Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8245 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/03/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 22/03/2019), n.8245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24563-2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

T.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 998/10/2017 della Commissione tributaria

regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dell’Emilia Romagna, dichiarato il difetto di giurisdizione per l’iscrizione a ruolo di somme dovute per contributi INPS, annullava la cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente T.E. per IVA ed IRPEF, ritenendo inesistente la notifica della stessa in quanto quella consegnata al destinatario era priva di relata.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con due motivi l’Agenzia delle entrate – Riscossione, cui l’intimata replica con controricorso.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 112 del 1999, art. 45, nonchè artt. 156 e 160 c.p.c., lamentando l’erroneità della statuizione impugnata là dove ha ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento impugnata in quanto mancante di relata.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità del ricorso perchè tardivamente proposto (notificato in data 12/02/2013) rispetto alla data di notifica della cartella (5/12/2012).

3. Il primo motivo è fondato alla luce dei principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte (con le sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917) secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

3.1. La CTR non si è attenuta al superiore principio, ribadito in tema di notificazione della cartella di pagamento anche da Cass., Sez. 5, sentenza n. 21865 del 28/10/2016 (Rv. 641550), là dove ha ritenuto che la mancanza della relata di notifica sull’atto consegnato al destinatario, in particolare della data e della sottoscrizione del messo notificatore, comportasse l’inesistenza della notificazione, al riguardo precisandosi che tali elementi risultano invece nella relata di notifica dell’atto restituito al mittente, evincendosi dai documenti fotograficamente riprodotti nel ricorso per autosufficienza, che la notifica venne effettuata in data 05/12/2012 da tale C.F., messo notificatore straordinario nominato ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 45, con provvedimento dell’agente della riscossione del 3/10/2011.

3.2. Va in ogni caso ribadito che, qualora la relazione di notificazione dell’atto sia stata apposta esclusivamente sull’atto originale restituito al notificante e non anche sulla copia consegnata al destinatario, la suddetta omissione, in mancanza – come nel caso di specie – di contestazioni circa l’effettuazione della notificazione come indicata nella detta relazione, concreta una mera irregolarità del procedimento di notificazione, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge e neppure vertendosi in un’ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare l’atto a conoscenza dell’interessato per il tramite dell’ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n. 2527 del 2006, n. 4993 del 2008, n. 15327 del 2014) o del messo notificatore.

4. Il secondo motivo di ricorso, al cui esame deve passarsi, è infondato.

5. E’ pacifico nella specie la mancanza di data dell’avvenuta notifica sulla cartella consegnata al destinatario.

5.1. Al riguardo questa Corte ha osservato che “il vizio della notifica (consistente nella mancata indicazione nella copia dell’atto notificato, tra l’altro, della data in cui essa è avvenuta) non può essere sanato da un ricorso intempestivo e per questo sanzionato con la decadenza della domanda per tardività. Ciò perchè il principio di sanatoria degli atti nulli, per raggiungimento dello scopo, non può essere applicato nell’ipotesi in cui dalla notifica dell’atto soggetto ad impugnazione decorra un termine perentorio ed il ricorso sia intempestivo, posto che la notifica irrituale non dà certezza del decorso dei termini per il notificato (a nulla rilevando la conoscenza acquisita ex post dalla copia depositata dal notificante). La mancanza del requisito legale opera oggettivamente ed il notificato non ha l’onere di dedurre di aver subito alcun pregiudizio, derivando la nullità insanabile dalla mancanza di uno dei requisiti della fattispecie previsti dalla legge” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5691 del 07/03/2017, in motivazione p. 1, che richiama anche Cass. n. 17688 del 29/08/2011 e n. 16578 del 25/11/2002; conf. a Cass., Sez. L, Sentenza n. 398 del 13/01/2012, Rv. 620204).

6. Conclusivamente, quindi, va accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà ad esaminare le questioni di merito dedotte dall’agente della riscossione con il ricorso d’appello e quelle eventualmente riproposte dal contribuente appellato, oltre che a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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