Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8245 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3106-2014 proposto da:

NOMADE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO MARGANA 15,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI RINALDI FERRI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

E contro

AGENZIA ENTRATE (OMISSIS), DIREZIONE PROVINCIALE ROMA (OMISSIS)

UFFICIO TERRITORIALE ROMA (OMISSIS) – AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 130/2013 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. la srl Nomade censura la sentenza in epigrafe – con cui è stato ritenuto solo parzialmente fondato il ricorso di essa ricorrente contro un avviso di accertamento di maggior valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di più particelle di terreno, site in comune di Bracciano, conferite ad essa ricorrente in base a verbale di assemblea in data (OMISSIS) e registrato il successivo 22 gennaio – per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) costituito da ciò che alcune di dette particelle erano, secondo “l’estratto del PRG del Comune di Bracciano approvato con Delib. della giunta regionale n. 789 del 22 ottobre 2009, inserite in zona (OMISSIS)” (ricorso, pag. 6);

2. l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione tardiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è infondato. Il fatto di cui la società’ ricorrente denuncia l’omesso esame non può ritenersi decisivo in quanto la situazione da prendersi a riferimento per la stima del valore di un bene ai fini delle imposte (di registro e ipocatastali) dovute per le formalità relative ad un atto traslativo avente ad oggetto il bene medesimo, è la situazione del momento in cui l’atto produce effetto i.e., di regola, quello in cui l’atto è posto in essere (v., per l’imposta di registro, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a); per l’imposta ipotecaria, D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 3, comma 1, secondo cui detta imposta è commisurata all’ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori, ossia, nella specie, all”ammontare dell’aumento di capitale deliberato e sottoscritto il (OMISSIS) a fronte del conferimento; per l’imposta catastale, del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, che rinvia al medesimo D.Lgs., art. 2, il quale, a sua volta, rinvia alla norma per l’imposta di registro). Nel caso di specie il verbale di assemblea è stato redatto il (OMISSIS) e non può pertanto dirsi decisiva la situazione del terreno ad una data successiva (22 ottobre 2009). Merita aggiungere che, con riferimento alla data (che, tanto più in mancanza di contestazione, non può non ritenersi quella significativa e cioè la data) del (OMISSIS), la CTR ha affermato che “… deve considerarsi, come ha osservato l’ufficio resistente, che trattasi di un terreno situato (secondo il PRG) in zona C – espansione – sottozona C/4 – espansione in centri agricoli, classificazione che non permette di ridurne il valore semplicemente alla stregua di aree agricole e in parte boschive”;

2. il ricorso deve essere rigettato;

3. non vi è luogo a provvedere sulle spese dato che l’Agenzia non ha svolto attività difensiva.

PQM

la Corte rigetta il ricorso;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA