Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8246 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 07/04/2010), n.8246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 25,

presso lo studio dell’avvocato MAGARAGGIA DEBORA, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAPADIA FRANCESCO VINCENZO, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

gli avvocati LA PECCERELLA LUIGI E RITA RASPANTI lo rappresentano e

difendono, giusta procura speciale atto Notar CARLO FEDERICO TUCCARI

di ROMA del 07/08/2006, rep. n. 71479;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 700/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 12/04/2006 R.G.N. 3237/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato PAPADIA FRANCESCO VINCENZO;

udito l’Avvocato RASPANTI RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello,che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.V., dipendente della Bendix Altecna spa, il 13 dicembre 1988 nel sollevare un cesto pesante rimase bloccato. Venne denunciata una malattia. Il 10 novembre 1989, l’episodio si ripetette, ma questa volta lo S. cadde e riportò alcune ferite alla mano ed al ginocchio, rimanendo assente dal lavoro sino al (OMISSIS) e ancora dall'(OMISSIS). L’impresa intimò il licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Il lavoratore promosse una controversia di lavoro nei confronti della Bendix, nonchè nei confronti di INPS e INAIL. Chiedeva che venisse dichiarato che i due episodi avevano entrambi natura di infortuni sul lavoro, con conseguente onere a carico dell’INAIL di pagare le relative indennità, che il licenziamento era illegittimo con conseguente onere della Bendix di reintegrazione. Vennero espletate due consulenze tecniche e prova per testi.

Con altro ricorso lo S. convenne in giudizio l’INAIL chiedendo che venisse dichiarato infortunio sul lavoro il secondo episodio e che l’Istituto venisse condannato al pagamento della indennità temporanea e di una rendita del 16%. Anche in questo giudizio venne espletata una consulenza tecnica d’ufficio.

I due giudizi vennero riuniti. Il Pretore di Bari rigettò tutte le domande.

Lo S. propose appello. La controversia con la Bendix venne conciliata, il giudizio proseguì nei confronti di INAIL e INPS. Il Tribunale di Bari respinse l’appello.

Lo S. propose ricorso per Cassazione.

La Corte lo accolse in parte.

Escluse la natura di infortunio sul lavoro del primo episodio, la affermò per il secondo episodio, cassò e rinviò alla Corte di Lecce perchè accertasse “nel contesto morboso complessivamente emergente, il grado di invalidità derivato alla S. dall’infortunio del novembre 1989”.

Lo S. riassunse il giudizio chiedendo il riconoscimento dei postumi con condanna dell’INAIL al pagamento delle relative prestazioni. L’INAIL resistette, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Corte dispose una nuova consulenza tecnica d’ufficio e, all’esito della istruttoria, emise una nuova decisione di rigetto dell’appello, pubblicata il 12 aprile 2006.

Contro tale decisione lo S. ricorre nuovamente per Cassazione, proponendo due motivi di impugnazione. L’INAIL si difende con controricorso ed ha depositato una memoria.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia un duplice vizio di motivazione.

La motivazione sarebbe “insufficiente” in ordine ad un fatto controverso che così viene indicato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: “mancata verifica dei postumi del primo e poi del secondo infortunio”.

La censura è priva di fondamento perchè il giudice di rinvio, premesso che in base al giudizio della Cassazione il primo non poteva considerasi un infortunio sul lavoro, ha valutato i postumi del secondo evento tenendo conto del quadro morboso preesistente, e, con ragionamento analitico, adeguato e lineare ha spiegato perchè, alla luce delle risultanze peritali, l’infortunio del 1989 non determinò alcun peggioramento delle condizioni fisiche del soggetto, nè determinò postumi permanenti, ma solo un periodo di inabilità temporanea. Infatti, dalla documentazione e dalla visita, il ctu rileva che dopo l’infortunio il quadro patologico migliorò e scomparve qualsiasi segno di compressione radicolare, cosicchè all’esito del periodo di inabilità temporanea non residuarono postumi.

Il secondo profilo del vizio di motivazione, consisterebbe in “omissione” di motivazione in ordine alle critiche mosse alla consulenza d’ufficio dal consulente di parte. Anche questo rilievo critico non è fondato, perchè la motivazione non è stata omessa:

essa è a pag. 10 della sentenza, ma, soprattutto, non si è in presenza di fatti controversi, come vuole l’art. 360 c.p.c., n. 5, bensì di valutazioni diverse, che non rilevano in sede di giudizio di legittimità.

Il secondo motivo di ricorso consiste nella censura di violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 79, t.u. sugli infortuni sul lavoro e del principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione.

Il motivo è esposto in modo apodittico, perchè non si spiega dove e perchè la norma ed il principio di diritto sarebbero stati violati.

In ogni caso, è opportuno ricordare che l’art. 79, impone di considerare, quando un infortunio comporti riduzione permanente dell’attitudine al lavoro, le infermità preesistenti, al fine di rapportare la riduzione della attitudine al lavoro non al livello normale ma al livello ridotto a causa delle preesistenti inabilità.

In questo caso il ctu ha escluso che siano residuati postumi permanenti, quindi il problema di parametrare la riduzione attitudinale ad un livello più basso del normale non si pone.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nulla sulle spese considerata la materia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

 

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