Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8243 del 26/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 8243 Anno 2016
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: RIVERSO ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso 9700 2012 proposto da:

COSMELLI SALVATORE C.F. CSMSVT75D261,219Q, domiciliato
in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
MUSEPPINO BUSSO, giusta delega n atti;
– ricorrente 2016
406

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.E. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

Data pubblicazione: 26/04/2016

144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMBO,
LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono giusta
elega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1472/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO
RIVERSO;
udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega LUCIANA
ROMBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRESA MARIO che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine rigetto.

di TORINO, depositata il 16/01/2012 R.G.N. 1814/2010;

R.G.09700/2012

Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 1472/2011, pubblicata il 19.1.2012, la Corte
d’Appello di Torino respingeva l’appello contro la sentenza di primo
grado del Tribunale di Torino con cui era stata respinta la domanda di
Cosmelli Salvatore volta ad ottenere il riconoscimento di malattia
(mobbing) di origine professionale con condanna dell’INAIL ad erogargli
le prestazioni di cui all’art.13 d.lgs. 38/2000. Il giudizio contro l’INAIL
seguiva quello svolto contro l’ex datore di lavoro per risarcimento danni,
iniziato con domanda in data 3.5.2005 e concluso, dopo una prima
sentenza di rigetto, con condanna in appello del datore (sentenza in
data 27 ottobre 2008) al risarcimento pari al 5% di danno biologico,
determinato sulla base di ctu. Pure nel giudizio contro INAIL il primo
giudice aveva respinto la domanda per prescrizione. La Corte d’Appello
affermava invece che il termine di prescrizione non fosse decorso e che
tuttavia non sussistessero i presupposti per l’accoglimento della
domanda in relazione al quantum, posto che l’entità del danno biologico
sarebbe rimasto fissato nella stessa percentuale del 5% – inferiore al
minimo richiesto ai fini della tutela INAIL – per come determinata nella
causa contro il datore, per non aver il lavoratore contestato, né dedotto
di aver impugnato la sentenza e nemmeno di aver subito un
aggravamento del danno biologico.
Avverso detta sentenza Cosmelli Salvatore propone ricorso affidando le
proprie censure ad un unico motivo con il quale chiede la cassazione
integrale della sentenza. Resiste INAIL con controricorso. Il ricorrente
ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.- Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art.13 d.Igs. 38/2000 in relazione al Decreto dei
Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato sulla g.u.
172/2000 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e l’omessa motivazione circa un fatto
controverso per il giudizio ( art.360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte
territoriale respinto la domanda per difetto dei presupposti sotto il
profilo del quantum tutelabile.
Il motivo è fondato. Risulta anzitutto dagli atti che nella domanda
azionata in giudizio contro l’INAIL il ricorrente avesse chiesto la tutela
assicurativa ex art. 13 cit. ovvero la rendita per invalidità superiore al
15% o l’indennizzo per danno biologico superiore al 5%, affermando che
la determinazione del danno effettuata in sede civilistica dal ctu con la
quantificazione del 5% “non potesse essere condivisa in questa sede in
quanto effettuata sotto il diverso profilo civilistico e non in ambito
INAIL”; e chiedendo pure una autonoma determinazione del danno

attraverso CTU. E’ evidente pertanto, in primo luogo, che il ricorrente
abbia contestato la possibilità di determinare l’entità del danno biologico
richiesto ai sensi dell’art. 13 cit. sulla scorta di quella effettuata nella
causa risarcitoria contro il datore di lavoro.
In secondo luogo non è corretto affermare che la determinazione del
danno biologico, risultante dalla causa risarcitoria contro il datore di

vi

lavoro, potesse restare ferma nella causa previdenziale, in difetto di
ricorso per Cassazione. Sia perché l’INAIL è terzo rispetto alla prima
causa; e sia perché, in ogni caso, la determinazione del danno biologico
ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali non si effettua con i medesimi criteri valevoli in
sede civilistica atteso che in sede previdenziale vanno osservate
obbligatoriamente le tabelle delle invalidità (“Tabella delle
menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei
coefficienti”) di cui al DM 12.7.2000, e successivi aggiornamenti, ai
sensi dell’art.13 digs. n. 38/2000; mentre ai fini civilistici si utilizzano
baremes facoltativi, secondo tabelle elaborate dalla comunità scientifica.
In effetti il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 1, ha stabilito che “in attesa della
definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la
determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in
via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come
la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico
legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico
sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione
del reddito del danneggiato”. In caso di danno biologico, per i danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o
denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema
d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’art.
66, comma 1, n. 2), del Testo Unico, eroga l’indennizzo previsto e
regolato dalle apposite disposizioni. In particolare, secondo l’art.13, 2°
comma lett a) del d.lgs. n. 38 le menomazioni conseguenti alle lesioni
dell’integrita’ psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a
specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti
dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o
superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in
capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata
nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”.
In definitiva, la liquidazione degli indennizzi operata dall’Inali non si
effettua secondo i criteri ordinari, ma in base ai parametri, alle tabelle e
alle regole proprie stabilite dal sistema assicurativo e per conseguire i
fini suoi propri in conformità all’art. 38 Cost.
3.- La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata alla
Corte d’Appello di Torino in diversa composizione la quale, attenendosi
ai principi qui espressi, ed accertata la sussistenza dei presupposti
sostanziali della tutela, dovrà procedere alla determinazione autonoma
delle conseguenze ai sensi dell’art. 13 cit. e delle tabelle allegate al
d.lgs. 38/2000. Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche
La Corte accoglie
per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di
Appello di Torino i jdiversa composizione.
, il 2 febbr-i. e
Così deciso in

R.G.09700/2012

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