Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8245 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 07/04/2010), n.8245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ MECLAN S.A.S. DI SETTE FILOMENA E C., in persona del legale

rappresentante pro tempore e S.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio

dell’avvocato IOANNUCCI MARIA CLAUDIA, che li rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 177, presso lo studio dell’avvocato ARISTEI STRIPPOLI

FERNANDO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

24/12/2007 R.G.N. 7068/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato IOANNUCCI MARIA CLAUDIA;

udito l’Avvocato ARISTEI STRIPPOLI FERNANDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 4 dicembre 2007, ha riformato la sentenza del 6 maggio 2002 del locale Tribunale, condannando la Meclan s.a.s. di S.F. – e, in via solidale, quest’ultima personalmente – a pagare a R. L., a titolo di compenso per l’attività professionale svolta in suo favore negli anni dal 1990 al 1995, la somma di Euro 13.710,08, con gli interessi legali dalla data di messa in mora al saldo.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per Cassazione i soccombenti in appello, con sei motivi.

R.L. resiste alle domande con rituale controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo, le ricorrenti deducono in realtà due tipi di vizio:

a) anzitutto, la violazione degli artt. 414, 164 e 156 c.p.c., nonchè la nullità della sentenza per carenza di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe infatti ribaltato la decisione del primo giudice, di rigetto del ricorso per nullità dello stesso, “arrivando addirittura ad accogliere nel merito la domanda, senza però addurre alcunchè sotto il profilo della motivazione”.

Viceversa, l’atto introduttivo del giudizio sarebbe stato nullo in quanto avrebbe individuato in maniera insufficiente la causa petendi, difettando di qual si voglia indicazione circa il contenuto e le modalità delle prestazioni in ordine alla quali era stato richiesto il compenso.

Le ricorrenti sostengono inoltre che, ad aumentare la genericità e l’indeterminatezza dell’atto introduttivo, starebbe il fatto che tale atto, nonostante l’incardinazione del giudizio col rito del lavoro, non conterrebbe alcun riferimento ai connotati tipici della c.d.

parasubordinazione (in particolare la continuità e il coordinamento della prestazione convenuta), che ne consentirebbe la trattazione con tale rito.

Questa parte del motivo conclude con la formulazione del seguente que- sito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., “alla luce degli artt. 414, 164 e 156 c.p.c., in presenza di un ricorso incardinato col rito del lavoro, sul presupposto di un rapporto di lavoro parasubordinato, che sia però privo di ogni riferimento agli elementi propri della parasubordinazione, contenendo, diversamente, solo elementi che prospettano l’esistenza di un rapporto di lavoro autonomo, tale da provocare incertezza in ordine alla causa petendi, è conforme a diritto la sentenza che non ne rilevi la nullità?”.

b) Inoltre, la sentenza sarebbe affetta da nullità, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., per difetto di motivazione, per non avere la Corte di merito in alcun modo spiegato per quale ragione ha ritenuto che il vizio rilevato dal primo giudice non sussista.

C.d.S., quesito di diritto: “in base a quanto disposto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, che individua il contenuto necessario della sentenza indicando espressamente i “motivi in fatto e in diritto della decisione”, è conforme a diritto l’operato del giudice dell’appello il quale, ritenuto insussistente il vizio procedurale riscontrato dal giudice di primo grado, si limita a riformare la sentenza, pronunciandosi direttamente sul merito della controversia, omettendo del tutto ogni motivazione sulla decisione della questione pregiudiziale di rito?”.

2 – Col secondo motivo, la sentenza impugnata viene censurata per (“violazione delle norme di competenza, in particolare dell’art. 409 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2”, per la nullità del procedimento per violazione degli artt. 439 e 427 c.p.c., per violazione dell’art. 276 c.p.c., nonchè per vizio di motivazione.

