Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8244 del 30/03/2017

Cassazione civile, sez. un., 30/03/2017, (ud. 07/03/2017, dep.30/03/2017),  n. 8244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7018/2015 proposto da:

C.R., in proprio e nella qualità di erede di

C.E.R., C.G. e C.C. nella qualità di eredi di

C.E.R., M.J., elettivamente domiciliati in

ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

TEDESCHINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANIELE GRANARA;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PORTOVENERE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo

studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CORRADO MAUCERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO depositata in data

27/08/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

uditi gli Avvocati Daniele Granara e Gabriele Pafundi per delega

dell’avvocato Corrado Augusto Mauceri.

Fatto

IN FATTO

C.R., C.G., C.C. (in proprio e quali eredi del Sig. C.E.R.), e M.J. ottenevano nel (OMISSIS) licenza edilizia per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione su un terreno in comproprietà sito in (OMISSIS), iscritto nel catasto terreni alla partita (OMISSIS), foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS).

Pur essendo stata fornita la prova dell’avvenuto asservimento alla realizzanda costruzione dell’intero lotto di terreno, al cui perfezionamento era subordinata l’efficacia di siffatto titolo edilizio, il Sindaco, con ordinanza n. 228 del 21 settembre 1973, sospendeva ogni determinazione, in quanto il progetto si poneva in contrasto con il nuovo PRG nel frattempo adottato il 29 settembre 1972 e, con ordinanza n. 229 del 28 settembre 1973 ingiungeva la sospensione dei lavori.

Avverso le predette ordinanze è stato proposto dagli interessati ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto con sentenza del 13 marzo 1975, n. 56, impugnata in appello.

In data 17 ottobre 1975 è stato definitivamente approvato il piano regolatore comunale, il quale prevedeva l’inedificabilità per il lotto di cui è causa e pertanto è stata negata la consegna della licenza edilizia con provvedimento del 10 agosto 1976.

Il diniego di licenza e tutti i predetti atti sono stati oggetto di un nuovo ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Nelle more, il Consiglio di Stato con la decisione n. 3881 del 1 febbraio 2002 dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la predetta sentenza n. 56 del 1975, emessa dal TAR Liguria all’esito del primo giudizio instaurato, per sopravvenuta carenza d’interesse (essendo le ordinanze di salvaguardia impugnate ormai superate dal diniego del rilascio del titolo edilizio).

Con sentenza n. 279 dell’11 marzo 2003, il Tribunale amministrativo della Liguria annullava il suddetto diniego e il piano regolatore generale nella parte relativa alla prevista inedificabilità del lotto in questione, imposta dopo il formale rilascio della licenza.

Nell’ottobre 2004 ai ricorrenti è stato tuttavia comunicato dal Comune l’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza della licenza edilizia in quanto incompatibile con le previsioni urbanistiche medio tempore sopravvenute, e per il mancato inizio dei lavori entro i termini; successivamente è stata dichiarata la suddetta decadenza con provvedimento del 22 dicembre 2004.

Con due distinti ricorsi, R.G.R. n. 237/2005 e R.G.R. n. 238/2005, proposti dagli odierni ricorrenti e dai loro danti causa è stato chiesto in giudizio, davanti al TAR, l’annullamento della dichiarazione di decadenza della licenza edilizia, insieme alle Delib. Consiglio Comunale 26 febbraio 2002, n. 3 e Delib. Consiglio Comunale 24 settembre 2002, n. 25, di approvazione del nuovo piano urbanistico comunale nonchè degli atti connessi.

Perdurando l’interesse all’edificazione, in data 24 febbraio 2009 i ricorrenti hanno altresì adito nuovamente il Tribunale amministrativo della Liguria, con ricorso R.G.R. n. 185 del 2009, al fine di ottenere l’accertamento e la dichiarazione d’illegittimità del complessivo comportamento omissivo e commissivo del Comune ed il risarcimento dei relativi danni.

