Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8248 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 28/04/2020), n.8248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14140-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VALENTINA SASSANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 396/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – C.M., cittadino del Mali, ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 1^ marzo 2018 con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale che aveva disatteso la sua opposizione alla decisione della competente Commissione territoriale di rigetto della domanda di protezione sussidiaria o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

3. – La proposta del relatore non è stata contrastata da memoria di parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. – Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia omesso di valutare in modo approfondito le doglianze difensive relative alla situazione del paese d’origine del ricorrente, concernenti non soltanto l’area del nord del Mali, bensì le condizioni dell’intero paese, di guisa che la Corte d’appello era incorsa in motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia.

Ritenuto che:

5. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

6. – Il ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto.

6.1. – Esso è difatti in primo luogo volto a mettere in discussione l’adeguatezza motivazionale del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il quale, però, consente esclusivamente di dolersi della omessa considerazione di uno specifico fatto storico decisivo e controverso: specifico fatto storico del quale nel motivo di ricorso non è menzione.

6.2. – D’altro canto, il provvedimento impugnato si fonda non soltanto sulla valutazione della situazione del Mali, ma, ancor prima, sulla non credibilità del richiedente, ratio decidendi, questa, di per sè idonea a sostenere il provvedimento impugnato, che la censura proposta ha omesso integralmente di considerare.

7. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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