Giudicando, “per evidenti ragioni di economia processuale”, su di una controversia relativa ad un rapporto di natura professionale non “parasubordinato”, la sezione lavoro della Corte territoriale avrebbe infatti violato le norme sulla competenza (quesito: “alla luce della rigida ripartizione operata dall’art. 409 c.p.c. è conforme a diritto l’operato del giudice del lavoro che, pur riconoscendo la propria incompetenza per materia, come da eccezione di parte ritualmente proposta, decida comunque nel merito la controversia?”), gli artt. 439 e 427 c.p.c. (quesito: “in considerazione di quanto disposto dagli artt. 439 e 427 c.p.c., è conforme al diritto la sentenza con la quale il giudice dell’appello, in funzione di giudice del lavoro, riconosciuta la propria incompetenza, decida direttamente nel merito, senza disporre il mutamento di rito e la regressione al competente giudice ordinario?”), l’art. 276 c.p.c. (quesito: “in considerazione del disposto di cui all’art. 276 c.p.c., è conforme a diritto la sentenza con la quale il giudice, pur ritenendo sussistente una questione pregiudiziale di rito, non adotti le conseguenti determinazioni, chiudendo il processo dinanzi a lui ed invece decida – favorevolmente – nel merito la controversia?) e comporterebbe uno specifico pregiudizio processuale per le appellate, che avevano impostato la propria difesa soprattutto per dimostrare che il R. non aveva svolto attività parasubordinata (quesito di diritto: “l’erronea applicazione del rito del lavoro a rapporti non compresi fra quelli indicati dall’art. 409 c.p.c., determina la nullità della sentenza se dall’applicazione di detto rito sia derivato un pregiudizio all’attività difensiva di una delle parti?”).

3 – Col terzo motivo, viene dedotto il vizio di motivazione della sentenza, laddove la Corte di merito aveva respinto l’eccezione di prescrizione presuntiva triennale dei crediti azionati ex art. 2959 c.c. (le attività professionali dedotte erano relative agli anni dal 1990 al 1995 e le prime richieste di pagamento erano state formulate nel maggio e nel settembre 1997, per cui sarebbero prescritti i crediti fino al 1993), affermando che la società avrebbe dichiarato di avere pagato solo somme inferiori a quelle richieste, senza spiegare da quale atto avrebbe tratto tale conclusione.

Viceversa, le ricorrenti avrebbero sempre sostenuto di aver pagato l’intero dovuto per gli anni 1990-1993, cui avrebbero riferito l’eccezione di prescrizione presuntiva, ammettendo unicamente di non aver pagato alcunchè per l’anno 1995, ma sostenendo che in tale anno il R. non avrebbe ricevuto alcun incarico professionale.

Per cui, riassumendo, il fatto controverso e decisivo in giudizio sarebbe: “l’aver la Meclan sempre sostenuto, fin dai primi atti difensivi, di aver provveduto all’Integrale pagamento delle spettanze del rag. R., con riferimento agli anni 1990, 1991, 1992 e 1993”.

In ordine al rigetto dell’eccezione di prescrizione, inoltre, la Corte non avrebbe fornito una motivazione sufficiente.

4 – Col quarto motivo, i ricorrenti denunciano un ulteriore vizio di motivazione della sentenza: secondo la Corte territoriale, infatti, la prova svolta avrebbe confermato l’espletamento da parte del rag. R. dei compiti indicati nella relativa parcella, mentre dalle prove testimoniali espletate (riproduce parti di tre testimonianze) sarebbe emerso con sufficiente chiarezza che per l’anno 1995 non era stato affidato al R. alcun incarico, a seguito di precedenti inadempienze, risultanze che la Corte non avrebbe in alcun modo prese in considerazione.

La questione sottoposta alla corte “attiene alla contraddittorietà della sentenza impugnata su un fatto controverso e decisivo per il giudizio che a tal fine specificatamente si indica: l Incarico professionale al R. non è stato conferito per l’anno 1995. La contraddittorietà della sentenza è, come sopra rappresentato, evidente rispetto alle risultanze istruttorie che la stessa decisione accoglie nella motivazione. Inoltre la sentenza impugnata è sul punto anche insufficiente, in quanto non consente di comprendere da quali altri elementi il giudice abbia desunto la prova dell’espletamento di tutte le prestazioni portate in parcella e, in particolare, quelle relative all’anno 1995”.

