Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8248 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 07/04/2010), n.8248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MANGIARATTI DI MANGIARATTI SANTO & C. DITTA S.A.S. e

A.R.S.E.C.A.O. –

ASSOCIAZIONE REGIONALE SICILIANA ESPORTATORI COMMERCIANTI DI AGRUMI E

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA presso lo

studio dell’avvocato BERTOLONE EIAGIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GUERRERA GRIMALDI GIUSEPPE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 454/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/08/2006 r.g.n. 1716/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catania ha respinto, con sentenza depositata il 4 agosto 2006, l’appello proposto da Mangiaratti di Mangiaratti Santo & C. s.a.s. e dall’A.R.S.E.C.A.O. (intervenuta in giudizio quale associazione rappresentativa della categoria di imprese) nei confronti dell’INPS avverso la sentenza dell’8 aprile 2003, con la quale il Tribunale della medesima città aveva respinto la domanda di riconoscimento del diritto della società alla rideterminazione dei contributi agricoli per i lavoratori occupati nell’impresa negli anni 1991-2001 ai sensi del Regolamento CEE n. 2052/88 e di condanna alla restituzione degli importi contributivi versati in eccedenza.

La sentenza della Corte d’appello di Catania viene ora impugnata per cassazione dalle due soccombenti, con un duplice motivo.

Resiste alle domande l’INPS con un rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.

La parte ricorrente lamenta al riguardo che la Corte territoriale, fornendo peraltro una motivazione basata in via esclusiva sul richiamo della giurisprudenza, abbia ritenuto la non specificità dell’appello, senza considerare che la decisione di primo grado si fondava su una motivazione per niente specifica e che, d’altra parte, si trattava di questioni di diritto per le quali jura novit curia.

2 – Con il secondo motivo viene ribadita l’eccezione di illegittimità costituzionale, già sollevata nel giudizio di merito, in riferimento alla mancata estensione dei benefici previsti per le zone montane alle imprese operanti in Sicilia, regione indicata nei regolamenti CEE come “frontaliere e ultrasvantaggiata”.

3 – Il primo motivo è fondato nei limiti delle seguenti considerazioni.

La decisione impugnata ha richiamato alcune pronunce di questa Corte relative alla portata e ai limiti del principio di specificità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ma tale richiamo – contrariamente a quanto presuppone la parte ricorrente – non costituisce una autonoma ragione della decisione in quanto, viceversa, la ritenuta inidoneità del gravame si fonda sulla mancanza di “una specifica critica alle ragioni del rigetto “.

Così individuata la ratio decidendi, essa è meritevole di censura alla stregua dei principi generali in tema di modalità di proposizione dell’appello, che si compendiano nella regola, più volte affermata nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’onere di specificità dei motivi – nel senso che la manifestazione volitiva dell’appellante, intesa ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, deve essere sorretta da una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione di quest’ultima e proporzionata alla sua maggiore o minore specificità – va coordinato con il principio jura novit curia che, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., presiede alla soluzione delle questioni di diritto (essendo invece necessario, per il cd. giudizio di fatto, pronunciare juxta alligata et probata ai sensi dell’art. 115 c.p.c.) (cfr., ex pluribus, Cass., sez. un., n. 4991 del 1987; n. 9628 del 1993; Cass. n. 11934 del 1995).

Nella specie, le censure sollevate dall’impresa appellante – riferite puntualmente in questa sede – consistevano nella contestazione della soluzione giuridica adottata dal Tribunale, secondo cui dalle norme comunitarie invocate dall’impresa – che avevano solo prospettato un modello di intervento, quale la istituzione di fondi strutturali, ad opera degli Stati membri – non poteva derivare alcuna posizione soggettiva tutelabile. Esse erano pertanto idonee ad introdurre nel giudizio d’appello la relativa quaestio juris e ad attivare conseguentemente l’obbligo del giudice di pronunciare in ordine alla medesima, a prescindere dall’allegazione di singoli argomenti intesi a dimostrare la erroneità della decisione del giudice di primo grado.

4 – In tali termini, il motivo va accolto, con il conseguente assorbimento del secondo motivo.

5 – La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, cui è rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

 

 

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