Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8245 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. un., 30/03/2017, (ud. 07/03/2017, dep.30/03/2017),  n. 8245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11180/2015 proposto da:

ECOFIN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE CERBARA 64, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO CASTIELLO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati EUGENIO MELE e NATALE FUSARO;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLONNA 355,

presso l’Ufficio distaccato della regione stessa, rappresentata e

difesa dagli avvocati VINICIO MARTINI e MAURO COSSINA;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’AMBIENTE, in persona del Ministro pro temprore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

PROVINCIA DI PORDENONE;

– intimata –

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO depositata in data

22/01/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

uditi gli avvocati Natale Fusaro, Eugenio Mele, Gaetano De Perna per

delega dell’avvocato Francesco Castiello e Mauro Cossina.

Fatto

La Regione Friuli Venezia Giulia approvava il progetto presentato dalla società Ecofin s.r.l. per la realizzazione di una discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali e successivamente, dopo diverse vicende (annullamento in autotutela della autorizzazione concessa, provvedimento annullato dal TAR e confermato dal Consiglio di Stato, ripresa dei lavori e richiesta di Ecofin s.r.l. di autorizzazione ad invertire l’ordine progettuale realizzando prima il secondo lotto) la Regione disponeva l’archiviazione del procedimento autorizzatorio e la trasmissione del fascicolo per competenza alla provincia di Pordenone.

Ecofin s.r.l. impugnava tale ultimo provvedimento e il Tar accoglieva il ricorso condannando la Regione a reintegrare in forma specifica la società; su impugnativa della Regione il Consiglio di Stato dichiarava in parte inammissibile in parte infondato l’appello della società e, accogliendo l’appello incidentale della Regione, in parziale riforma della sentenza del Tar respingeva la domanda di risarcimento in forma specifica avanzata dalla società.

Avverso tale sentenza ricorre Ecofin s.r.l. deducendo due motivi.

La Regione presentava controricorso; il Ministero dell’Ambiente non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso la società deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per essere stato ignorato un giudicato che aveva riconosciuto la legittima esistenza dell’autorizzazione all’apertura e gestione della discarica allocata in (OMISSIS). Col secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 24 Cost. e art. 111Cost., commi 1 e 8, per essere state violate le regole che caratterizzano il giusto processo, per non aver valutato fatti e circostanze prospettate dalla ricorrente precisando che il Consiglio di Stato avrebbe “travisato la realtà” ignorato un giudicato determinando violazione del giusto processo “trasmodata nel difetto di giurisdizione”.

I motivi, logicamente connessi vanno esaminati congiuntamente.

L’evoluzione del concetto di giurisdizione nel senso di strumento per la tutela effettiva delle parti non giustifica il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c., quando non si verta in ipotesi di aprioristico diniego di giustizia, ma la tutela negata si assuma negata dal giudice speciale in conseguenza di errori, di giudizio o processuali, che si prospettino dal medesimo commessi in relazione allo specifico caso sottoposto al suo esame (Cass. Sez. Un., 16 gennaio 2014, n. 771).

Per costante giurisprudenza, i motivi inerenti alla giurisdizione vanno identificati o nell’ipotesi in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato (in positivo o in negativo) l’ambito della giurisdizione in generale (come quando abbia esercitato la giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa oppure, al contrario, quando abbia negato la giurisdizione sull’erroneo presupposto che la domanda non potesse formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale), o nell’ipotesi in cui abbia violato i cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione (ipotesi, questa, che ricorre quando il Consiglio di Stato abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell’erroneo convincimento che essa appartenesse ad altro giudice, ovvero ancora quando, in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato della legittimità degli atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito).

Non ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale, si risolve in un difetto di giurisdizione sindacabile ad opera della Corte di Cassazione, a meno che non ci si trovi di fronte ad un indebito rifiuto di erogare la dovuta tutela giurisdizionale a cagione di una male intesa autolimitazione, in via generale, dei poteri del giudice speciale. “Qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme di cui il giudice possa incorrere nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull’esito della decisione, può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perchè la tutela si realizza compiutamente soltanto se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame. Non per questo, però, ogni errore di giudizio… imputabile al giudice è qualificabile come un eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile ai sindacato della Corte di cassazione”. (Cass. Sez. Un. 17 maggio 2013, n. 12106).

La censura che – deducendo il difetto di giurisdizione – attenga, invece, all’erronea valutazione, da parte del Consiglio di Stato, in ordine alla formazione di un giudicato interno od esterno, riguardando la correttezza dell’esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo, rimane estranea al controllo dei limiti esterni della giurisdizione cui, insieme ai vizi che riguardano l’essenza della funzione giurisdizionale, è limitato il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale restando escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli “errores in iudicando” o “in procedendo” (cfr Cass. Sez. U., Sentenza n. 10971 del 05/05/2008 con riferimento al giudicato interno, per omessa impugnazione di una questione decisa dal TAR, ma estensibile per unitarietà concettuale anche al giudicato esterno).

Trattandosi di censure attinenti all’interpretazione del giudicato stesso la sua violazione non può essere dedotta come motivo di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso decisioni del Consiglio di Stato, trattandosi di doglianza che non attiene al superamento dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ma ad “error in procedendo” (cfr Cass. Sez. U., Ordinanza n. 27618 del 21/11/2008).

Infatti la violazione del giudicato – nel caso addebitata alla decisione impugnata del Consiglio di Stato – sotto tutti i possibili profili, dalla sua omessa interpretazione, alla valutazione del suo contenuto nonchè dei suoi presupposti ed alla sua efficacia, con i conseguenti limiti, riguarda la correttezza dell’esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo; sicchè resta estranea al controllo ed al superamento dei limiti esterni della giurisdizione.

Per cui, il ricorso sotto l’apparente aspetto di difetto di giurisdizione per superamento dei limiti esterni, prospetta in sostanza una violazione di legge commessa dal Consiglio di Stato nell’esercizio del potere giurisdizionale in quanto non sarebbe stato valutato il contenuto e l’efficacia di una propria precedente sentenza. con conseguente inammissibilità dei relativi motivi

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore della sola Regione Friuli Venezia Giulia, non avendo svolto attività difensiva il Ministero dell’ambiente e la Provincia di Pordenone.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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