Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8247 del 26/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 8247 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 17735-2013 proposto da:
CAPUANO

GIUSEPPE,

C. F.

CPNGPP67C21L259F,

rappresentanto e difeso dall’avvocato MARIO ROSSI
DENZA, domiciliato in Roma Piazza Cavour presso la
cancelleria della Corte di Cassazione, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2016
647

contro

NUOVA CASTELLI S.P.A. C.F. 01357320355 in persona del
legale rappresentante pro tempore, SOFINC S.P.A. C.F.
01566100358 in persona del legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 26/04/2016

AS)
tempore, rappresentantn e difese dall’avvocato PIETRO
LOSI, domiciliate in Roma Piazza Cavour presso la
cancelleria della Corte di Cassazione, giusta delega
in atti;

controricorrenti

di BOLOGNA, depositata il 02/04/2013 R.G.N. 1055/11;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato MARIO ROSSI DENZA;
udito l’Avvocato PIETRO LOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del primo motivo del ricorso i Ag
assorbiti gli altri.

avverso la sentenza n. 221/2013 della CORTE D’APPELLO

R.G. n. 17735113

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 456/11 il Tribunale di Reggio Emilia ordinava alla Nuova
Castelli S.p.A. la reintegra nel posto di lavoro di Giuseppe Capuano e il
pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dal dì del licenziamento
(13.11.09), al netto dell’aliunde perceptum.

intimato, (per giustificato motivo oggettivo) da soggetto ormai sfornito della
relativa legittimazione negoziale, cioè dalla Italcheese S.p.A., società che prima
del 13.11.09 aveva già affittato l’azienda (presso la quale lavorava, fra gli altri,
anche Giuseppe Capuano) alla Nuova Castelli S.p.A., contratto d’affitto avente
decorrenza 9.11.13 e nel quale la clausola che limitava il passaggio di taluni
dipendenti era da considerarsi nulla per violazione dell’art. 2112 c.c.
Con sentenza depositata il 2.4.13 la Corte d’appello di Bologna, in totale
riforma della pronuncia di prime cure, rigettava la domanda di Giuseppe
Capuano e compensava per intero le spese del doppio grado.
Statuiva la Corte territoriale che in realtà l’affitto d’azienda di cui al contratto
fra la Italcheese S.p.A. e la Nuova Castelli S.p.A. del 4.11.09 non aveva mai
avuto effetto in quanto sottoposto a condizione sospensiva non verificatasi. Di
conseguenza, allorquando (solo il 24.12.09) era intervenuta una nuova e
diversa cessione d’azienda dall’una società all’altra, mediante conferimento
della proprietà dell’azienda della Italcheese S.p.A. alla Nuova Castelli S.p.A., il
rapporto di lavoro di Giuseppe Capuano risultava essere stato già validamente
risolto dalla cedente.
Per la cassazione della sentenza ricorre Giuseppe Capuano affidandosi a tre
motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.
Nuova Castelli S.p.A. e SOFINC S.p.A. (già Italcheese S.p.A.) resistono con
unico controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Preliminarmente va disattesa l’eccezione, sollevata dalla difesa del
ricorrente, concernente la notifica del controricorso.
Quanto alla lamentata incompetenza dell’UNEP di Reggio Emilia, da dove è
partita la notifica del controricorso a mezzo del servizio postale, basti ricordare
che la nullità della notifica del controricorso perché eseguita da ufficiale
giudiziario territorialmente incompetente è sanata (ex art. 156 co. 3 0 c.p.c.)
ove l’atto abbia raggiunto lo scopo di portare tempestivamente le deduzioni
1

Ciò il primo giudice affermava in base al rilievo che il licenziamento era stato

k.0 n. 17735/13

dell’avversario a conoscenza del ricorrente, che abbia accettato il
contraddittorio difendendosi nel merito (cfr. Cass. n. 11524/97), come
Giuseppe Capuano ha fatto tramite il proprio difensore, comparso all’udienza
innanzi a questa S.C. e difesosi anche nel merito.
Lo stesso dicasi per l’eccepita nullità per essere stata eseguita la notifica del

esame) presso .il domicilio eletto in Napoli, via Ludovico Astore n..1, anziché
all’indirizzo di posta elettronica certificata da lui indicato nell’intestazione del
ricorso per cassazione.

