Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8248 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9880-2016 proposto da:

A.S., T.S., T.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ARNO 88, presso lo studio dell’avvocato

FILIPPO UNGARI TRASATTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 603/2015 della COMM. TRIB. REG. UMBRIA,

depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. A.S., T.S. e T.A. ricorrono, con tre motivi illustri con memoria e contrastati dall’Agenzia delle entrate, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR, in causa avverso avvisi di liquidazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale su provvedimento di esecutività, non definitivo, di pronuncia arbitrale dispositiva di trasferimento immobiliare in controversia ex art. 2932 c.c., ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell’originario ricorso, per la parte relativa alla debenza dell’imposta di registro.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione. Deducono i ricorrenti che la CTR abbia definito la motivazione della sentenza di primo grado, prima, come caratterizzata da “estrema (non condivisibile) sinteticità”, dopo, come tuttavia adeguata a sorreggere il decisum e ciò senza “fornire una spiegazione giuridica e logica circa il superamento del grado di sinteticità”;

2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 323 e 324 c.p.c. e dell’art. 282 c.p.c. per avere la CTR ritenuto l’imposta di registro dovuta, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, malgrado il lodo fosse stato impugnato;

3. con il terzo motivo di ricorso viene denunciata violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 20 e dell’art. 53 Cost. per avere la CTR ritenuto l’imposta di registro dovuta malgrado che il trasferimento non avesse ancora avuto luogo;

4. il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.). La sentenza in epigrafe ha dato risposta alle eccezioni sollevate dai ricorrenti con affermazioni autonomamente motivate (contro le quali sono indirizzati il secondo e il terzo motivo di ricorso per cassazione) e non con rinvio alla sentenza di primo grado. Per ciò stesso l’assenza di “una spiegazione giuridica e logica circa il superamento del grado di sinteticità” ravvisata dai giudici di appello nella sentenza di primo grado è del tutto inifluente;

5. il secondo ed il terzo motivo di ricorso -che in quanto connessi in modo stretto possono essere assieme- sono infondati. La norma di riferimento, contenuta nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, comma 1, stabilisce che “Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, …”). Questa Corte ha affermato in più occasioni che, poichè alla luce del testo normativo “il fatto che determina l’insorgere della obbligazione tributaria prescinde dalla attualità degli effetti dell’atto soggetto a registrazione”, “l’assenza di effetto traslativo definitivo non impedisce la tassazione della sentenza ex art. 2932 c.c. che, comunque, deve essere effettuata in ragione del contenuto economico dell’atto surrogato dalla sentenza medesima” (Cass. n. 4627/2003, in motivazione. La sentenza è così massimata: “In tema di imposta di registro, qualora il promissario acquirente richieda ed ottenga, ex art. 2932 c.c., una sentenza produttiva degli effetti del contratto, non concluso, di trasferimento oneroso della proprietà di un immobile, la sentenza, ancorchè non ancora divenuta definitiva, è legittimamente assoggettata ad imposta proporzionale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37”. In senso conforme, Cass. n. 29293/2017; Cass. n. 17053/2013; Cass. n. 6116/2011; Cass.23468/2007). La CTR, attenutasi alla giurispudenza di legittimità, ha fatto corretta applicazione del disposto legislativo;

6. il ricorso deve essere rigettato;

7. le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere alla Agenzia delle entrate le spese del giudizio, liquidate in Euro 4000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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