Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8247 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 07/04/2010), n.8247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE

SANTE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati RASPANTI RITA, LA PECCERELLA LUIGI

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 02/05/2006, rep. n. 70652;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 931/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/01/2006 R.G.N. 548/02;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARCO PIVETTI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione,

provvedendo in camera di consiglio, voglia accogliere il ricorso per

manifesta fondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che la Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 12 gennaio 2006, ha respinto l’appello proposto da P. M.V. nei confronti dell’INAIL avverso la sentenza del 7 marzo 2002, con la quale il Tribunale di Forlì, pur riconoscendo la natura professionale della malattia denunciata dalla ricorrente, non le aveva attribuito alcuna indennità a carico dell’INAIL, in quanto aveva ritenuto la conseguente inabilità permanente inferiore al minimo indennizzabile;

che, in proposito, la Corte territoriale, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico incaricato dall’ufficio, ha individuato nel 10% il deficit funzionale permanente conseguente alla malattia professionale (quindi inferiore alla soglia dell’11% all’epoca stabilita per poter fruire di una rendita) ed ha escluso di poter tenere conto, ai fini del riconoscimento di una unica rendita vitalizia, di preesistenti esiti di un infortunio occorso alla P. nel 1967 (per il quale l’INAIL aveva riconosciuto un grado di inabilità permanente del 15%), in ragione del fatto che la relativa rendita era stata poi liquidata in capitale;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione P.M.V., deducendo la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 79 e 80 e dell’art. 112 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione;

che, in proposito, la ricorrente sostiene di non aver mai chiesto la costituzione di una rendita unica, ma solo la rendita conseguente alla malattia professionale denunciata con applicazione della cd.

formula Gabrielli, che è quella a cui deve ricorrersi nel caso in esame, in quanto riconducibile alla fattispecie considerata dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 79, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, mentre evidentemente la Corte territoriale ha ritenuto di fare applicazione dell’art. 80 di tale T.U., relativo al diverso caso della costituzione di una rendita vitalizia unificata;

che il P.G. presso questa Corte ha chiesto per iscritto l’accoglimento del ricorso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza dello stesso;

che la difesa della P. ha depositato una memoria per ribadire le proprie richieste;

rilevato che, a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 79 “il grado di riduzione permanente della attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti … da infortuni … liquidati in capitale ai sensi dell’art. 75, deve essere rapportato non alla attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto di preesistenti inabilità” (cd. formula Gabrielli);

che, diversamente, il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 80, disciplina l’ipotesi in cui il titolare attuale di una rendita INAIL sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita per inabilità, disponendo che in tal caso si procede alla costituzione di un’unica rendita determinata secondo i criteri ivi indicati;

ritenuto che il fatto rappresentato in giudizio a fondamento della domanda di liquidazione di una rendita vitalizia (e accertato dai giudici di merito) è pienamente riconducibile alla fattispecie di cui alla norma di cui al citato art. 79 e non alla diversa ipotesi che da luogo alla rendita unificata disciplinata dall’art. 80 del citato D.P.R.;

che l’originaria domanda della ricorrente alludeva appunto all’applicazione della formula Gabrielli, attraverso il richiamo, operato in sede di richiesta di C.T.U., al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 79;

che pertanto il ricorso è manifestamente fondato e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, alla Corte d’appello di Firenze.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

 

 

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