5 – Col quinto motivo, i ricorrenti deducono un ulteriore vizio di motivazione, laddove la Corte d’appello ha ritenuto un mero promemoria – e non un atto con contenuto confessorio per il suo autore – una scheda proveniente dal R. indicante per l’anno 1994 un compenso per la tenuta della contabilità Meclan di L. 3.600.000, interamente saldato dalla società.

Fatto controverso e decisivo: “l’avere escluso, il giudice di secondo grado, la conclusione di uno specifico accordo sul compenso palesa la contraddittorietà del decisum su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, che a tal fine specificatamente si indica: l’avvenuta conclusione di uno specifico accordo in ordine al compenso per le attività professionali relative al 1994 e il saldo delle stesse.

Tutte le risultanze probatorie, sopra citate e riportate finanche nella stessa sentenza, evidenziano invece che la scheda proviene dal R. e che indica proprio l’importo concordato del compenso dovutogli”.

6 – Infine, col sesto motivo viene denunciato il vizio di motivazione della sentenza relativamente al rigetto dell’appello incidentale quanto alla domanda riconvenzionale spiegata e respinta in primo grado, per avere ritenuto sforniti di prova sia l’esistenza di condotte lesive da parte del R. sia del danno conseguente.

Fatto controverso e decisivo: “l’aver il R. commesso gravi negligenze professionali, comportanti pregiudizio patrimoniale a carico delle odierne ricorrenti, provate con le sanzioni imposte alla Meclan e ai suoi soci dagli avvisi di accertamento degli uffici finanziari regolarmente depositati in giudizio”.

7 – Il ricorso conclude con la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, con ogni pronuncia conseguente.

8 – R.L. deduce preliminarmente, nelle proprie difese, l’inammissibilità del ricorso per inadeguatezza del quesiti di diritto relativi alle censure di violazione di legge e per assenza o inadeguatezza dei momenti di sintesi riassuntive delle censure attinenti la motivazione della sentenza.

9.1 – In rito, va premesso che il presente ricorso, in quanto proposto avverso una sentenza di merito depositata successivamente alla data del 1^ marzo 2006, è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in particolare, ex artt. 6 e 27, comma 2, di tale decreto, alla regola stabilita dall’art. 366 bis c.p.c., secondo cui i motivi del ricorso devono, a pena di inammissibilità, contenere la formulazione di un quesito di diritto (pertinente rispetto al motivo stesso) o, se attengono alla motivazione della sentenza, “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.

Ciò posto e salvo quanto si dirà con riguardo ai singoli motivi di ricorso, è infondata la censura di inammissibilità del ricorso argomentata con la pretesa genericità dei quesiti di diritto, con la molteplicità degli stessi in riferimento ad un unico motivo e con l’assenza di una chiara indicazione dei vizi di motivazione, di cui sarebbe affetta la sentenza nonchè con la incompatibilità tra censure di violazione di legge e di difetto di motivazione formulate in un unico motivo.

1 quesiti di diritto formulati dalla parte ricorrente sono infatti espliciti (su tale requisito, cfr. Cass. S.U. 26 marzo 2007 n. 7258), nonchè sufficientemente specifici (Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36) e, anche se per alcuni motivi sono duplici o molteplici, tale molteplicità non induce il rischio di equivocità (Cass. 21 settembre 2007 n. 19560), in quanto ogni quesito è specificatamente rapportato ad una diversa norma di legge che si assume violata.

Caratteri di sufficiente specificità sono riferibili anche alle indicazioni concernenti i vizi di motivazione, adeguatamente riassunti all’occorrenza a conclusione del relativo motivo.

Nè la contemporanea esposizione, nel medesimo motivo, di censure attinenti alla violazione di legge e alla carenza di motivazione comportano necessariamente l’inammissibilità del motivo, in alcuni casi tale duplicità essendo solo apparente (ad es. la deduzione di vizio di motivazione nella interpretazione o applicazione della legge, in realtà riconducibile alla violazione di legge o, viceversa, la deduzione di violazione di legge – art. 132 c.p.c., n. 4, in ragione della carente motivazione in fatto della sentenza) ed in altri indicando profili autonomi e/o tra loro subordinati di censura.

9.2 – Nel merito della vicenda processuale portata all’esame di questa Corte e con specifico riferimento ai primi due motivi di ricorso, va preliminarmente ricordato che, come riferito dalla stessa ricorrente e accertato dalla sentenza impugnata, il giudizio era iniziato con un atto di citazione notificato dal R. alle due convenute, in cui l’attore aveva riferito unicamente dell’esistenza di un rapporto professionale come commercialista con la società, durato alcuni anni (90-95) e aveva chiesto il residuo pagamento delle proprie prestazioni, come da fattura (o parcella) prodotta.

Il Pretore adito aveva disposto, ai sensi dell’art. 426 c.p.c., il passaggio al rito del lavoro e il processo era proseguito con tale rito fino alla sentenza della Corte territoriale qui impugnata (ancorchè la stessa Corte abbia sostanzialmente valutato la controversia non riconducibile a quella di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, in quanto non relativa ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa).

9.3 – Il primo motivo di ricorso, nelle due parti in cui si compone e che conviene trattare congiuntamente, è manifestamente infondato.

Anzitutto, si rileva che, con riguardo alla prima parte del motivo, i ricorrenti circoscrivono, attraverso la formulazione del quesito, l’ambito delle proprie censure al mancato rilievo della nullità dell’atto introduttivo dovuta al difetto di deduzione in esso degli elementi che connotano la cd. parasubordinazione (in particolare la continuità e il coordinamento della prestazione), non traducendo in quesito (e quindi restando estranea al presente giudizio di legittimità) l’altra denuncia di difetto di causa petendi dovuto alla mancata indicazione relativamente al contenuto delle prestazioni professionali, di cui è stato richiesto il pagamento.

Con la seconda parte, il ricorso investe la motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale non avrebbe illustrato le ragioni per le quali, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, l’atto introduttivo non era da ritenersi nullo.

Senonchè, nel caso in esame il giudice di appello ha chiaramente affermato di non condividere la qualificazione della controversia effettuata dal giudice di primo grado, in termini di “causa di lavoro” (sub specie di controversia attinente ad un rapporto di lavoro cd. parasubordinato) e – con un giudizio di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità se non per vizio di motivazione, qui solo genericamente enunciato – ha valutato non affetta da nullità la domanda introduttiva diretta ad ottenere il pagamento di determinate prestazioni professionali, in quanto ha accertato che l’oggetto delle stessa verteva non sulla qualificazione del rapporto, ma unicamente sulla esistenza di quelle prestazioni professionali e sulla corretta esecuzione delle stesse, dati che ha ritenuto correttamente dedotti, anche a prova, in giudizio.

Ne consegue che, in assenza di ulteriori specifiche censure relativamente al riferito ragionamento della Corte territoriale, l’unico problema che residua a fronte di tale valutazione è quello del rito processuale concretamente seguito dai giudici di merito, problema che è oggetto del secondo motivo di ricorso.

Da ciò la non pertinenza del quesito di diritto e dell’intero motivo rispetto alla reale pronuncia dei giudici di merito.

9.4 – Anche tale secondo motivo di ricorso è infondato.

Va premesso, sviluppando quanto già rilevato, che la questione proposta non riguarda in realtà profili relativi alla violazione delle regole della competenza, ma attiene unicamente al rito seguito nell’ambito dell’ufficio giudiziario comunque competente a conoscere della controversia (sulla distinzione, cfr., ad es. Cass. 8 novembre 2002 n. 15751).

In tale ambito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 17 febbraio 2009 n. 3759 ed altre precedenti: ad es. Cass. nn 10030/98, 11903/08 e 19942/08), l’omesso mutamento di rito, anche in appello (in ipotesi, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario, come anche in Cass. n. 19942/08, cit. o viceversa) non determina l’invalidità della sentenza, in difetto di specifica disposizione al riguardo e la relativa doglianza in sede di impugnazione è inammissibile per difetto di interesse qualora non venga indicato uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato.

