Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8242 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. un., 30/03/2017, (ud. 27/09/2016, dep.30/03/2017), n. 8242
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente di Sezione –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sezione –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10216/2014 proposto da:
V.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA
DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BOUCHE’, che lo
rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA
CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI
25;
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE
BASILICATA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 692/2013 della CORTE DEI CONTI – TERZA SEZIONE
GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 23/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/09/2016 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;
udito l’Avvocato Franco BOUCHE’;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata convenne in giudizio V.G.M. chiedendone la condanna al pagamento, in solido con S.C., di Euro 323.767,05, quale danno erariale derivante dalla indebita appropriazione, in qualità, il primo di segretario e il secondo di presidente, del Comitato provinciale CONI di (OMISSIS), di tale complessiva somma di denaro pubblico, di pertinenza del predetto Comitato, costituita da contributi erogati dal CONI nazionale e dal Comune di Matera, nonchè da proventi della gestione degli impianti sportivi del Comune stesso.
La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata accolse la domanda, preliminarmente rigettando l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti e basata sulla circostanza di essere dipendenti della CONI Servizi s.p.a., avente natura privatistica.
Contro la sentenza propose appello il solo V. e la sezione terza giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti lo ha rigettato con sentenza n. 692/13, depositata il 23 ottobre 2013.
Per quanto qui interessa, la Corte ha nuovamente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile.
Ha osservato che la tesi dell’appellante è errata, in primo luogo, per l'”indubbia natura pubblica” delle risorse impiegate (costituite, come detto sopra, da contributi erogati dal CONI nazionale e dal Comune di Matera, nonchè da proventi della gestione degli impianti sportivi del Comune stesso), “da cui deve dedursi che il danno è riferibile, senza alcuna interferenza o mediazione di altro organismo societario, al Comitato provinciale CONI di (OMISSIS)”; in secondo luogo, perchè CONI Servizi s.p.a. “costituisce mera estensione, astrattamente con maggiore capacità operativa, del CONI stesso, con il quale sostanzialmente si identifica”.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.G.M., cui ha resistito con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei conti.
3. Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo formulato, il ricorrente insiste nella tesi del difetto di giurisdizione del giudice contabile per essere la controversia devoluta a quella del giudice ordinario.
Fonda l’assunto sul rilievo secondo cui egli, all’epoca, era dipendente della CONI Servizi s.p.a., con conseguente applicabilità del principio in base al quale spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, nè un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, nè un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti; sussiste invece la giurisdizione di quest’ultima quando l’azione di responsabilità trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero in comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell’ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l’impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio (cita al riguardo Cass. Sez. U. 19/12/2009, n. 26806 ed altre successive conformi).
2. Il ricorso è infondato.
Prescindendo dalla considerazione che la giurisprudenza citata dal ricorrente è stata oggetto in anni più recenti di puntualizzazioni e specificazioni che hanno indotto la Corte ad individuare alcune fattispecie costituenti eccezione alla prima parte del principio generale sopra indicato, è qui decisivo rilevare che la ratio principale della sentenza impugnata va rinvenuta nell’affermazione del giudice d’appello secondo la quale, nel caso in esame, come già ritenuto dal primo giudice, il danno è stato arrecato in via diretta, senza mediazione di alcun organismo societario, al Comitato provinciale del CONI di (OMISSIS), essendo di sua pertinenza le risorse finanziarie pubbliche indebitamente sottratte.
Trattasi di ratio decidendi non censurabile in questa sede, in quanto non eccedente i limiti interni della giurisdizione del giudice a quo, e, in ogni caso, non fatta oggetto di alcuna doglianza.
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei Conti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017