Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8247 del 22/03/2019
Cassazione civile sez. VI, 22/03/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 22/03/2019), n.8247
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24957-2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
A.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 668/01/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 22/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/01/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimato, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, rilevato l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria appellante della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello, dichiarava, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 e art. 53, comma 2, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento di maggiori imposte ai fini IVA, IRAP ed IRPEF relativamente all’anno di imposta 2008 e rigettava l’appello incidentale proposto dalla società appellata.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale l’Agenzia ricorrente ha depositato istanza con la quale, dato atto della intervenuta definizione della vertenza ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese processuali.
3. Il Collegio, preso atto della suddetta dichiarazione, non può che accogliere la richiesta avanzata dalla ricorrente, nulla dovendo disporre in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimato.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019