2.1. – Il primo mezzo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonché mancato esame
d’un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte territoriale
ammesso le ulteriori prove testimoniali chieste dal lavoratore a sostegno delle
tre domande formulate nel ricorso introduttivo di lite e cioè quella di nullità
della clausola che sottoponeva a condizione sospensiva l’affitto d’azienda
stipulato il 4.11.09 fra Italcheese S.p.A. e Nuova Castelli S.p.A., quella – chiesta
in subordine – di accertamento della dissimulazione (mediante detto contratto
di affitto d’azienda) d’un vero e proprio contratto di conferimento d’azienda sin
dal 4.11.09 (cioè da epoca anteriore al licenziamento intimato dalla cedente
Italcheese S.p.A.) e quella, chiesta in via ancor più gradata, di accertamento
dell’insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del
licenziamento intimato, con conseguente nullità e/o inefficacia del recesso
medesimo e di reintegra del Capuano nel posto di lavoro presso la Italcheese.
Censura sostanzialmente analoga viene fatta valere con il secondo mezzo di
ricorso, sotto forma di denuncia di violazione e/o falsa applicazione degli artt.
1414 e ss. c.c., nella parte in cui la Corte territoriale non ha ammesso le prove
sollecitate dal Capuano per dimostrare la simulazione del contratto di affitto
d’azienda, che fin dal 4.11.09 occultava una vendita dell’azienda dalla
Italcheese S.p.A. alla Nuova Castelli S.p.A. (poi formalizzata soltanto dopo il
licenziamento dell’odierno ricorrente).
Con il terzo mezzo ci si duole di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1419
e ss. c.c. e dell’art. 2112 c.c., per avere la sentenza impugnata omesso di
dichiarare nulla la clausola del contratto di affitto del 4.11.09 che escludeva
solo due dipendenti della Italcheese S.p.A., fra cui il Capuano, dal passaggio

2

controricorso al difensore del ricorrente (avv. Mario Rossi Denza, nel caso in

Ri G. n 17735/13
alla Nuova Castelli S.p.A., clausola sostituita di diritto dalla norma imperativa di
cui all’art. 2112 c.c.

2.2. – I primi due motivi di doglianza – da esaminarsi congiuntamente perché
connessi – sono infondati.
Lo stesso ricorso ammette che in primo grado è stata svolta attività istruttoria
mediante audizione delle parti ed escussione dei testi sui capitoli di prova.
A norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale – come tale
insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio
convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità,
l’affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie,
quelle ritenute idonee e rilevanti, con l’unico limite di supportare con congrua e
logica motivazione l’accertamento eseguito (v.,

ex aliis, Cass. n. 2090/04;

Cass. S.U. n. 5802/98).
Ora, non solo rientra nelle attribuzioni dei giudici di merito la scelta dei mezzi
istruttori da ammettere e la riduzione delle liste testimoniali eventualmente
sovrabbondanti, ma il ricorso in oggetto non si rivela – a monte – neppure
autosufficiente perché non trascrive né allega i capitoli di prova, rilevanti e
ammissibili, che a suo dire sarebbero stati ingiustamente trascurati dalla Corte
territoriale, così impedendo ogni verifica circa la dedotta violazione del diritto
alla prova e, segnatamente, del diritto di dimostrare l’asserita simulazione del
contratto di affitto in dissimulazione d’una già efficace vendita dell’azienda che,
sempre secondo l’impostazione di parte attrice, sarebbe stata pattuita fra
Itaicheese S.p.A. e Nuova Castelli S.p.A. in data anteriore al licenziamento
dell’odierno ricorrente, prova che la gravata pronuncia ha escluso emergesse
dalle deposizioni acquisite.
Il ricorso si rivela, ancora, non autosufficiente riguardo al contenute delle altre
prove chieste in ordine all’asserita insussistenza del giustificato motivo
oggettivo posto a base del licenziamento intimato.
Ogni ulteriore disquisizione a riguardo si traduce in una sostanziale
sollecitazione affinché si rivaluti e si integri il materiale istruttorio, operazione
non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di omessa
ammissione di ulteriori mezzi di prova.
Ne consegue che non merita censura la sentenza impugnata nella parte in cui
nega che vi sia prova della simulazione dedotta dall’odierno ricorrente e
afferma che il mancato verificarsi della condizione sospensiva cui era sottoposta
3

/-

i.

R.G n. 17735/13
/

l’efficacia del contratto di affitto stipulato il 4.11.09 tra Italcheese S.p.A. e
Nuova Castelli S.p.A. ha reso il contratto medesimo inoperante.
L’inefficacia dell’affitto di azienda ha fatto sì – come correttamente statuito dai
giudici d’appello – che il Capuano fosse ancora dipendente della Italcheese

2.3. – Il rigetto dei primi due motivi di ricorso comporta la reiezione anche del
terzo: infatti, una volta accertata l’inefficacia – per mancato avverarsi della
relativa condizione sospensiva – dell’affitto di azienda stipulato il 4.11.09, è
vano domandarsi se ne fosse o meno valida la clausola che escludeva solo due
dipendenti della Italcheese S.p.A., fra cui il Capuano, dal passaggio alla Nuova
Castelli S.p.A.
3.1. – In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di
legittimità si compensano, in considerazione dell’esito alterno dei gradi di
merito.
È appena il caso di notare che l’istanza di sospensione dell’esecuzione della
sentenza impugnata che si legge in ricorso – oltre che inammissibile vuoi perché
la pronuncia della Corte territoriale non contiene alcun capo suscettibile di
esecuzione, vuoi perché ex art. 373 c.p.c. un’eventuale inibitoria va presentata
non già a questa Corte, ma al giudice che ha pronunciato la sentenza gravata è comunque superata dal rigetto del ricorso di Giuseppe Capuano.
P.Q. M .

La Corte
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1
co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso #243~ a norma del co. 1 bis
dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17.2.16.

S.p.A. al momento del licenziamento da quest’ultima intimatogli.

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