Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8245 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 28/04/2020), n.8245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12212-2018 proposto da:

E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANDREA MAESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TIRRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROIEZIONE INTERNAZIONALE (OMISSIS) SEZIONE DI

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 654/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. E.A., cittadino nigeriano, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza dell’8 marzo 2018 con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto del ricorso spiegato contro il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. Non spiega difese l’amministrazione intimata nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione del 7 giugno 2018 depositato ai fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa.

3. La proposta del relatore non è stata contrastata da memoria di parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’art. 10 Cost., comma 3, nonchè al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14 e 17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati, art. 33, censurando la sentenza impugnata laddove aveva denegato la protezione sussidiaria in considerazione della situazione del Paese di provenienza.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati, art. 33, censurando la sentenza impugnata laddove aveva denegato la protezione umanitaria.

Il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, motivando la propria decisione sulla base della genericità e contraddittorietà del racconto del richiedente.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. – E’ inammissibile il primo motivo, il quale non è riconducibile ad una censura di violazione di legge, giacchè, lungi dal mettere in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, mira a ribaltare l’accertamento di merito insindacabilmente compiuto nel provvedimento impugnato, che, con particolare riguardo al diniego della protezione sussidiaria, ha evidenziato che il richiedente proveniva da (OMISSIS), ossia da un ambito territoriale, quello dell’Edo State, in cui non sussistevano condizioni riconducibili alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

5.2. Il secondo ed il terzo motivo, entrambi concernenti la protezione umanitaria, possono essere come tali simultaneamente esaminati e sono parimenti inammissibili.

Dalla lettura del ricorso, infatti, non riesce in alcun modo ad intendersi quali sarebbero le specifiche ed individualizzate situazioni di vulnerabilità del richiedente (individualizzazione come è noto indispensabile ai fini dell’accoglimento della domanda: v. p. es. Cass. 3 aprile 2019, n. 9304), che egli avrebbe sottoposto al giudice di merito e che questi avrebbe omesso di valutare.

Va da sè che il ricorso è totalmente carente del requisito dell’autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

6. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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