Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8244 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 07/04/2010), n.8244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA MAZZITELLI ORFEO S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI

9, presso lo studio dell’avvocato FUMIA DONATELLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DI PANTALEO BENEDETTO, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., C.S., M.N.,

M.A., M.D., B.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 365/2005 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 01/07/2005 R.G.N. 859/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2926/2002 il Giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Calabria dichiarava illegittimi i licenziamenti intimati (con lettere del (OMISSIS) ricevute il successivo (OMISSIS)) a M.C., M.N., C.P., C.S., B.S., M.A., M. D., P.A., M.P., N.L., S.G. e Z.M. e condannava la Impresa Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a. alla reintegrazione dei detti lavoratori nel posto di lavoro nonchè al risarcimento del danno, come indicato, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Con la stessa sentenza veniva altresì rigettata la domanda proposta nei confronti della Regione Calabria (con altro procedimento, riunito a quello relativo alla contestazione dei licenziamenti) da alcuni dei suddetti lavoratori (gli odierni intimali in epigrafe indicati), per ottenere, ai sensi dell’art. 1676 c.c., il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro.

Avverso la detta sentenza la società proponeva appello chiedendo “l’annullamento” della impugnata sentenza.

Instauratosi il contraddittorio si costituivano solo gli odierni intimati contestando la fondatezza delle avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell’appello. Gli altri sei originari attori restavano, invece, contumaci.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 1- 7-2005, dichiarava inammissibile l’appello con riferimento alla questione della natura dei licenziamenti impugnati e lo rigettava nel resto, compensando le spese del grado.

In sintesi la Corte territoriale, premesso che la questione relativa alla rituale instaurazione del giudizio a cognizione ordinaria, dopo l’emissione del provvedimento ex art. 700 c.p.c., non costituiva oggetto di specifico motivo di appello, rilevava che il motivo di censura, riguardante l’asserita erroneità dell’affermazione del primo giudice circa il fatto che nella specie si trattava di ipotesi di licenziamento collettivo, era inammissibile perchè assolutamente generico. La Corte, infine, riteneva “necessariamente superate ed assorbite tutte le altre censure.

Per la cassazione della detta sentenza la S.P.A. Ing. M. O. ha proposto ricorso nei confronti di Clemente Pasquale, C.S., M.N., M.A., M. D. e B.S., con un unico complesso motivo suddiviso in tre parti.

I detti lavoratori sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico complesso motivo la ricorrente deduce che “nella fattispecie non è stata praticata la procedura ex art. 223/1991 in quanto siamo in tema di licenziamenti individuali e non collettivi”.

Al riguardo, in particolare, la ricorrente in primo luogo lamenta l’omesso esame del verbale di accordo dell’11-10-1993, deducendone la efficacia nei confronti di tutti i lavoratori.

La ricorrente, poi, ricostruita l’intera vicenda in fatto, sostiene che, per quanto riguarda la cessazione del cantiere, “ha tenuto sempre un comportamento in nulla censurabile, avendo cercato, come risulta proprio dai verbali sindacali, oltre che dai diversi incontri avuto, soluzioni che potessero portare alla ripresa dei lavori e all’occupazione delle maestranze” e rileva che “purtroppo tanto non è stato più possibile” per cui nel giugno 1993 “è stata costretta a sospendere ogni attività ed a licenziare definitivamente i lavoratori”. La stessa ricorrente, inoltre, aggiunge che “in data 28- 12-1993, atteso che ancora una volta la Regione Calabria disattendeva gli impegni assunti, provvedeva ad inviare ai lavoratori una nuova lettera di cessazione del rapporto di lavoro, che non è stata mai impugnata” (circostanza non esaminata dal “Magistrato di prime cure”).

Infine la ricorrente deduce la legittimità dei licenziamenti individuali plurimi de quibus giustificati dalla “perdurante ed insostenibile situazione di ritardo dei pagamenti delle spettanze da parte della stazione appaltante per i lavori relativi alla sede del Consiglio Regionale della Calabria” e dalla “‘impossibilità di collocamento altrove dei lavoratori medesimi”.

Le censure risultano inammissibili, in quanto prive di specifica attinenza al decisimi della sentenza impugnata (v. Cass. 9-10-1998 n. 9995, Cass. 23-5-2001 n. 7046, Cass. 7-11-2005 n. 21490) ed in realtà rivolte sostanzialmente contro la sentenza di primo grado anzichè contro quella di appello (v. Cass. 15-3-2006 n. 5637, Cass. 1-4-1999 n. 3134, Cass. 4-5-1998 n. 4464, Cass. 20-6-1996 n. 5714).

Atteso che l’impugnata sentenza ha dichiarato inammissibile l’appello, perchè assolutamente generico, con riferimento alla questione della natura dei licenziamenti, ritenendo nel contempo “superate ed assorbite” tutte le altre censure. osserva il Collegio che il complesso motivo di ricorso risulta inconferente rispetto al decisum, in quanto il ricorrente si limita a reiterare le proprie deduzioni e la propria valutazione di merito, dissentendo da quanto affermato dal “Magistrato di prime cure” (vedi espressamente pag. 8 del ricorso), senza considerare la specifica decisione della Corte d’Appello.

In sostanza il ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto censurare la affermazione della genericità del motivo di appello riguardante la natura dei licenziamenti nonchè la statuizione circa il conseguente assorbimento degli altri motivi di gravame.

In particolare, poi, poichè “il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, fondato sul principio della responsabilità della redazione dell’atto, vale anche per i motivi d’appello in relazione ai quali si denuncino errori da parte dei giudici di merito” (v. Cass. 21-5-2004 n. 9734), il ricorrente nel censurare la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, del citato motivo di appello, avrebbe dovuto indicare le ragioni della erroneità di tale statuizione, riportando nel ricorso anche il contenuto del motivo di appello stesso, nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità” (v. Cass. 20-9-2006 n. 20405, Cass. 16-10-2007 n. 21621).

Di tutto ciò non vi è traccia nel ricorso e tanto basta per dichiarare la inammissibilità dello stesso.

Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA