Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8246 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12286-2014 proposto da:

IDEA COSTRUZIONI DUE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO ZANETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2012 della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge o, in

subordine, per la remissione alla Pubblica Udienza.

 

Fatto

PREMESSO E CONSIDERATO

che:

1. La srl Idea Costruzioni Due, nella quale è stata incorporata la srl Nuova Saicima, ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe – resa in controversia riguardante l’avviso di liquidazione di imposte di registro e ipocatastali su operazione di costituzione, da parte della srl Nuova Saicima, mediante conferimento di ramo di azienda comprensivo di immobili, della società Agricola Bengasi e di successiva cessione delle quote a terzi, riqualificata dall’Agenzia, in riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, come compravendita di immobili-, chiedendo, in via preliminare, di essere rimessa nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., non rispettato per difetto nella comunicazione della sentenza impugnata;

2. l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso;

3. la Procura generale ha depositato requisitoria;

4. il ricorso è inammissibile. La ricorrente sostiene di non aver avuto comunicazione della sentenza di appello e di avere quindi diritto alla rimessione nel termine. Restando in disparte il fatto che, ove il difetto di comunicazione potesse costituire il primo presupposto per la rimessione in termini, ques’ultima non potrebbe essere comunque ottenuta per non aver la ricorrente precisato il momento in cui abbia poi appreso del deposito della sentenza (così precludendo di valutare la tempestività del ricorso a partire da tale momento), va in radice negato che (il difetto di) comunicazione della sentenza abbia alcuna rilevanza. La Corte ha affermato, “In tema di impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie, per le quali ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37, “il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito”, trova applicazione il termine annuale di impugnazione delle sentenze, previsto in generale dall’art. 327 c.p.c., il quale decorre dalla pubblicazione della sentenza e quindi dal deposito di essa in segreteria, e non già dalla predetta comunicazione, rimanendo tale ultima attività estranea al procedimento di pubblicazione; va al riguardo escluso ogni profilo di contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., poichè – anche alla luce delle indicazioni della sentenza n. 584 del 1980 della Corte costituzionale – una diversa disciplina del termine in argomento altererebbe il sistema delle impugnazioni, nel quale la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicchè lo spostamento del “dies a quo” dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata “ex officio”; quanto al possibile contrasto con l’art. 3 Cost. deve, poi, escludersi che rispetto al termine particolarmente ampio di cui al cit. art. 327 possano operare come “tertium comparationis” termini particolarmente brevi (quali ad es. quelli propri della materia fallimentare: L. Fall., art. 26, art. 98, comma 1 e art. 100, comma 1) il cui decorso, a seguito di declaratoria di incostituzionalità, è legato alla comunicazione, attesa la diversità del provvedimento impugnato e la differente durata dei termini prescritti” (Cass., n. 24913 del 10/10/2008, seguita da Cass. 21164 del 2/10/2009; sulla decorrenza del termine di impugnazione dal deposito essendo irrilevante la comunicazione, v. anche Cass. n. 16004/2009; in precedenza Cass. n. 6375/2006; Cass. n. 3902/2005). Nè in senso contrario vale il richiamo effettuato dalla società ricorrente a Cass. n. 6048/2013. Quest’ultima infatti ha eccettuato dalla regola generale secondo cui – come detto – “il termine entro cui il contribuente deve proporre appello avverso la sentenza… che rigetti il suo ricorso decorre inesorabilmente dalla data di deposito della sentenza stessa”, l’ipotesi – nella quale può giustificarsi la rimessione nel termine di impugnazione – in cui la parte non abbia esercitato tempestivamente il diritto di impugnazione per non avere avuto comunicazione “nè dell’avviso di trattazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, nè del dispositivo della sentenza (ai sensi del medesimo decreto, art. 37)”. Va poi ricordato il passaggio motivazionale di Cass. n. 11621/2013 nel quale si legge: “La questione dibattuta nell’odierno ricorso e sottoposta al vaglio di legittimità di questa Corte è circoscritta dal quesito di diritto: “Vero che la previsione di cui all’art. 327 c.p.c., in virtù del quale, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, l’appello non può comunque essere proposto dopo il decorso di un anno dalla pubblica della stessa, non può trovare applicazione al rito tributario, laddove è radicalmente diversa la ratio che ha ispirato il legislatore nella posizione di quest’ultima disposizione, e che quindi non è ammissibile una estensione analogica del dettato della stessa anche al processo tributario, e che vanno viceversa applicate le sole disposizioni vigenti, ratione temporis, di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 22 e 38″… Così come prospettata nel quesito di diritto, la questione trova remote