Istituto ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La procura ad litem è stata rilasciata, in calce al ricorso, dal dott. Franco Papa, Dirigente con incarico di livello generale, siccome Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, nominato con Delib. Presidente Commissario Straordinario dell’Inail 22 dicembre 2008, n. 115.

Questa Corte è abilitata all’esame diretto degli atti inerenti l’ammissibilità del ricorso; ha potuto così vendicare che effettivamente al ridetto dott. P.F., con la ricordata Delib. Commissariale n. 115 del 2008, venne conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di titolare e responsabile dell’andamento dell’attività amministrativa e produttiva della Direzione Centrale Prestazioni.

Trova pertanto applicazione nella specie il principio secondo cui, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001 (che, nel riordinare le norme in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, già entrate in vigore con il D.Lgs. n. 29 del 1993, all’art. 16 espressamente dispone che “i dirigenti generali promuovono e resistono alle liti che hanno il potere di conciliare e transigere”), deve ritenersi attribuita ai dirigenti generali della pubblica amministrazione la legittimazione processuale attiva e passiva nelle controversie riguardanti l’amministrazione cui sono preposti (cfr, con specifico riferimento a procura rilasciata da dirigente dell’Inail, Cass., n. 3445/2004; nonchè, in generale, Cass., n. 19558/2006).

L’eccezione all’esame va dunque disattesa.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Istituto ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 105 assumendo che: – nella specie il decesso del dante causa si era verificato il (OMISSIS) e che i superstiti avevano presentato la domanda amministrativa in data 17 aprile 2003;

– tale domanda non poteva ritenersi prescritta, nonostante il superamento del termine triennale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 per essere sopravvenuta la conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto in epoca di molto successiva a quella della morte;

– la corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 105 anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 116/1969 e n. 31/1991, dovrebbe imporre di determinare la decorrenza del diritto dalla data della domanda “tardiva”.

3. Deve premettersi che, nel presente giudizio, non si fa questione di intervenuta prescrizione del diritto, che lo stesso Istituto ricorrente riconosce non verificatasi, stante la solo sopravvenuta conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto stesso, in sostanziale applicazione, quindi, dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale, seppure con riferimento all’ipotesi di rendita per inabilità permanente, nella ridetta sentenza n. 116/1969.

Tanto premesso deve rilevarsi che la disposizione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 105, comma 2 (“Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte”) è assolutamente inequivoca, anche nell’esplicitazione dell’intenzione del legislatore, nella sua portata precettiva, sicchè, a mente dell’art. 12 preleggi, non può essere alla stessa attribuito altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.

Trattasi inoltre di disposizione di carattere speciale, che come tale deroga al principio di carattere generale della decorrenza della prestazioni previdenziali dalla proposizione della relativa domanda.

Questione del tutto distinta è evidentemente quella della decorrenza della prescrizione, che, dovendosi ammettere il differimento del dies a quo al momento della effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto, consente la valida proposizione della domanda anche oltre i termini previsti dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 senza che tuttavia da ciò possa inferirsi la modificazione della decorrenza della prestazione.

Del resto, diversamente opinando, verrebbero ad essere vanificati proprio i principi (inerenti al decorso della prescrizione) sanciti dalle sentenze della Corte Costituzionale richiamate dall’Istituto ricorrente, poichè ritenere che i ratei anteriori alla presentazione della domanda non siano dovuti comporterebbe, di fatto, l’estinzione del diritto per il periodo in cui lo stesso non poteva esser fatto valere.

Avendo la Corte territoriale giudicato in conformità dei suddetti principi, il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

Resta da precisare che esulano dall’ambito del presente giudizio di legittimità, in difetto di specifico motivo di ricorso sul punto, le questioni, pur sollevate nei gradi di merito, inerenti alla decorrenza degli accessori sui ratei pregressi.

4. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore del difensore dei controricorrenti, avv. Massimiliano Del Vecchio, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, da distrarsi a favore del difensore avv. Massimiliano Del Vecchio, che liquida in Euro 29,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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