Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8246 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 28/04/2020), n.8246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13783-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO BONATESTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALI, DI BOLOGNA SEZIONE

DI FORLI’ CESENA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2621/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. M.A., cittadino del Bangladesh, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 6 novembre 2017 con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. Non spiega difese l’amministrazione intimata.

3. La proposta del relatore non è stata contrastata da memoria di parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. – Il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2, e art. 2, comma 14, lett. c), censurando la sentenza impugnata per aver omesso di acquisire le necessarie informazioni sulla situazione del paese di provenienza del ricorrente.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurando la sentenza impugnata per aver negato il riconoscimento della protezione umanitaria.

Ritenuto che:

5. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

6. – Il ricorso è inammissibile.

6.1. -E’ inammissibile il primo motivo.

Esso è inammissibile giacchè non risponde al vero che la Corte d’appello abbia omesso di acquisire le necessarie informazioni sulla situazione del paese di provenienza del ricorrente: si legge difatti a pagina 8 della sentenza impugnata che: “Accreditate fonti internazionali (rapporto HRW Bangladesh 2016; Country Report of Human Rights Practices UNCHR; rapporto Amnesty 2016-2017) danno tutte atto di una difficile situazione soprattutto con riferimento agli oppositori politici… nonche di trattamenti discriminatori nei confronti di categorie deboli… Tuttavia l’appellante non rientra in alcuna di queste categorie. Anche il livello di conflittualità interna descritto dalle fonti citate è tale da individuare condizioni di rischio in capo a soggetti specificamente individuati ed escono, quindi, una violenza indiscriminata, quand’anche di matrice terroristica, in quanto rivolta nei confronti di stranieri, attivisti indipendenti nel campo dei diritti umani, blogger; accademici, studenti universitari, minorane religiose o sessuali”. Nè rileva che tale menzione sia collocata nella parte della sentenza dedicata al diniego della protezione umanitaria, dovendosi la motivazione addotta a fondamento del rigetto dell’impugnazione essere considerata nel suo complesso.

6.2. -Il secondo motivo è inammissibile.

In questo caso ricorrono almeno due profili d’inammissibilità.

In primo luogo il motivo è inammissibile poichè il giudice di merito ha escluso che il richiedente versasse in situazione di vulnerabilità, non appartenendo ad alcuna delle categorie esposte al rischio di subire, in caso di rientro nel proprio paese di provenienza, la privazione dell’esercizio dei diritti fondamentali: di guisa che il motivo, lungi dal porre in discussione il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, mira a rimettere in discussione, per l’appunto inammissibilmente, il giudizio di fatto riservato alla valutazione del giudice di merito.

In secondo luogo il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, giacchè si assume che il richiedente, in grado d’appello, avrebbe comprovato un effettivo grado di integrazione sociale e lavorativa di cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, neppure considerando la sua condizione di estrema povertà, senza, tuttavia, che risulti indicato in qual modo e dove siffatte circostanze, nient’affatto menzionate nella sentenza impugnata, risulterebbero: e ciò a tacere del rilievo che l’integrazione non è di per sè giustificativa del riconoscimento della protezione umanitaria (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29460).

7. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a

norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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