origini nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Commissione tributaria centrale, secondo cui: “Data la natura giurisdizionale delle commissioni tributarie e l’articolazione del processo tributario in più gradi, il richiamo, contenuto nel D.P.R. n. 636 del 1972, art. 39, alle norme del primo libro del c.p.c., mentre comporta l’applicabilità al processo tributario delle disposizioni espressamente richiamate, impone poi una valutazione di compatibilita delle singole norme del codice di procedura civile con quelle che disciplinano il contenzioso tributario. Ciò in quanto il richiamo espresso alle sole norme del primo libro del c.p.c. non esclude l’applicabilità delle altre norme di quel codice, in quanto i principi fondamentali in esse contenuti, cioè quelli propri dell’esercizio dell’attività giurisdizionale, devono trovare applicazione anche se non vi sia espressa norma di rinvio. Conseguentemente, la disposizione contenuta nell’art. 327 c.p.c. torna applicabile anche al processo tributario giacchè contiene un principio fondamentale di ogni procedura giurisdizionale articolata in più gradi e soddisfa le esigenze della certezza e della immutabilità delle decisioni dopo decorso un determinato termine” Comm. trib. centr. sez. un., 6 dicembre 1983, n. 4424; conf. Comm. trib. centr. sez. un., 6 febbraio 1990, n. 1024 e n. 1025. Diversamente, la prima Sezione di questa Corte, con sentenza n. 10456 del 1990, ritenne: “La decadenza dall’impugnazione per decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, prevista dall’art. 327 c.p.c., non opera con riguardo alle impugnazioni delle pronunce delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, considerato che dette impugnazioni, nella disciplina di cui al D.P.R. n. 636 del 1972 (e successive modificazioni), trovano autonoma e completa regolamentazione, con la fissazione di specifici termini, decorrenti dalla comunicazione del dispositivo a cura della segreteria, o dalla notificazione a cura della parte interessata, ovvero, con riguardo al ricorso alla corte d’appello, dalla scadenza del termine per adire la commissione centrale, e che, pertanto, anche alla luce delle ragioni giustificative di detta regolamentazione del processo tributario (accelerazione del passaggio in giudicato delle decisioni), resta esclusa la possibilità di un’applicazione, sia diretta che analogica, del cit. art. 327 c.p.c.”. Tale orientamento fu smentito dalle Sezioni unite di questa Corte che, con sentenza n. 668 del 1992, diede invece ulteriore corso alla tesi consolidatamente affermata dalle Sezioni unite della Commissione tributaria centrale affermando: “Le disposizioni dell’art. 327 c.p.c. trovano applicazione anche nell’ambito del procedimento tributario, ai fini della disciplina temporale degli ivi previsti gravami avverso le decisioni delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, senza che vi ostino le prescrizioni della comunicazione, ad opera dell’Ufficio, di dette decisioni e la correlazione all’esecuzione di tale adempimento della decorrenza dei termini brevi di impugnazione”. Nella precitata fondamentale pronuncia, le Sezioni unite di questa Corte chiarirono: “Nell’ambito del procedimento tributario esiste una disciplina autonoma della decorrenza dei termini per l’impugnazione, ma tale disciplina non è esauriente, perchè non prevede il caso che non si ponga in essere l’atto (comunicazione o notificazione) indispensabile per il decorso del termine. Nell’ordinamento processuale comune esiste una norma (l’art. 327) che assicura la soddisfazione dell’esigenza di attribuire certezza alle situazioni giuridiche definite nell’ambito del contenzioso tributario e, pertanto, ai sensi dell’art. 12 preleggi, comma 2, la lacuna riscontrata può essere colmata con il ricorso a tale norma”. A tal proposito precisarono: “E’ da sottolineare che già in altri casi questa Corte ha ritenuto che si possa applicare l’art. 327, pur essendo prevista una notificazione o comunicazione (da cui decorre il termine per l’impugnazione) affidata all’Ufficio e quindi sottratta alla iniziativa delle parti” e richiamarono la giurisprudenza formatasi su similari versanti processuali L. n. 1078 del 1930, artt. 7 e 8, art. 47 c.p.c. per il regolamento di competenza, art. 288 c.p.c. e art. 121 disp. att. c.p.c. Infine, conclusero con l’affermare: “Esiste, insomma, una tendenza giurisprudenziale a ritenere l’operatività dell’art. 327 c.p.c. ogni volta che è necessario garantire quel principio generale di cui la norma costituisce positiva manifestazione, per cui la regola della decadenza è applicabile in casi diversi da quelli espressamente menzionati, purchè siano espressione della medesima esigenza. Tale tendenza va seguita, perchè la notificazione d’ufficio non soddisfa la predetta esigenza, mentre il decorso di un termine da un evento obiettivo (la pubblicazione, senza la quale non esiste neppure la sentenza impugnabile) è il solo strumento sicuro per raggiungere il risultato della rimozione, in tempi ragionevoli, dello stato di incertezza che accompagna la persistente impugnabilità del provvedimento”;

4. ogni altra questione resta assorbita;

5. le spese seguono la soccombenza;

6. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa, liquidate in Euro 5500,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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