Il T.A.R. Liguria, riuniti i predetti ricorsi (R.G.R. n. 237/2005; R.G.R. n. 238/2005; R.G.R. n. 185/2009), con sentenza n. 81 del 19 dicembre 2013, depositata il 15 gennaio 2014, rigettava le domande ritenendo i provvedimenti impugnati immuni dalle censure dedotte ed escludendo la sussistenza del diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento dei danni dagli stessi patiti.

Tale decisione è stata successivamente confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4354/2014, con la quale è stato in particolare rilevato che “La riscontrata legittimità del provvedimento di decadenza e l’inammissibilità delle doglianze avverso il piano regolatore comportano, infine, la reiezione della domanda di risarcimento dei pretesi danni, domanda che sconta l’illegittimità dei provvedimenti oggetto del ricorso..”.

Gli odierni ricorrenti proponevano ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 110, per motivi attenenti alla giurisdizione, in particolare censurando la sentenza impugnata per “omesso esercizio della giurisdizione”, rilevando che il Consiglio di Stato pur avendo accertato la legittimità della dichiarazione di decadenza della concessione edilizia e perciò escluso il risarcimento del danno in riferimento alla stessa, abbia tuttavia omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda di risarcimento del danno derivante dal diniego di consegna di licenza edilizia e dal nuovo Piano Regolatore, la cui illegittimità è stata accertata dal T.A.R. Liguria con sentenza, passata in giudicato, n. 279 dell’11 marzo 2003.

Si è costituito in giudizio con controricorso il Comune di Portovenere.

Entrambe le parti presentavano memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente la Corte l’ammissibilità del controricorso in quanto depositato entro il termine previsto dall’art. 370 c.p.c. (ventesimo giorno dalla scadenza del ricorso principale, cioè 40 gg. dalla data di notifica del ricorso principale, notificato il 13 marzo 2015 mentre il controricorso è stato inoltrato per la notifica il 22.4.2015, entro venti giorni dal 2 aprile 2015, termine di scadenza per il deposito del ricorso principale ed entro i quaranta giorni dalla notifica del ricorso stesso.

Il ricorso è, invece, inammissibile.

In base alla costante orientamento di questa Corte il ricorso col quale venga denunciato un rifiuto di giurisdizione da parte del Giudice amministrativo rientra fra i motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., soltanto se il rifiuto sia stato determinato dall’affermata estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice (in tal senso Cass. civ., Sez. unite, sent. n. 3037 dell’8 febbraio 2013; Cass. civ., Sez. unite, ord. n. 1853 del 26 gennaio 2009; Cass., Sez. unite, sent. n. 10287 del 27 giugno 2003). Si esula dai motivi attinenti alla giurisdizione invece qualora si prospettino come omissioni del potere giurisdizionale errori “in iudicando” o “in procedendo” (così Cass. civ., Sez. Unite, ord. 1853/2009).

Nel caso di specie, invero, gli odierni ricorrenti denunciano un errore di carattere procedurale vertente sulle regole giuridiche che regolano lo svolgimento del processo (i.e. “error in procedendo”) consistente in particolare nella violazione da parte del Giudice ammininistrativo del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c., non essendosi lo stesso pronunciato su tutte le domande avanzate dai ricorrenti.

Tale vizio può essere eccepito con il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, precluso tuttavia per le sentenze emesse dal Consiglio di Stato impugnabili “solo per motivi attinenti alla giurisdizione” ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c., richiamato dall’art. 362 c.p.c., comma 1 e del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 110.

Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto difatti al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all’esistenza dei vizi che attengono all’essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, cui si riferiscono, invece, gli errori in iudicando o in procedendo (in tal senso Cass., Sez. unite, sent. n. 8741 del 25 novembre 1987; Cass., Sez. unite., ord. n. 525 del 5 giugno 1998; Cass., Sez. unite, ord. n. 14211 del 6 luglio 2005; Cass., Sez. unite, sent. n. 10828 del 11 maggio 2006; Cass., Sez. unite, ord. n. 2285 del 31 gennaio 2008).

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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