In proposito, i ricorrenti deducono come specifico pregiudizio processuale derivante dalla mancata adozione del rito ordinario un fatto (l’avere “impostato la … difesa soprattutto per dimostrare che il R. non aveva svolto attività parasubordinata”) in concreto del tutto irrilevante, in quanto dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso non risulta che il mutamento di rito dall’ordinario allo speciale abbia impedito ai convenuti il più ampio sviluppo delle difese anche in ordine al merito delle pretese azionate dall’attore.

Intendendo attribuire continuità all’indirizzo giurisprudenziale indicato, il collegio rileva pertanto, alla stregua di esso, la non pertinenza, anche nel caso in esame, dei quesiti formulati rispetto alla concreta fattispecie rappresentata.

9.5 – Anche il terzo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione della sentenza laddove i giudici di appello hanno respinto l’eccezione di prescrizione presuntiva del credito azionato con riferimento agli anni 1990-1993 è infondata.

Sulla base del principio desumibile dall’art. 2959 cod. civ., per cui l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con la contestazione dell’ammontare del debito azionato da controparte, i giudici di merito, seppure con motivazione sintetica, hanno ritenuto di rilevare dagli atti una discrepanza tra i crediti esposti dall’originario ricorrente con la produzione della relativa “parcella” e l’importo minore ritenuto dovuto dalla società e da questa dichiarato saldato.

Un tale accertamento viene contestato in giudizio dalle ricorrenti, le quali peraltro si limitano a ribadire di avere adempiuto completamente a quanto ritenuto dovuto al R. per gli anni indicati, ma non specificano nè risulta dagli stralci dei relativi atti difensivi riprodotti in ricorso se il dovuto fosse proprio quello e tutto quello riportato in parcella e quindi preteso dal R., con ciò impedendo ogni efficacia dirimente alla dedotta censura di difetto di motivazione.

9.6 – Il quarto e quinto motivo di ricorso, che conviene trattare congiuntamente, investono la motivazione della sentenza per ciò che concerne la valutazione delle risultanze istruttorie.

In proposito, va ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza riguarda unicamente il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo, all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, Cass., sez. lav. 6 marzo 2006 n. 4770 ).

Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito, il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.

Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.

Per attivare il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione, occorre quindi che i “punti” della controversia dedotti per invalidarla siano autonomamente dotati di una forza e-splicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., di recente, Cass. sez. 3^, 21 novembre 2006 n. 24744 e sez. 1^, 22 gennaio 2007 n. 1270).

Nel caso in esame, viceversa, le ricorrenti si limitano a contrapporre alle argomentazioni logicamente conseguenti dei giudici di merito, desunte da alcune dichiarazioni testimoniali da essi valutate come più importanti nonchè dalla lettura del contenuto dei documenti prodotti nel giudizio di merito, una diversa possibile valutazione dei medesimi mezzi istruttori e di altri, trascurati dai giudici in quanto implicitamente ritenuti di minore importanza, ma senza riuscire a dimostrare che una tale valutazione di fatto sia l’unica possibile e che l’errore commesso dai giudici di merito nella “lettura” del materiale istruttorio indicato sia in grado di disarticolare il ragionamento al riguardo svolto. Da ciò l’infondatezza dei due motivi.

9.7 – Infine, è inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza (su cui, cfr., di recente, Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09) il sesto motivo, relativo al mancato accoglimento dell’appello incidentale relativo alla richiesta di risarcimento dei danni che il comportamento inadempiente del commercialista avrebbe causato alla società.

In proposito, le ricorrenti non specificano infatti sufficientemente di quali comportamenti si tratti, quale sia il contenuto degli avvisi di accertamento genericamente indicati in ricorso nonchè il collegamento possibile di ognuno di essi con i pretesi inadempimenti del R..

9.8 – Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con la conseguente condanna delle ricorrenti a rimborsare al resistente le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, a rimborsare al R. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 37,00, per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori, per onorari.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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